Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3652

Regolamento (CE) n. 3652/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo

GU L 333 del 31.12.1993, p. 37–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3652/oj

31993R3652

Regolamento (CE) n. 3652/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 31/12/1993 pag. 0037 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0072


REGOLAMENTO (CE) N. 3652/93 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1993 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2411/92 (2), in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (3),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3976/87, la Commissione è competente ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che si riferiscono direttamente o indirettamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo.

(2) Il regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1618/93 (5), accorda un'esenzione per categorie a taluni accordi relativi a sistemi telematici di prenotazione (CRS) purché soddisfino le condizioni imposte dal regolamento stesso. L'esenzione per questa categoria di accordi ha efficacia fino al 31 dicembre 1993.

(3) Gli accordi per l'acquisto, lo sviluppo e l'esercizio in comune dei CRS relativi agli orari, alle prenotazioni e all'emissione dei biglietti possono restringere la concorrenza ed incidere sul commercio tra Stati membri.

(4) I CRS possono essere di valido ausilio per i vettori aerei, le agenzie di viaggio e per gli stessi passeggeri consentendo loro di procurarsi informazioni tempestive e precise, in particolare sulle possibilità di volo, sulle varie tariffe praticate a sulla disponibilità dei posti. questi sistemi possono inoltre essere utilizzati per effettuare le prenotazioni e, in alcuni casi, per emettere i biglietti e le carte d'imbarco, permettendo quindi ai passeggeri di disporre di informazioni complete per poter effettuare la scelta che risponde in maniera ottimale alle loro esigenze. Tuttavia, per ottenere questi benefici, le visualizzazioni degli orari, dei voli e delle tariffe dei voli devono essere per quanto possibile complete e imparziali.

(5) Nel mercato dei CRS le singole imprese europee non sono individualmente in grado di realizzare gli investimenti e le economie di scala che possono consentir loro di fare concorrenza ai sistemi più avanzati già disponibili. Occorre quindi permettere la cooperazione in questo settore ed è opportuno concedere un'esenzione per categoria agli accordi che contemplano la suddetta cooperazione.

(6) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93 (7), la cooperazione non deve consentire ai vettori associati di procurarsi indebiti vantaggi e quindi alterare la concorrenza; è dunque necessario assicurarsi che non esista discriminazione fra i vettori associati ed i vettori anderenti con particolare riferimento all'accesso e all'obiettività della visualizzazione, e l'esenzione concessa a questa categoria di accordi deve essere subordinata a condizioni che consentano a tutti i vettori aerei di aderire ai sistemi su basi non discriminatorie per quanto riguarda l'accesso, la visualizzazione, l'inserimento delle informazioni e i canoni da corrispondere. Inoltre, per mantenere la concorrenza su un mercato oligopolistico, gli abbonati devono essere in grado di passare da un sistema all'altro mediante un breve preavviso e senza penalità e i venditori dei sistemi e i vettori aerei non devono agire in modo da limitare la concorrenza tra i sistemi.

(7) Per mantenere una concorrenza effettiva fra CRS è necessario provvedere affinché i venditori non si astengano dal farsi concorrenza.

(8) Il rifiuto dei vettori associati di fornire a CRS concorrenti le stesse informazioni su orari, tariffe e disponibilità di posti o di accettare pronotazioni effettuate tramite sistemi concorrenti può provocare gravi distorsioni nella concorrenza fra STP. Al riguardo, è opportuno che i vettori associati non siano tenuti ad assumersi altri oneri se non quelli relativi alla riproduzione delle informazioni da fornire e alle prenotazioni effettuate. Inoltre, questi stessi vettori non possono chiedere la rifusione di costi non debitamente giustificati.

(9) Le informazioni in materia di fatturazione devono essere sufficientemente dettagliate onde consentire ai vettori aderenti e agli abbonati di controllare i rispettivi costi. Il vettore associato, deve accettare o rifiutare le pronotazioni/transazioni effettuate mediante un CRS concorrente applicando condizioni e modalità identiche a quelle che applica per le prenotazioni/transazioni effettuate per mezzo del proprio CRS.

(10) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il presente regolamento si applica con effetto retroattivo agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché possiedano i requisiti prescritti per l'esenzione.

