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Document 31993R0991

    Regolamento (CEE) n. 991/93 del Consiglio, del 23 aprile 1993, che proroga le disposizioni prese nel quadro dell' accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d' America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell' articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

    GU L 104 del 29.4.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/991/oj

    31993R0991

    Regolamento (CEE) n. 991/93 del Consiglio, del 23 aprile 1993, che proroga le disposizioni prese nel quadro dell' accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d' America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell' articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

    Gazzetta ufficiale n. L 104 del 29/04/1993 pag. 0001 - 0001


    REGOLAMENTO (CEE) N. 991/93 DEL CONSIGLIO del 23 aprile 1993 che proroga le disposizioni prese nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, in virtù dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), prorogato sino al 31 dicembre 1991 da uno scambio di lettere che completa detto accordo (2), la Comunità ha approvato l'adozione di talune disposizioni;

    considerando che la Comunità ha applicato queste disposizioni durante l'anno 1992 in virtù del regolamento (CEE) n. 3919/91 (3);

    considerando che le ragioni per la proroga di dette disposizioni sussistono,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le disposizioni di cui allo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America per la conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sono applicabili dalla Comunità sino al 31 dicembre 1993.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. AUKEN

    (1) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

    (3) GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 35.

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