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Document 31993D0241

    93/241/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 che modifica la decisione 93/180/CEE del 26 marzo 1993 recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Italia e abrogazione della decisione 93/168/CEE

    GU L 110 del 4.5.1993, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/241/oj

    31993D0241

    93/241/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 che modifica la decisione 93/180/CEE del 26 marzo 1993 recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Italia e abrogazione della decisione 93/168/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 110 del 04/05/1993 pag. 0034 - 0035


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 che modifica la decisione 93/180/CEE del 26 marzo 1993 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia e abrogazione della decisione 93/168/CEE

    (93/241/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

    considerando che dal 28 febbraio 1993 in diverse regioni italiane si sono manifestati vari focolai di afta epizootica;

    considerando che la Commissione ha mandato delle missioni in Italia per esaminare la situazione nei confronti dell'afta epizootica;

    considerando che la situazione dell'afta epizootica in Italia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati;

    considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica, la Commissione ha adottato varie decisioni, in particolare la decisione 93/180/CEE, del 26 marzo 1993, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia e abrogazione della decisione 93/168/CEE (4);

    considerando che le misure instaurate e i provvedimenti presi dalle autorità italiane hanno consentito di limitare i focolai a determinate parti del territorio italiano;

    considerando che nuovi focolai della malattia sono stati constatati nell'Italia meridionale, in alcune delle zone sottoposte a misure restrittive; che è opportuno mantenere tali misure in queste zone per un ulteriore periodo, in attesa di conoscere i risultati delle indagini epidemiologiche che devono essere svolte;

    considerando che non si sono manifestati focolai nella provincia di Verona dal 27 marzo 1993, ne nella provincia di Lecce dal 15 marzo 1993; che non si è manifestato nessun focolaio nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Taranto e Reggio di Calabria; che le misure restrittive possono essere revocate in queste province;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 93/180/CEE è modificata come segue:

    1. All'articolo 1, paragrafi 2 e 3, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».

    2. All'articolo 2, paragrafo 3, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».

    3. All'articolo 3, paragrafo 4, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».

    4. All'articolo 4, paragrafo 4, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».

    5. All'articolo 5, paragrafo 4, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».

    6. All'articolo 6, paragrafi 3 e 4, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».

    7. All'articolo 7, paragrafo 3, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».

    8. All'articolo 9, paragrafo 3, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».

    9. All'articolo 13, la data « 30 aprile 1993 » è sostituita dalla data « 31 maggio 1993 ».

    10. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

    (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

    (4) GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 21.

    ALLEGATO

    1. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di animali vivi sino al 1o maggio 1993.

    Province di:

    VERONA, TARANTO, BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, REGGIO DI CALABRIA.

    2. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di animali vivi sino al 31 maggio 1993.

    Province di:

    AVELLINO

    CATANZARO

    COSENZA

    POTENZA

    MATERA BENEVENTO

    CASERTA

    NAPOLI

    SALERNO

    3. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nelle stesse zone dopo il 1o febbraio 1993 e prima del 1o maggio 1993 nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati nel periodo suddetto.

    Province di:

    VERONA, TARANTO, BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, REGGIO DI CALABRIA.

    4. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nelle stesse zone dopo il 1o febbraio 1993 e prima del 31 maggio 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati nel periodo suddetto.

    Province di:

    AVELLINO

    CATANZARO

    COSENZA

    POTENZA

    MATERA BENEVENTO

    CASERTA

    NAPOLI

    SALERNO

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