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Document 31993R3206
COMMISSION REGULATION (EC) No 3206/93 of 23 November 1993 amending Regulation (EEC) No 2228/91 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
REGOLAMENTO (CE) N. 3206/93 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo
REGOLAMENTO (CE) N. 3206/93 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo
GU L 289 del 24.11.1993, p. 6–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 27/11/1993
REGOLAMENTO (CE) N. 3206/93 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 24/11/1993 pag. 0006 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 3206/93 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 31, considerando che il regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92 (3), ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85; considerando che nell'ambito dell'esame delle condizioni economiche, per tener conto dei motivi commerciali in taluni settori, è opportuno semplificare la norma che stabilisce che tali condizioni sono considerate soddisfatte quando il richiedente dell'autorizzazione al perfezionamento attivo può provare di essersi rifornito nella Comunità in misura pari all'80 % del suo fabbisogno globale, comprendendo in tale percentuale l'eventuale propria produzione di merci comparabili; considerando che occorre, per motivi economici, ridurre le spese amministrative connesse all'utilizzazione del regime per l'industria spaziale; che a tal fine occorre precisare che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte per talune operazioni di perfezionamento effettuate nel settore dell'industria spaziale, in particolare quando trattasi di pezzi destinati alla costruzione di satelliti o di parti di satelliti, le cui importazioni di merci non sono contemplate da un altro regime di esonero; che occorre altresì assimilare l'utilizzazione di questi pezzi nel quadro di una operazione di perfezionamento attivo ad una esportazione e precisare che sarebbe auspicabile non richiedere la comunicazione delle autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate ad operatori di questo settore; considerando che occorre assicurare che il ricorso al sistema dell'esportazione anticipata arrechi vantaggi solo al titolare dell'autorizzazione; considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1999/85, possono essere adottate misure intese a vietare o a limitare il ricorso al sistema; che per evitare che la normativa abbia conseguenze impreviste, occorre definire le condizioni in cui possono essere effettuate talune operazioni di esportazione anticipata; considerando che è opportuno ridurre le formalità per diminuire le spese amministrative connesse al sistema di traffico triangolare, su richiesta delle imprese con frequenza d'esportazioni sufficientemente rilevante per consentire una deroga alla normale regola del visto del bollettino d'informazione INF 5; che occorre prevedere una procedura applicabile a tali domande; considerando che possono essere percepiti interessi compensativi solo quando si sia concretato un vantaggio finanziario ingiustificato dovuto al rinvio della data in cui sorge un'obbligazione doganale; che, a tal fine, è opportuno prevedere che gli interessi compensativi non sono applicabili qualora un'obbligazione doganale sorga a seguito di una domanda di immissione in libera pratica presentata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85 e fino a che non abbia ancora avuto luogo un rimborso o sgravio effettivo dei dazi all'importazione pagati al momento dell'assoggettamento al regime; considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni relative agli scambi d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione concernenti le autorizzazioni rilasciate; che a tal fine occorre precisare che, da una parte, queste comunicazioni devono essere effettuate in sede di riesame delle condizioni economiche in caso di rinnovo delle autorizzazioni di durata illimitata, in particolare, e, dall'altra, nel caso di successive modifiche alle informazioni già comunicate relative alle autorizzazioni rilasciate; considerando che è opportuno modificare e completare l'elenco dei casi in cui sono fissati tassi forfettari di rendimento; considerando che è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti compensatori ai quali la tassazione può essere applicata in base alle caratteristiche specifiche dei prodotti secondari stessi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali economici, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2228/91 è così modificato: 1. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo comma è sostituito dal seguente: « La facoltà dei avvalersi di questa disposizione è subordinata alla condizione che il richiedente dell'autorizzazione fornisca all'autorità doganale i documenti giustificativi che le consentano di verificare se le previsioni di approvvigionamento di merci prodotte nella Comunità possono essere ragionevolmente attuate. Tali documenti giustificativi, allegati alla domanda di autorizzazione sono costituiti, ad esempio, da fotocopie dei documenti commerciali o amministrativi relativi agli approvvigionamenti effettuati in un precedente periodo indicativo o alle ordinazioni o previsioni di approvvigionamento nel periodo considerato. » 2. All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f): « f) costruisce satelliti o parti di satelliti. » 3. All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e): « e) la consegna, sotto forma di prodotti compensatori, di merci utilizzate per la costruzione di satelliti e della attrezzatura a terra facente parte di questi satelliti destinati a basi di lancio stabilite sul territorio doganale della Comunità. Per quanto riguarda queste attrezzature a terra, l'equiparazione della consegna all'esportazione non sarà definitiva che al momento in cui la suddetta attrezzatura avrà ricevuto una delle destinazioni doganali indicate all'articolo 18, paragrafi 1, 2 lettere a), b), d), e) e f) del regolamento di base. » 4. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 9 1. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, per avvalersi della compensazione per equivalenza le merci equivalenti devono essere classificate nello stesso codice NC, essere della stessa qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione. 2. Non si può ricorrere all'esportazione anticipata quando trattasi di autorizzazioni da concedere in base ad almeno una delle condizioni economiche contraddistinte dai codici NC 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 e 7006, sempre che il richiedente non sia in grado di provare che i vantaggi legati al ricorso al sistema sono riservati al titolare dell'autorizzazione. » 5. L'articolo 18 paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il vincolo al regime, nel quadro del sistema delle sospensioni, è subordinato al deposito di una dichiarazione di vincolo al regime da parte del titolare dell'autorizzazione. Il vincolo al regime può essere anche effettuato da un'altra persona residente nella Comunità per conto del titolare dell'autorizzazione, e sempre che essa abbia ottenuto il consenso del titolare e che le condizioni dell'autorizzazione siano soddisfatte. La persona che compila la dichiarazione è indicata in seguito come "dichiarante". » 6. All'articolo 32 è aggiunto il testo seguente: « 3. Si possono stabilire procedure semplificate per taluni flussi di traffico triangolare, su richiesta di imprese con un numero di esportazioni anticipate sufficientemente rilevante. La procedura semplificata è richiesta con domanda del titolare dell'autorizzazione all'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Tale procedura consente di raggruppare le esportazioni anticipate di prodotti compensatori effettuate in un determinato periodo al fine del rilascio di un bollettino INF 5 per la quantità totale esportata nel corso del periodo di cui trattasi. 4. Si devono allegare alla domanda tutti i documenti o elementi giustificativi la cui presentazione è necessaria per l'esame della domanda medesima. Da tale documentazione e da tali documenti giustificativi deve risultare, in particolare, la frequenza delle esportazioni, lo schema relativo alle procedure previste, nonché gli elementi comprovanti la verificabilità delle condizioni previste per le merci equivalenti. 5. Non appena l'autorità doganale è in possesso di tutti gli elementi necessari, trasmette la domanda alla Commissione comunicandole il suo parere. Dopo la ricezione della domanda, la Commissione ne comunica gli elementi agli Stati membri. La Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, se e a quali condizioni può essere rilasciata l'autorizzazione e precisa in particolare le misure di controllo da applicarsi per garantire il corretto svolgimento delle operazioni nell'ambito del sistema della compensazione per equivalenza. » 7. All'articolo 62, paragrafo 2 è aggiunto il seguente sesto trattino: « - ove sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base, in particolare quando i dazi all'importazione non sono stati ancora effettivamente rimborsati o sgravati. » 8. All'articolo 72, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: « a) le informazioni figuranti nell'allegato VIII per ogni autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione superi, per operatore e per anno civile, i limiti di cui all'articolo 6; siffatta comunicazione non è necessaria quando l'autorizzazione di perfezionamento attivo sia rilasciata sulla base di una o più condizioni economiche contrassegnate dai seguenti codici: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 e 7006. Queste comunicazioni devono essere effettuate anche in caso di riesame delle condizioni economiche per un'autorizzazione a durata illimitata e in caso di modifica apportata in un secondo tempo alle informazioni relative alle autorizzazioni già comunicate. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, devono essere comunicate informazioni su ciascuna delle autorizzazioni concesse, indipendentemente dal valore dei prodotti in causa e qualunque sia il codice utilizzato per contrassegnare le condizioni economiche. » 9. Nell'allegato II, il testo della nota 7 relativo alla domanda di autorizzazione è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento. 10. Nell'allegato V, il testo del numero d'ordine 129 è sostituito dal testo nell'allegato II del presente regolamento. 11. All'allegato VII è inserito il seguente numero d'ordine: "" ID="01">« 45 bis ex 1522 00 39 stearina raffinazione di grassi e di oli del capitolo 15 »"> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 6. ALLEGATO I Il testo della nota (7) riguardante la domanda d'autorizzazione è sostituito dal testo seguente: « (7) Indicare, mediante i codici qui di seguito elencati, completati, se del caso, da altre informazioni, i motivi per cui non sono lesi gli interessi dei produttori comunitari: Se si tratta di una delle seguenti operazioni: "" ID="01">- Contratto di lavorazione per conto concluso con una persona stabilita al di fuori della Comunità, da precisare nella domanda:> ID="02">codice 6201"> ID="01">- Operazione priva di carattere commerciale:> ID="02">codice 6202"> ID="01">- Riparazioni, comprese revisione o messa a punto:> ID="02">codice 6301"> ID="01">- Manipolazioni usuali intese a garantire la conservazione delle merci oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita:> ID="02">codice 6302"> ID="01">- Operazione da realizzare successivamente in uno o più Stati membri con merci d'importazione che abbiano già formato oggetto di autorizzazione rilasciata secondo i codici da 6101 a 6107:> ID="02">codice 6303"> ID="01">- Operazioni relative a merci il cui valore, per specie e per anno civile, non è superiore all'importo indicato all'articolo 6:> ID="02">codice 6400"> Se le merci contemplate nella domanda non sono disponibili nella Comunità: "" ID="01">- perché non vi sono prodotte:> ID="02">codice 6101"> ID="01">oppure"> ID="01">- perché vi sono prodotte in quantità insufficiente:> ID="02">codice 6102"> ID="01">oppure"> ID="01">- perché i fornitori comunitari non sono in grado di mettere dette merci a disposizione del richiedente entro termini convenienti:> ID="02">codice 6103"> Se merci dello stesso tipo sono prodotte nella Comunità ma non possono essere utilizzate: "" ID="01">- poiché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista:> ID="02">codice 6104"> ID="01">oppure"> ID="01">- poiché non hanno la qualità e le caratteristiche necessarie per permettere all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti:> ID="02">codice 6105"> ID="01">oppure"> ID="01">- poiché non sono conformi ai requisiti richiesti dall'acquirente dei prodotti compensatori nei paesi terzi (ad esempio, per motivi tecnici o commerciali):> ID="02">codice 6106"> ID="01">oppure"> ID="01">- poiché i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci per le quali è richiesto il perfezionamento, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (ad esempio, rispetto di un brevetto, di una marca):> ID="02">codice 6107"> Se si tratta dell'applicazione dell'articolo 7: "" ID="01">- lettera a):> ID="02">codice 7001"> ID="01">- lettera b):> ID="02">codice 7002"> ID="01">- lettera c):> ID="02">codice 7003"> ID="01">- lettera d):> ID="02">codice 7004"> ID="01">- lettera e):> ID="02">codice 7005"> ID="01">- lettera f):> ID="02">codice 7006"> ID="01">Se si tratta di altri motivi (da precisare):> ID="02">codice 8000 »."> ALLEGATO II Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2228/91 il testo del numero d'ordine 129 è sostituito dal testo seguente: "" ID="01">1509 10 10> ID="02">Olio d'oliva, non trattato> ID="03">129> ID="04">ex 1509 90 00> ID="05">a) Olio d'oliva, raffinato> ID="06">98,00"> ID="04">ex 1519 19 90> ID="05">b) Oli acidi di raffinazione> ID="06">(15) "> ID="01">1510 00 10> ID="02">Olio d'oliva, non trattato> ID="03">129 bis> ID="04">ex 1510 00 90> ID="05">a) Olio d'oliva, raffinato> ID="06">95,00"> ID="04">ex 1522 00 39> ID="05">b) Stearina> ID="06">3,00"> ID="04">ex 1519 19 90> ID="05">c) Oli acidi di raffinazione> ID="06">(15) »">