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Document 31993R1861

REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/93 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

GU L 170 del 13.7.1993, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1861/oj

31993R1861

REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/93 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 13/07/1993 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/93 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (4), gli aiuti comunitari sono stabiliti in funzione del prezzo indicativo del latte applicabile nel corso della campagna considerata;

considerando che, in seguito alla modifica del prezzo indicativo per la campagna 1993/1994, è opportuno adeguare gli importi d'aiuto previsti all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2167/83 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 706/92 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2167/83, il testo delle lettere a), b) e c) è sostituito dal seguente:

« a) 32,57 ECU/100 kg di prodotti della categoria "I latte intero";

b) 20,56 ECU/100 kg di prodotti della categoria II "latte parzialmente scremato";

c) 10,20 ECU/100 kg di prodotti della categoria III "latticello e latte battuto"; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(3) GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 75.

(6) GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 31.

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