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Document 31993R0748

    Regolamento (CEE) n. 748/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 77 del 31.3.1993, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993; abrog. impl. da 393R1560

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/748/oj

    31993R0748

    Regolamento (CEE) n. 748/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 31/03/1993 pag. 0016 - 0016


    REGOLAMENTO (CEE) N. 748/93 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che il 28 dicembre 1992 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1);

    considerando che occorre imperativamente fissare, con effetto al 1o aprile 1993, i quantitativi globali garantiti degli Stati membri, per evitare che la mancanza di regolamentazione renda inoperanti le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92;

    considerando che, in attesa di una decisione successiva, occorre mantenere i quantitativi globali garantiti in vigore al 31 marzo 1993, aumentati degli importi provenienti dalla riserva comunitaria esistenti alla stessa data;

    considerando che la fissazione dei quantitativi globali garantiti operata dal presente regolamento sarà oggetto, per quanto necessario, di un adattamento nel momento in cui sarà riesaminato il complesso dei problemi connessi con la fissazione dei prezzi per la campagna 1993/1994,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è completato dal comma seguente:

    « Per il periodo di dodici mesi compreso tra il 1o aprile 1993 e il 31 marzo 1994 i quantitativi globali garantiti degli Stati membri sono fissati al livello di quelli stabiliti nell'articolo 5 quater, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 804/68, aumentati degli importi provenienti dalla riserva comunitaria secondo la ripartizione in atto al 31 marzo 1993, e di quelli stabiliti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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