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Document 31993R0322

    Regolamento (CEE) n. 322/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992-1993

    GU L 37 del 13.2.1993, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/322/oj

    31993R0322

    Regolamento (CEE) n. 322/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992-1993

    Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0022 - 0023


    REGOLAMENTO (CEE) N. 322/93 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1993 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992-1993

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (4), in particolare l'articolo 12,

    considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, in seguito alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1o gennaio-31 dicembre 1991, occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1o luglio 1992 e il 30 giugno 1993;

    considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di 7 anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1 % tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento;

    considerando che è d'uopo adeguare corrispondentemente i coefficienti, per tener conto di una tendenza alla diminuzione delle esportazioni irlandesi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di « Irish whiskeys » sono fissati nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

    (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

    (4) GU n. L 363 del 27. 11. 1990, pag. 4.

    ALLEGATO

    Coefficienti applicabili in Irlanda

    >(1) "> ID="01">1o luglio 1992 - 30 giugno 1993> ID="02">0,243> ID="03">0,185 "">

    (1) Compreso l'orzo trasformato in malto.

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