Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1919

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1919/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 relativo all' apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

    GU L 174 del 17.7.1993, p. 10–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1919/oj

    31993R1919

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1919/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 relativo all' apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

    Gazzetta ufficiale n. L 174 del 17/07/1993 pag. 0010 - 0015


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1919/93 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1993 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che per i tori, le vacche e le giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, la Comunità economica europea si è impegnata, nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio), ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 capi al dazio del 4 %; che l'immissione al beneficio di detto contingente è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati:

    - tori: certificato di ascendenza;

    - femmine: certificato di ascendenza o certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza;

    che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario summenzionato per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994 al dazio del 4 %; che conviene controllare che gli animali importati non vengano macellati per un certo tempo;

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingentale a tutte le importazioni degli animali in questione, fino all'esaurimento del contingente;

    considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

    considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per gli animali enumerati in appresso, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità, dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994, è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

    /* Tabelle: v. GUCE */

    - tori: certificato di ascendenza;

    - femmine: certificato di ascendenza o certificato di iscrizione alla « Herdbook » attestante la purezza della razza.

    3. Ai fini del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

    Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

    Articolo 2

    1. Il volume contingentale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

    La prima, corrispondente all'80 % del totale, vale a dire a 4 000 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possano comprovare di aver importato animali oggetto del contingente tariffario in questione negli ultimi tre anni.

    La seconda, pari al 20 % del totale, vale a dire 1 000 capi, è riservata agli importatori che, al momento della richiesta, s'impegnino a mantenere il bestiame importato nelle installazioni da essi utilizzate, oppure esercitino il commercio di bovini vivi da almeno un anno, e che siano iscritti in un registro pubblico dello Stato membro o possano fornire una prova di detto esercizio riconosciuta dall'autorità competente.

    2. La ripartizione dei 4 000 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione alle importazioni precedenti nei tre anni considerati o alle quantità richieste, se queste sono inferiori alle precedenti importazioni mentre la ripartizione dei 1 000 capi è effettuata in proporzione alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In questu'ultimo caso:

    a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra;

    b) le domande che comportano un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a cinque capi non sono prese in considerazione;

    c) le quantità non attribuite data la limitazione ad un minimo di cinque capi vengono attribuite mediante sorteggio (con un numero di cinque capi).

    3. I capi eventualmente non richiedenti nel quadro di una delle parti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte.

    Articolo 3

    1. Le domande di partecipazione a ciascuna parte del contingente tariffario devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità ed entro i termini da questi stabiliti, eventualmente corredate della documentazione comprovante le importazioni precedenti, con il documento di immissione in libera pratica che verrà annullato dalle suddette autorità dopo essere stato presentato come documento giustificativo.

    Tali autorità trasmettono alla Commissione, al più tardi il 31 luglio 1993, i dati così raccolti e in particolare:

    - il numero di richiedenti ed il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatore;

    - la media delle importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei 4 000 capi riservati agli importatori tradizionali.

    2. La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 6 agosto 1993, il numero di capi attribuiti a ciascun richiedente, eventualmente sotto forma di percentuale della domanda iniziale o delle sue precedenti importazioni.

    3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri rilasciano ai richiedenti dei certificati di partecipazione nei quali è indicato il numero di capi per cui essi sono validi. La durata di validità dei certificati non può estendersi oltre il 30 giugno 1994.

    I certificati di partecipazione, il cui modello è allegato al presente regolamento, sono rilasciati previo deposito di una cauzione di 20 ECU per ogni capo, la quale è svincolata non appena i certificati vengono restituiti all'organismo d'emissione, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione dei capi in questione.

    I certificati di partecipazione non possono essere ceduti e danno accesso al contingente tariffario unicamente se sono stati intestati allo stesso nome che figura sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

    Alla cauzione di cui al secondo comma si applicano le norme previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (2), per lo svincolo o l'incameramento della cauzione relativa ai certificati di importazione.

    4. Le quantità che non formato oggetto di rilascio di certificati di partecipazione al 31 marzo 1994 formano oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto i certificati di partecipazione per tutte le quantità cui avevano diritto, secondo modalità uguali a quelle descritte nei paragrafi precedenti.

    A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1994, il numero di capi che non sono stati effettivamente utilizzati al 31 marzo 1994 nonché i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione fissa le nuove percentuali di partecipazione per ciascuna categoria e le comunica al più tardi entro il 15 aprile 1994 agli Stati membri, che rilasciano i titoli di partecipazione ai richiedenti, alle medesime condizioni di quelle stabilite al paragrafo 3, con una durata di validità che non può superare la data del 30 giugno 1994.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

    2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente tariffario in questione.

    3. Il grado di utilizzazione di detto contingente viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Ph. MAYSTADT

    (1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

    ALLEGATO II

    Codici Taric

    /* Tabelle: v. GUCE */

    ALLEGATO I

    CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE N. CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER - giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna - tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

    1. Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) 2. Autorità che rilascia il certificato

    NOTE

    A. Il presente certificato è valido in tutti gli Stati membri della Comunità.

    B. Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Tale dichiarazione deve essere fatta a nome del titolare del certificato.

    3. Il presente certificato è valido fino al

    giorno

    mese

    anno

    C. L'ufficio doganale interessato effettua il prelievo delle quantità immesse in libera pratica e rende il certificato al titolare o al suo rappresentante.

    D. Il titolare deve restituire il certificato all'autorità che lo ha rilasciato per ottenere il rimborso della garanzia. Mese e data del rilascio:

    Firma e timbro dell'autorità che ha rilasciato il certificato:

    4. Designazione degli animali 5. Codice NC

    6. Numero dei capi in cifre

    7. Numero dei capi in lettere

    8. PRELIEVI EFFETTUATI DAGLI UFFICI DOGANALI (indicare nella parte 1 della colonna 9 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità prelevata)

    9. Numero dei capi

    in cifre 10. Numero dei capi in lettere per la quantità prelevata 11. Numero e data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica 12. Nome, Stato membro,

    firma e timbro

    dell'ufficio doganale

    1.

    2.

    1.

    2.

    1.

    2.

    ALLEGATO II

    Codici Taric

    /* Tabelle: v. GUCE */

    ALLEGATO I

    CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE N. CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER - giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna - tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

    1. Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) 2. Autorità che rilascia il certificato

    NOTE

    A. Il presente certificato è valido in tutti gli Stati membri della Comunità.

    B. Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Tale dichiarazione deve essere fatta a nome del titolare del certificato.

    3. Il presente certificato è valido fino al

    giorno

    mese

    anno

    C. L'ufficio doganale interessato effettua il prelievo delle quantità immesse in libera pratica e rende il certificato al titolare o al suo rappresentante.

    D. Il titolare deve restituire il certificato all'autorità che lo ha rilasciato per ottenere il rimborso della garanzia. Mese e data del rilascio:

    Firma e timbro dell'autorità che ha rilasciato il certificato:

    4. Designazione degli animali 5. Codice NC

    6. Numero dei capi in cifre

    7. Numero dei capi in lettere

    8. PRELIEVI EFFETTUATI DAGLI UFFICI DOGANALI (indicare nella parte 1 della colonna 9 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità prelevata)

    9. Numero dei capi

    in cifre 10. Numero dei capi in lettere per la quantità prelevata 11. Numero e data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica 12. Nome, Stato membro,

    firma e timbro

    dell'ufficio doganale

    1.

    2.

    1.

    2.

    1.

    2.

    ALLEGATO II

    Codici Taric

    /* Tabelle: v. GUCE */

    Top