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Document 31993R2053

Regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia

GU L 187 del 29.7.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2053/oj

31993R2053

Regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 29/07/1993 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 22 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 22 pag. 0068


REGOLAMENTO (EURATOM, CEE) N. 2053/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che a seguito dei Consigli europei di Dublino e di Roma nel 1990 la Comunità europea ha istituito un programma di assistenza tecnica per sostenere lo sforzo di risanamento e di rilancio dell'economia dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

considerando che il regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia (2), ha stabilito le condizioni per la fornitura di detta assistenza tecnica ed ha previsto tale fornitura negli esercizi finanziari 1991 e 1992;

considerando che l'assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi volti ad instaurare sistemi democratici liberi ed aperti, che rispettino i diritti dell'uomo, nonché sistemi di economia di mercato;

considerando che, poiché l'opera di risanamento e di rilancio dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche non è ancora completa, è necessario continuare gli sforzi;

considerando che è necessario tener espressamente conto delle conseguenze della dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, di cui facevano parte l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghiszistan, la Moldavia, la Federazione russa, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Ucraina e l'Uzbekistan, qui di seguito denominati « Stati indipendenti »;

considerando che la Mongolia ha chiesto ufficialmente di essere ammessa a beneficiare del programma TACIS; che sono esistiti stretti legami tra la Mongolia e l'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; che la Mongolia sta attraversando una fase di transizione verso un'economia di mercato; che le sue esigenze in materia di assistenza tecnica per la ricostruzione dell'economia sono paragonabili a quelle degli Stati indipendenti; che occorre quindi estendere l'assistenza tecnica alla Mongolia;

considerando che gli Stati indipendenti e la Mongolia dovrebbero beneficiare dell'assistenza tecnica a titolo del presente regolamento solo nella misura in cui non beneficiano già dell'aiuto finanziario e tecnico a titolo del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (3);

considerando che l'attuazione dell'assistenza tecnica dovrebbe consentire di creare condizioni favorerevoli agli investimenti privati;

considerando opportuno definire le priorità dell'assistenza tecnica;

considerando che, per assicurare che circostanze impreviste non ostacolino indebitamente il processo di ripresa negli Stati indipendenti, è necessario consentire che una determinata quantità delle risorse finanziarie sia usata in via eccezionale per aiuti umanitari;

considerando che anche il Consiglio europeo svoltosi a Roma ha sottolineato l'importanza del coordinamento efficace da parte della Commissione degli sforzi compiuti nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche dalla Comunità e dagli Stati membri che operano a titolo individuale;

considerando che è opportuno che nell'attuare gli aiuti comunitari la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri;

considerando che, ai fini del risanamento e della ristrutturazione dell'economia in corso e di una gestione efficace del programma, occorre adottare un'impostazione pluriennale;

considerando che l'assistenza per il risanamento e il rilancio dell'economia possono richiedere specifici tipi di competenze disponibili in particolare nei paesi beneficiari di PHARE e in certi altri Stati;

considerando che la fornitura continua di assistenza tecnica contribuirà a realizzare gli obiettivi della Comunità;

considerando che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 del Trattato CEE e all'articolo 203 del Trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un programma di assistenza per la riforma ed il rilancio dell'economia degli Stati elencati nell'allegato I, qui di seguito denominati « Stati beneficiari », è eseguito dalla Comunità dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 secondo i criteri previsti dal presente regolamento. L'assistenza si concentra sui settori e, se del caso, su talune zone geografiche prescelte in cui essa può svolgere un ruolo determinante e avere un effetto dimostrativo a sostegno del processo di riforma.

Il livello e l'intensità dell'assistenza tengono conto dell'entità e del progresso degli sforzi in materia di riforme. Le modalità dell'assistenza sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 2

Gli Stati beneficiari elencati nell'allegato I beneficiano dell'assistenza tecnica TACIS purché non beneficino dell'aiuto finanziario ai sensi del regolamento (CEE) n. 443/92.

