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Document 31993R0322
Commission Regulation (EEC) No 322/93 of 12 February 1993 fixing for the period 1992/93 certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Regolamento (CEE) n. 322/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992-1993
Regolamento (CEE) n. 322/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992-1993
GU L 37 del 13.2.1993, p. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993
Regolamento (CEE) n. 322/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992-1993
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0022 - 0023
REGOLAMENTO (CEE) N. 322/93 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1993 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992-1993 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (4), in particolare l'articolo 12, considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, in seguito alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1o gennaio-31 dicembre 1991, occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1o luglio 1992 e il 30 giugno 1993; considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di 7 anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1 % tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento; considerando che è d'uopo adeguare corrispondentemente i coefficienti, per tener conto di una tendenza alla diminuzione delle esportazioni irlandesi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di « Irish whiskeys » sono fissati nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. (4) GU n. L 363 del 27. 11. 1990, pag. 4. ALLEGATO Coefficienti applicabili in Irlanda >(1) "> ID="01">1o luglio 1992 - 30 giugno 1993> ID="02">0,243> ID="03">0,185 ""> (1) Compreso l'orzo trasformato in malto.