(11) Ai fini dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il presente regolamento deve altresì specificare in quali circostanze la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in casi singoli.

(12) Gli accordi automaticamente esentati in virtù del presente regolamento non devono essere notificati come prescrive il regolamento n. 17 del Consiglio (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; tuttavia, in caso di seri dubbi le imprese hanno facoltà di chiedere alla Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzioni Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 11 del presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi tra imprese aventi uno o più dei seguenti scopi:

a) l'acquisto o lo sviluppo in comune di un sistema telematico di prenotazione (CRS),

b) la costituzione di un'impresa che si configura come « venditore del sistema » per commercializzare e gestire il sistema in questione,

c) la disciplina della fornitura delle funzioni di distribuzione del venditore del sistema o dei suoi distributori.

L'esenzione si applica solo agli accordi che contemplano i seguenti obblighi:

i) l'obbligo di non impegnarsi direttamente o indirettamente nello sviluppo, nella commercializzazione o nella gestione di un altro CRS;

ii) l'obbligo per il venditore del sistema di designare i vettori associati o aderenti in qualità di distributori responsabili dell'insieme o di una parte degli abbonati in un'area definita del territorio del mercato comune;

iii) l'obbligo per il venditore del sistema di concedere a un distributore il diritto esclusivo di procacciarsi attivamente tutti o parte degli abbonati in un'area definita del territorio del mercato comune; oppure

iv) l'obbligo per il venditore del sistema di non autorizzare i distributori a vendere talune funzioni di distribuzione offerte da venditori di altro sistema.

Articolo 2

Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) « servizio di trasporto aereo », il trasporto aereo di un passeggero tra due aeroporti, compresi i relativi servizi connessi e le prestazioni supplementari offerti in vendita o venduti come parte integrante del servizio;

b) « servizio aereo di linea », una serie di voli che presentano, ciascuno, tutte le seguenti caratteristiche:

- essere effettuato, a titolo oneroso, su un aeromobile adibito al trasporto di passaggeri o di passaggeri e merci o posta, in condizioni tali che, su ogni volo, siano messi a disposizione dei consumatori posti acquistabili individualmente (direttamente presso il vettore aereo o presso suoi agenti autorizzati);

- essere effettuato in modo da assicurare il collegamento fra i medesimi due o più punti in uno dei seguenti modi:

1) in base ad un orario pubblicato, oppure

2) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

c) « tariffa aerea », il prezzo da pagare per il servizio di trasporto aereo e le condizioni alle quali tale prezzo viene praticato;

d) « sistema telematico di prenotazione (CRS) », un sistema telematico comprensivo di informazioni concernenti, fra l'altro,

- orari,

- disponibilità di posti,

- tariffe,

- servizi connessi

dei vettori aerei, con o senza possibilità:

- di effettuare prenotazioni o

- di rilasciare biglietti,

che metta a disposizione degli abbonati la totalità o parte di tali servizi;

e) « funzioni di distribuzione », i mezzi messi a disposizione dal venditore del sistema per fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi offerti dai vettori aerei, effettuare prenotazioni, emettere biglietti e fornire qualsiasi altro servizio connesso;

f) « venditore del sistema », qualsiasi impresa e le sue affiliate che provveda alla gestione e commercializzazione di un CRS;

g) « vettore associato », qualsiasi vettore aereo che, direttamente o indirettamente, unitamente ad altri, possegga o controlli effettivamente un venditore di sistemi, nonché qualsiasi vettore aereo da esso posseduto o effettivamente controllato;

h) « controllo effettivo », un complesso di diritti, rapporti contrattuali o ogni altro mezzo che, da solo o con altri, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, segnatamente:

- del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di tale impresa;

- dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulle votazioni, sulla composizione o sulle deliberazioni degli organi di tale impresa oppure che conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa;

i) « vettore aderente », qualsiasi vettore aereo che abbia concluso un accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione di servizi di trasporto aereo mediante un CRS. Il vettore associato che utilizzi le funzioni del proprio CRS contemplate dal presente regolamento è considerato vettore aderente;

j) « abbonato », una persona o un'impresa che non sia un vettore aderente e che utilizzi le funzioni di distribuzione per servizi di trasporto aereo di un CRS in virtù di un contratto o altro accordo concluso con un venditore di sistemi;

k) « consumatore », chiunque richieda informazioni circa un servizio di trasporto aereo o intenda acquistarlo;

l) « visualizzazione primaria », una visualizzazione globale e neutrale dei dati concernenti servizi aerei tra coppie di città, durante un periodo di tempo determinato;

m) « durata del viaggio », la differenza di tempo tra l'ora di partenza e l'ora di arrivo previste;

n) « integrazione del servizio », ogni prodotto o servizio, estraneo alle funzioni di distribuzione, che il venditore del sistema offra a suo nome agli abbonati in relazione con un CRS;

o) « distributore », un'impresa autorizzata dal venditore del sistema a provvedere alle funzioni di distribuzione agli abbonati.

Articolo 3

Accesso 1. Il venditore del sistema dà ad ogni vettore aereo la possibilità di partecipare, su una base di parità e di non discriminazione, alle sue funzioni di distribuzione nell'ambito della capacità disponibile del proprio sistema e fatta salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si sottragga al suo controllo.

2. a) Il venditore del sistema

- non fissa condizioni irragionevoli per i contratti stipulati con vettori aderenti,

- non impone l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS e applica le medesime condizioni per lo stesso livello di servizio.

b) Il venditore del sistema non impone, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che il vettore aderente non partecipi contemporaneamente ad un altro sistema.

c) Il vettore aderente ha la facoltà di recedere dal contratto concluso con il vettore del sistema dando un preavviso non superiore a sei mesi e con scadenza non anteriore alla fine del primo anno.

In tal caso il venditore del sistema è legittimato a recuperare soltanto i costi direttamente connessi allo scioglimento del contratto.

3. Se il venditore del sistema apporta miglioramenti alle funzioni di distribuzione fornite o alle apparecchiature utilizzate per fornire le funzioni medesime, tali miglioramenti vengono comunicati ed offerti a tutti i vettori aderenti compresi i vettori associati, con la stessa tempestività, negli stessi termini e alle stesse condizioni fatte salve le restrizioni di natura tecnica che si sottraggono al suo controllo, e in modo tale che, tra vettori associati e vettori aderenti, non vi siano differenze nei tempi di esecuzione dei nuovi miglioramenti.

Articolo 4

Partecipazione 1. a) Il vettore associato non può discriminare i CRS concorrenti, rifiutandosi di fornire loro, a richiesta e con pari tempestività, le stesse informazioni circa orari, tariffe e disponibilità di posti nell'ambito dei propri servizi aerei, oppure rifiutandosi di distribuire i propri servizi aerei per loro tramite, oppure rifiutandosi di accettare o di confermare con pari tempestività prenotazioni fatte tramite un CRS concorrente per uno qualsiasi dei suoi servizi di trasporto aereo distribuiti tramite il proprio CRS. Il vettore associato ha l'obbligo di accettare e di confermare solo le prenotazioni conformi alle sue tariffe e condizioni.

b) Il vettore associato non è obbligato ad assumere alcun costo in tale contesto tranne che per la riproduzione delle informazioni da fornire e per le prenotazioni accettate.

c) Il vettore associato ha la facoltà di effettuare controlli sull'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1 da parte dei CRS concorrenti.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano nei confronti di un CRS concorrente quando, in conformità delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 5 o all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2299/89, sia stato deciso che il CRS ha violato l'articolo 4 bis del medesimo o che il venditore del sistema non può fornire sufficienti garanzie circa il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 6 del medesimo in ordine all'accesso non autorizzato dei vettori associati alle informazioni.

Articolo 5

Immissione delle informazioni 1. I vettori aderenti e altri fornitori di servizi di trasporto aereo provvedono affinché i dati che intendono presentare siano precisi, non ingannevoli, trasparenti e completi come quelli di qualsiasi altro CRS.

Tali dati devono, tra l'altro, consentire al venditore del sistema di conformarsi alle prescrizioni sui criteri di classificazione contenute nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2299/89.