Articolo 3

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio finanziario, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e tenendo debitamente conto delle prospettive finanziarie e della disciplina di bilancio.

Articolo 4

1. Il programma di cui all'articolo 1 assume la forma di un'assistenza tecnica alle riforme economiche in corso negli Stati beneficiari per misure intese ad operare la transizione all'economia di mercato e quindi a rafforzare la democrazia. Inoltre, caso per caso, e con la procedure di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 essa copre il congruo costo delle forniture necessarie all'attuazione dell'assistenza tecnica. In casi particolari come i programmi di sicurezza nucleare, si può inserire un significativo elemento di approvvigionamento.

La Comunità copre i costi dei progetti in valuta locale solo nella misura strettamente necessaria.

2. L'assistenza copre anche le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione della realizzazione delle azioni nonché le spese riguardanti l'informazione.

3. L'assistenza tecnica si concentra in particolare sui settori indicativi di cui all'allegato II tenendo conto dell'evolversi del fabbisogno dei beneficiari.

Nel progettare ed eseguire i programmi sono tenuti in debito conto i fattori ambientali.

4. Le azioni da finanziare a titolo del presente regolamento vengono scelte tra l'altro in funzione delle preferenze espresse dai beneficiari nonché in base ad una valutazione della loro efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi che l'assistenza comunitaria si prefigge.

5. La cooperazione tecnica è attuata su base decentrata. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono strettamente associati alla valutazione e all'esecuzione dei progetti.

La Commissione e gli Stati membri coordinano periodicamente, anche in loco, i loro contatti con gli Stati beneficiari, sia nella fase di definizione che nella fase di esecuzione dei programmi.

6. Su richiesta di uno Stato beneficiario, in via eccezionale possono essere forniti aiuti umanitari nonché assistenza tecnica finalizzata alla loro attuazione.

Le misure al riguardo sono decise con urgenza secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

7. Se viene a mancare un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione, su proposta della Commissione il Consiglio può deliberare, a maggioranza qualificata, in merito alle misure relative all'assistenza da fornire ad uno Stato beneficiario.

Articolo 5

1. L'assistenza comunitaria è erogata in forma di aiuti non rimborsabili, da versare in quote successive a mano a mano che saranno realizzate le azioni.

2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti stipulati nel loro ambito prevedono espressamente, tra l'altro, l'esecuzione di controlli da parte della Commissione e della Corte dei conti, se del caso in loco.

Articolo 6

1. Per ciascuno degli Stati beneficiari sono elaborati programmi indicativi relativi al periodo di cui all'articolo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 8, senza che ciò costituisca un impegno di bilancio pluriennale. Questi programmi definiscono gli obiettivi e gli orientamenti principali dell'assistenza comunitaria nei settori indicativi di cui all'articolo 4. Essi possono essere modificati con la stessa procedura durante il periodo di realizzazione. Prima di elaborare i programmi indicativi, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 8 delle priorità individuate con gli Stati beneficiari.

2. I programmi d'azione basati sui programmi indicativi suddetti sono adottati ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3. Questi programmi d'azione comprendono un elenco dei principali progetti da finanziare nei settori indicativi elencati nell'articolo 4. Il contenuto dei programmi è specificato nei particolari, onde fornire agli Stati membri le informazioni atte a consentire al comitato di cui all'articolo 8 di esprimere il proprio parere.

Articolo 7

1. La Commissione attua le azioni conformemente ai programmi d'azione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Gli appalti di forniture sono aggiudicati mediante pubblico incanto, salvo nei casi previsti dall'articolo 116 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Gli appalti di servizi sono aggiudicati, di norma, mediante licitazione privata e mediante trattativa privata per interventi fino a 300 000 ECU. Su proposta della Commissione il Consiglio può modificare l'importo in base all'esperienza acquisita in casi analoghi.

Alle gare e agli appalti sono ammesse, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari.

