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Document 31993R1908

REGOLAMENTO (CEE) N. 1908/93 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 4203 originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

GU L 173 del 16.7.1993, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1908/oj

31993R1908

REGOLAMENTO (CEE) N. 1908/93 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 4203 originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 16/07/1993 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 1908/93 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 4203 originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazioni dei prodotti in questione oiginari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC ex 4203 originari del Pakistan il massimale individuale è fissato a 6 946 000 ECU; che in data 16 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 19 luglio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan:

/* Tabelle: v. GUCE */

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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