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Dokument 31993D0415

    93/415/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1993 che autorizza il Belgio, la Danimarca, la Germania, l' Irlanda e il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di favino non conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

    GU L 187 del 29.7.1993, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/415/oj

    31993D0415

    93/415/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1993 che autorizza il Belgio, la Danimarca, la Germania, l' Irlanda e il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di favino non conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 29/07/1993 pag. 0057 - 0058


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1993 che autorizza il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda e il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di favino non conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

    (93/415/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/19/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 17,

    viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall'Irlanda e dal Regno Unito,

    considerando che nei paesi suddetti la produzione di sementi di favino conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE è stata deficitaria nel 1992 e non permette quindi di sopperire all'approvvigionamento di tali paesi;

    considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno con sementi provenienti da altri Stati membri, o da paesi terzi, che siano conformi a tutti i requisiti stabiliti dalla direttiva summenzionata;

    considerando che occorre pertanto autorizzare il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda e il Regno Unito, per un periodo che scade il 31 luglio 1993, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie suindicata a condizioni meno rigorose;

    considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di rifornire il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda e il Regno Unito con sementi non conformi ai requisiti della suddetta direttiva ad ammetterne la commercializzazione, a condizione che siano destinate al Belgio, alla Danimarca, alla Germania, all'Irlanda e al Regno Unito;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Il Belgio è autorizzato ad ammettere, per un periodo che scade il 31 luglio 1993, la commercializzazione di 200 t di sementi di favino [Vicia faba L. (partim)] di varietà primaverili della categoria « sementi certificate di prima riproduzione » che non soddisfano ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, purché:

    a) tale facoltà germinativa sia almeno pari al 75 % delle sementi pure;

    b) l'etichetta ufficiale rechi la seguente indicazione: « facoltà germinativa minima del 75 %; destinate esclusivamente al Belgio ».

    2. La Danimarca è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 luglio 1993, la commercializzazione di 40 t di sementi di favino [Vicia faba L. (partim)] di varietà primaverile della categoria « sementi certificate di seconda riproduzione » che non soddisfano ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, purché:

    a) tale facoltà germinativa sia almeno pari al 75 % delle sementi pure;

    b) l'etichetta ufficiale rechi la seguente indicazione: « facoltà germinativa minima del 75 %; destinate esclusivamente alla Danimarca ».

    3. La Germania è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 luglio 1993, la commercializzazione di 1 000 t di sementi di favino [Vicia faba L. (partim)] di varietà primaverile della categoria « sementi certificate di prima riproduzione » che non soddisfano ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, purché:

    a) tale facoltà germinativa sia almeno pari all'80 % delle sementi pure;

    b) l'etichetta ufficiale rechi la seguente indicazione: « facoltà germinativa minima dell'80 %; destinate esclusivamente alla Germania ».

    4. L'Irlanda è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 luglio 1993, la commercializzazione di 20 t di sementi di favino [Vicia faba L. (partim)] di varietà primaverili, a basso tenore di tannino, della categoria « sementi certificate di prima riproduzione » che non soddisfano ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, purché:

    a) tale facoltà germinativa sia almeno pari al 75 % delle sementi pure;

    b) l'etichetta ufficiale rechi la seguente indicazione: « facoltà germinativa minima del 75 %; destinate esclusivamente all'Irlanda ».

    5. Il Regno Unito è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 luglio 1993, la commercializzazione di 3 000 t di sementi di favino [Vicia faba L. (partim)] di varietà primaverili, a basso tenore di tannino, della categoria « sementi certificate di seconda riproduzione » che non soddisfano ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, purché:

    a) tale facoltà germinativa sia almeno pari al 75 % delle sementi pure;

    b) l'etichetta ufficiale rechi la seguente indicazione: « facoltà germinativa minima del 75 %; destinate esclusivamente al Regno Unito ».

    Articolo 2

    1. Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel proprio territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 200 t di sementi di favino, purché siano destinate esclusivamente al Belgio. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

    2. Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel proprio territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 40 t di sementi di favino, purché siano destinate esclusivamente alla Danimarca. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

    3. Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel proprio territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 1 000 t di sementi di favino, purché siano destinate esclusivamente alla Germania. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).

    4. Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel proprio territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 20 t di sementi di favino, purché siano destinate esclusivamente all'Irlanda. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b).

    5. Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel proprio territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 3 000 t di sementi di favino, purché siano destinate esclusivamente al Regno Unito. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera b).

    Articolo 3

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 30 settembre 1993, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

    (2) GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 61.

    Fuq