La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei paesi beneficiari di PHARE, nonché in casi specifici, di paesi mediterranei che intrattengono tradizionali rapporti economici, commerciali o geografici può essere autorizzata caso per caso dalla Commissione qualora i programmi o i progetti in questione richiedano forme specifiche di assistenza disponibili in particolare in detti paesi.

3. Le imposte, i dazi e l'acquisto di immobili sono esclusi dal finanziamento comunitario.

4. Nel caso di cofinanziamento, la partecipazione dei paesi terzi alle gare d'appalto e ai contratti di appalto può essere autorizzata dalla Commissione soltanto caso per caso. In questi casi la partecipazione di imprese dei paesi terzi è ammessa solo se è riconosciuta la reciprocità.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, di seguito denominato « comitato TACIS ».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato TACIS un progetto delle misure da adottare. Il comitato TACIS formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato CEE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato TACIS, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure prospettate se sono conformi al parere espresso dal comitato TACIS.

Se le misure non sono conformi al parere espresso dal comitato TACIS, o in macanza del parere, la Commissione trasmette immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se allo scadere di sei settimane dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Il comitato TACIS può esaminare qualsiasi altra questione concernente l'applicazione del presente regolamento che gli venga sottoposta dal presidente, eventualmente su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare le questioni relative all'attuazione generale, alla gestione del programma, al cofinanziamento e al coordinamento di cui all'articolo 9.

5. Il comitato adotta a maggioranza qualificata il suo regolamento interno.

6. Ogni sei mesi la Commissione riferisce al comitato TACIS in merito al procedere delle azioni.

La relazione deve contenere informazioni specifiche e particolareggiate (imprese, nazionalità, ecc.) sugli appalti aggiudicati per l'esecuzione di progetti e programmi.

Per i progetti per i quali è prevista la licitazione privata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione, prima di compilare brevi elenchi, fornisce in tempo utile informazioni preliminari, tra cui i criteri di selezione e di valutazione, in modo da agevolare la partecipazione degli operatori economici.

Articolo 9

La Commissione assicura, di concerto con gli Stati membri, il coordinamento degli interventi di assistenza tecnica attuati negli Stati beneficiari dalla Comunità e dai singoli Stati membri sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

Sono inoltre promossi il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali ed altri donatori.

La Commissione esamina altresì i vari modi in cui potrebbero essere promossi il cofinanziamento tra l'assistenza tecnica contemplata dal presente regolamento e l'assistenza bilaterale prestata dagli Stati membri.

Articolo 10

Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione sullo stato di avanzamento del programma di assistenza tecnica. La relazione comprende anche, laddove possibile, una valutazione dell'assistenza tecnica già fornita. Essa è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) Parere espresso il 14 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 2.

(3) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 1.

ALLEGATO I

Stati beneficiari di cui all'articolo 1 Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Georgia

Kazakistan

Kyrgyzistan

Moldavia

Federazione russa

Tagikistan

Turkmenistan

Ucraina

Uzbekistan

Mongolia

ALLEGATO II

Settori di cui all'articolo 4, paragrafo 3 L'assistenza tecnica riguarda prioritariamente i seguenti settori:

1. Sviluppo delle risorse umane:

- formazione, compresa la formazione di manodopera,

- ristrutturazione della pubblica amministrazione,

- consulenza in materia di servizi di collocamento e di sicurezza sociale,

- rafforzamento della società civile,

- consulenza in materia di politica e di macroeconomia,

- assistenza giuridica, compreso il ravvicinamento delle legislazioni.

2. Ristrutturazione e sviluppo delle imprese:

- sostegno sotto forma di assistenza tecnica per lo sviluppo delle piccole e medie imprese,

- conversione delle industrie collegate alla difesa,

- ristrutturazione e privatizzazione,

- servizi finanziari.

3. Infrastrutture:

- trasporti,

- telecomunicazioni.

4. Energia, compresa la sicurezza nucleare.

5. Produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari.

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