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Document 31993R2524

REGOLAMENTO (CEE) N. 2524/93 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 35 (numero d' ordine 40.0350), originari del Pakistan e della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 232 del 15.9.1993, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2524/oj

31993R2524

REGOLAMENTO (CEE) N. 2524/93 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 35 (numero d' ordine 40.0350), originari del Pakistan e della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 232 del 15/09/1993 pag. 0010 - 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 2524/93 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 35 (numero d'ordine 40.0350), originari del Pakistan e della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 35 (numero d'ordine 40.0350), originari del Pakistan e della Malaysia, il massimale è fissato rispettivamente a 264 tonnellate; che in data 28 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan e della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan e della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 18 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan e della Malaysia:

/* Tabelle: v. GUCE */

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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