I dati presentati tramite intermediari non sono da questi manipolati in modo che ne conseguano informazioni imprecise, ingannevoli o discriminatorie.

2. Il venditore del sistema non manipola il materiale di cui al paragrafo 1 in modo che ne conseguano informazioni imprecise, ingannevoli o discriminatorie.

3. Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, fatti salvi i condizionamenti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti e i formati tipo da lui utilizzati.

Articolo 6

Immissione, elaborazione e distribuzione 1. Le funzioni di immissione o elaborazione fornite dal venditore del sistema sono offerte a tutti i vettori associati o aderenti senza discriminazioni. Qualora siano disponibili norme nel settore del trasporto aereo pertinenti e generalmente accettate, i venditori del sistema offrono funzioni compatibili con le medesime.

2. Il venditore del sistema non riserva ad uno o più dei suoi vettori associati alcuna specifica procedura di immissione o di elaborazione né altre funzioni di distribuzione.

3. Il venditore del sistema provvede affinché le sue funzioni di distribuzione siano separate, in modo chiaro e verificabile, da ogni archivio, funzione amministrativa e di commercializzazione privati di un vettore. La separazione può essere ottenuta a livello logico, mediante un « software », oppure a livello fisico e deve essere tale che qualsiasi connessione tra le funzioni di distribuzione e quelle private sia possibile unicamente mediante un'interfaccia tra le due applicazioni.

Indipendentemente dal metodo di separazione adottato, ognuna di tali interfacce è messa a disposizione di tutti i vettori associati o aderenti in modo non discriminatorio e assicura l'uguaglianza di trattamento in ordine a procedure, protocolli, « input » e « output ». Qualora il settore del trasporto aereo disponga di norme pertinenti e generalmente accettate, i venditori del sistema offrono interfacce compatibili con le medesime.

Articolo 7

Visualizzazioni 1. a) Le visualizzazioni di un CRS sono chiare e non discriminatorie.

b) Il venditore del sistema non visualizza, intenzionalmente o per negligenza, nel suo CRS, informazioni imprecise o ingannevoli.

2. a) Il venditore del sistema fornisce tramite il suo CRS una o più visualizzazioni primarie per ogni singola transazione e vi inserisce i dati forniti dai vettori aderenti su orari, tipi di tariffe e posti disponibili in modo chiaro e completo, imparziale e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda l'ordine di presentazione delle informazioni.

b) Il consumatore ha diritto di chiedere una visualizzazione primaria limitata ai soli servizi di linea o ai soli servizi non di linea.

c) Nella costruzione e selezione dei voli per una determinata coppia di città da inserire nella visualizzazione primaria non è attuata alcuna discriminazione fra aeroporti diversi della stessa città.

d) L'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria è quello stabilito nell'allegato dal regolamento (CEE) n. 2299/89.

e) I criteri da usare per la classificazione non sono basati su fattori direttamente o indirettamente attinenti all'identità del vettore e si applicano in modo non discriminatorio a tutti i venditori aderenti.

3. Se il venditore del sistema fornisce le informazioni relative alle tariffe, la visualizzazione deve essere neutrale e non discriminatoria e contenere almeno le tariffe di tutti i voli dei vettori aderenti che figurano nella visualizzazione primaria. La fonte di tali informazioni deve essere accettabile per ciascuno dei vettori aderenti interessati e per il venditore del sistema interessato.

4. Un CRS non è considerato in contrasto con il presente regolamento qualora la visualizzazione sia modificata per soddisfare una richiesta specifica di un consumatore.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni 1. La comunicazione di informazioni di carattere statistico e di altro genere che il venditore del sistema fornisce tramite il proprio CRS è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) le informazioni concernenti prenotazioni individuali sono fornite su base paritaria ed unicamente al vettore o ai vettori partecipanti alla prestazione del servizio prenotato e all'abbonato o agli abbonati interessati dalla prenotazione;

b) i dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite vengano comunicati nell'osservanza delle seguenti condizioni:

i) sono forniti con pari tempestività e su base non discriminatoria a tutti i vettori aderenti, compresi i vettori associati;

ii) possono riguardare e, a richiesta, riguardano tutti i vettori aderenti o tutti gli abbonati, ma non comprendono informazioni di carattere personale relative al consumatore, sia esso persona fisica o giuridica, né informazioni sulla sua identità;

iii) le richieste concernenti tali dati sono trattate con pari attenzione e tempestività, tenuto conto del metodo di trasmissione scelto dal singolo vettore.

