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Document 31993R0642

    Regolamento (CEE) n. 642/93 della Commissione, del 19 marzo 1993, relativo alla vendita a prezzi forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2326/92

    GU L 69 del 20.3.1993, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1993; abrogato da 393R1777

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/642/oj

    31993R0642

    Regolamento (CEE) n. 642/93 della Commissione, del 19 marzo 1993, relativo alla vendita a prezzi forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2326/92

    Gazzetta ufficiale n. L 069 del 20/03/1993 pag. 0014 - 0018


    REGOLAMENTO (CEE) N. 642/93 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1993 relativo alla vendita a prezzi forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2326/92

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 535/93 (4), stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine in regime d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

    considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 (6), prescrive per i prodotti forniti dalla Comunità l'utilizzazione di certificati di aiuti rilasciati dalle competenti autorità spagnole; che è opportuno prevedere l'obbligo, per l'acquirente potenziale, di presentare all'organismo d'intervento un certificato di aiuto contemporaneamente alla domanda di acquisto all'intervento; che per migliorare il funzionamento del regime in esame occorre disporre alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 1912/92, in particolare per la concessione dell'aiuto e per la cauzione relativa ai certificati d'aiuto; che è opportuno, in particolare, semplificare il regime di sostegno dell'approvvigionamento delle Canarie in prodotti giacenti all'intervento, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (8), inglobando l'importo dell'aiuto nei prezzi di vendita stabiliti dal presente regolamento;

    considerando che, nell'ambito della procedura di acquisto e di controllo, è opportuno applicare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (10). nonché del regolamento (CEE) n. 3002/92, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 75/93 (12);

    considerando che è preferibile disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni alla destinazione prevista;

    considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2326/92 della Commissione (13) modificato dal regolamento (CEE) n. 2556/92 (14);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Si procede alla vendita di circa:

    - 2 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento danese,

    - 1 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese,

    - 1 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito,

    - 1 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano,

    - 1 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese.

    2. Le carni vendute devono essere consegnate alle isole Canarie.

    3. Le qualità e i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

    Articolo 2

    1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita avviene conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare agli articoli da 2 a 5, e conformemente al regolamento (CEE) n. 3002/92.

    2. Gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

    Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

    Articolo 3

    1. Una domanda di acquisto è valida soltanto se accompagnata da un certificato di aiuto relativo almeno al quantitativo in causa e rilasciato nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1912/92.

    2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92, le carni d'intervento vendute nel quadro del presente regolamento non possono beneficiare dell'aiuto.

    3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1695/92, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura « certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie - Senza aiuto ».

    4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1912/92, la cauzione prevista per i certificati di aiuto è di 2 ECU/100 kg.

    Articolo 4

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non riportano l'ubicazione del deposito o dei depositi in cui sono immagazzinate le carni oggetto della vendita.

    Articolo 5

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

    2. Prima di ritirare i prodotti, l'acquirente deposita una cauzione di 2 500 ECU/t per le carni con osso e di 3 000 ECU/t per le carni disossate a garanzia della consegna alle isole Canarie.

    Tuttavia, per i filetti la cauzione è di 7 000 ECU/t.

    La consegna dei prodotti nelle Canarie costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

    La prova dell'adempimento dell'obbligo summenzionato è costituita dalla presentazione all'organismo d'intervento interessato, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, del documento ad hoc rilasciato dall'autorità competente delle isole Canarie (2).

    Articolo 6

    Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T 5 è riportata la seguente dicitura:

    « Carne de intervención destinada a las islas Canarias - Sin ayuda [Reglamento (CEE) n° 642/93] »;

    »Interventionskoed til De Kanariske OEer - uden stoette (Forordning (EOEF) nr. 642/93)«;

    "Interventionsfleisch fuer die Kanarischen Inseln - ohne Beihilfe (Verordnung (EWG) Nr. 642/93)";

    «ÊñÝáò áðue ôçí ðáñÝìâáóç ãéá ôéò Êáíáñssïõò ÍÞóïõò - ÷ùñssò aaíéó÷ýóaaéò [Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 642/93]»;

    'Intervention meat for the Canary Islands - without the payment of aid [Regulation (EEC) No 642/93]`;

    « Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries - Sans aide [règlement (CEE) n° 642/93] »;

    « Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie - senza aiuto [Regolamento (CEE) n. 642/93] »;

    "Interventievlees voor de Canarische eilanden - zonder steun (Verordening (EEG) nr. 642/93)";

    « Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias - sem ajuda [Regulamento (CEE) n° 642/93] ».

    Articolo 7

    Il regolamento (CEE) n. 2326/92 è abrogato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1993.

    Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção

    IRELAND: Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 2278 and 3806 Telex 93292 and 93607, telefax (01) 616263, (01) 785214 and (01) 6620198 DANMARK: EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 Koebenhavn K Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03 UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302, telefax: (0734) 56 67 50 FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 Tél. 45 38 84 00, télex 205476

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