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Document 31993R2228

    Regolamento (CEE) n. 2228/93 della Commissione del 4 agosto 1993 che rettifica il regolamento (CEE) n. 2066/93 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    GU L 198 del 7.8.1993, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2228/oj

    31993R2228

    Regolamento (CEE) n. 2228/93 della Commissione del 4 agosto 1993 che rettifica il regolamento (CEE) n. 2066/93 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    Gazzetta ufficiale n. L 198 del 07/08/1993 pag. 0026 - 0027


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2228/93 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 1993 che rettifica il regolamento (CEE) n. 2066/93 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2066/93 della Commissione (3) ha fissato il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 e l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento;

    considerando che in seguito a verifica si è constatato che l'allegato di tale regolamento non corrisponde alle misure sottoposte al parere del comitato di gestione; che è quindi necessario rettificare il regolamento in questione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 2066/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

    (3) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 32.

    ALLEGATO

    Prezzo minimo da pagare ai produttori Aiuto alla produzione

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