2. Il venditore del sistema non può fornire a terzi estranei alla transazione commerciale informazioni di carattere personale che riguardano un passaggero senza il consenso dell'interessato.

3. Il venditore del sistema assicura con mezzi tecnici o appropriate misure di sicurezza riguardanti almeno i programmi che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano rispettate, provvedendo affinché i vettori associati non possano in alcun modo accedere alle informazioni fornite o create per i vettori aerei, ove ciò non sia consentito dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 9

Reciprocità 1. Gli obblighi del venditore del sistema ai sensi degli articoli 3 e da 5 a 8 non si applicano al vettore, il quale controlla un CRS, da solo o con altri, di un paese terzo, qualora il suo CRS fuori del territorio della Comunità non offra ai vettori aerei comunitari un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 2299/89.

2. Gli obblighi dei vettori associati o aderenti a norma degli articoli 4, 5 e 10 non si applicano a un CRS controllato da uno o più vettori aerei di un paese terzo qualora al vettore associato o aderente o ai vettori associati o aderenti non sia accordato fuori dal territorio della Comunità un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 2299/89.

3. Il venditore del sistema o il vettore aereo che intenda avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 deve informare la Commissione delle proprie intenzioni, motivandole, con un preavviso di almeno quattordici giorni prima di metterle in atto. Eccezionalmente la Commissione, su richiesta del venditore del sistema o del vettore aereo può concedere una deroga alla regola del termine di quattordici giorni.

4. Ricevuta la notificazione, la Commissione accerta immediatamente, mediante decisione, se sussistano discriminazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2. In caso affermativo essa informa tutti i venditori di sistemi, i vettori aerei interessati nella Comunità e tutti gli Stati membri. Se non sussistono discriminazione ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, ne informa il venditore dei sistemi o i vettori aerei interessati.

Articolo 10

Rapporti con gli abbonati 1. Il vettore associato non subordina, né direttamente né indirettamente, l'uso di un determinato CRS da parte di un abbonato alla riscossione di una provvisione o ad altro incentivo o disincentivo per la vendita di servizi di trasporto aereo disponibili sui propri voli.

2. Il vettore associato non impone, né direttamente né indirettamente, all'abbonato l'uso di un determinato CRS per vendere o emettere biglietti relativi a servizi di trasporto aereo che egli fornisce direttamente o indirettamente.

3. Qualsiasi condizione imposta da un vettore aereo ad un'agenzia di viaggio nell'autorizzarla a vendere e ad emettere biglietti per i propri servizi di trasporto aereo lascia impregiudicate le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 11

Rapporti contrattuali con gli abbonati 1. Il venditore del sistema mette a disposizione dell'abbonato in modo non discriminatorio ciascuna delle funzioni di distribuzione di un CRS.

2. Il venditore del sistema non può chiedere all'abbonato di sottoscrivere un contratto di esclusiva, né può impedire direttamente o indirettamente all'abbonato di aderire o di utilizzare un altro sistema o altri sistemi.

3. Un'eventuale integrazione del servizio proposta a qualsiasi altro abbonato dev'essere offerta dal venditore del sistema a tutti gli abbonati in modo non discriminatorio.

4. a) Il venditore del sistema non fissa condizioni irragionevoli nel contratto di abbonamento per l'utilizzazione del proprio CRS; in particolare, l'abbonato ha facoltà di recedere senza penale dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso non superiore a tre mesi, con scadenza non anteriore alla fine del primo anno.

In tal caso il venditore del sistema ha il diritto di recuperare soltanto le spese direttamente conseguenti allo scioglimento del contratto.

b) Salvo il disposto del paragrafo 2, la fornitura di attrezzature tecniche non è soggetta alle condizioni di cui alla lettera a).

5. Il venditore del sistema prevede, in ciascun contratto di abbonamento che:

a) la visualizzazione primaria ai sensi dell'articolo 7 sia utilizzata per ciascuna transazione commerciale, a meno che il consumatore chieda informazioni relative ad un solo vettore aereo;

b) l'abbonato non manipoli quanto fornito dai CRS in modo che la presentazione dell'informazione al consumatore risulti inesatta, ingannevole o discriminatoria.

6. Il venditore del sistema non impone all'abbonato l'obbligo di accettare offerte di attrezzatura tecnica o di « software », ma può richiedere l'utilizzazione di dette attrezzature e di « software » compatibili con il proprio sistema.

Articolo 12

Canoni 1. Il canone richiesto dal venditore del sistema è non discriminatorio, adeguamente strutturato e ragionevolmente commisurato al costo del servizio fornito ed utilizzato, nonché identico per lo stesso livello di servizio.

La fatturazione dei servizi di un CRS è sufficientemente dettagliata per consentire ai vettori aderenti e agli abbonati di avere un quadro esatto dei servizi utilizzati e dei reltivi corrispettivi. Per ogni segmento, le fatture relative ai corrispettivi delle prenotazioni devono riportare, quanto meno, le seguenti informazioni:

- tipo di prenotazione CRS

- nome del passeggero

- paese

- codice di identificazione dell'agenzia IATA/ACR

- codice della città

- coppia di città o segmento

- data della prenotazione (data della transazione commerciale)

- data del volo

- numero del volo

- codice dello status della prenotazione

- tipo di servizio (classe di servizio)

- codice PNR di identificazione della pratica

- indicatore della prenotazione/cancellazione.

Le informazioni relative alla fatturazione sono fornite su supporto magnetico.

Ai vettori aerei aderenti è offerta la possibilità di essere informati al momento dell'esecuzione di ogni prenotazione/transazione commerciale per la quale è applicato un canone di prenotazione. Ai vettori che scelgono di avvalersi di tale servizio è offerta la possibilità di rifiutare tali prenotazioni/transazioni commerciali, a meno che esse non siano già state accettate.

2. A richiesta, il venditore del sistema fornisce alle parti interessate dettagli su procedure, tariffe, funzioni del sistema, incluse le interfacce, i criteri di preparazione e di visualizzazione in esso utilizzati. Tuttavia, la presente disposizione non obbliga il venditore del sistema a divulgare informazini di sua proprietà quali i programmi.

3. Qualsiasi modifica, debitamente motivata, dell'entità dei canoni, delle condizioni di accesso o delle funzioni di distribuzione offerte viene comunicata in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti e a tutti gli abbonati.

Articolo 13

Concorrenza tra venditori di sistemi Il venditore del sistema non conclude con altri venditori di sistemi alcun tipo di accordo né partecipa a pratiche concordate che abbiano per effetto o per oggetto la ripartizione del mercato.

Articolo 14

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il beneficio dell'applicazione del presente regolamento può essere revocato qualora si accerti, in una determinata fattispecie, che un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha alcuni effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato o vietate dall'articolo 86 del medesimo e in particolare quando:

i) l'accordo ostacoli il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato del CRS;

ii) l'accordo abbia l'effetto di restringere la concorrenza sul mercato del trasporto aereo o sui mercati connessi con i viaggi;

iii) il venditore del sistema imponga direttamente o indirettamente agli abbonati o ai vettori aderenti, prezzi, canoni o oneri iniqui;

iv) il venditore del sistema o il distributore rifiuti di concludere un contratto di utilizzazione di un CRS senza motivi oggettivi e non discriminatori di natura tecnica o commerciale;

v) il venditore del sistema rifiuta ai vettori aderenti l'accesso a funzioni che non siano quelle di distribuzione senza un motivo oggettivo e non discriminatorio di natura tecnica o commerciale.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994 e si applica fino al 30 giugno 1998.

Esso si applica con effetto retroattivo agli accordi esistenti alla data della sua entrata in vigore, a decorrere dal momento in cui erano soddisfatte le condizioni per la sua applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

(2) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 19.

(3) GU n. C 253 del 30. 9. 1992, pag. 11.

(4) GU n. L 10 del 15. 1. 1991, pag. 9.

(5) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 23.

(6) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 1.

(7) GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 1.

(8) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Top