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Document 31993D0079
93/79/EEC: Commission Decision of 22 December 1992 laying down certain transitional measures to facilitate transition to the new arrangements for the organization of veterinary checks provided for in Article 8 of Council Directive 91/496/EEC and repealing Decision 92/501/EEC
93/79/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce talune misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio alla nuova disciplina dei controlli veterinari di cui all' articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 92/501/CEE
93/79/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce talune misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio alla nuova disciplina dei controlli veterinari di cui all' articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 92/501/CEE
GU L 30 del 6.2.1993, p. 66–67
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31992D0501 |
93/79/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce talune misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio alla nuova disciplina dei controlli veterinari di cui all' articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 92/501/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 030 del 06/02/1993 pag. 0066
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992 che stabilisce talune misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio alla nuova disciplina dei controlli veterinari di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 92/501/CEE (93/79/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 91/496/CEE, del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 28, considerando che con la decisione 92/501/CEE (3) la Commissione ha stabilito talune misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio alla nuova disciplina dei controlli veterinari di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio; considerando che è opportuno prevedere norme particolari per gli animali delle specie contemplate dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (4), e per gli animali di cui all'allegato B della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (5), modificata dalla direttiva 92/65/CEE; considerando che è importante prevedere un termine per l'adeguamento al nuovo regime di controllo; che le misure transitorie da stabilire devono essere strettamente necessarie, tanto come portata, quanto come durata, allo scopo di agevolare detto adeguamento; considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 92/501/CEE e prevedere una nuova decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le disposizioni della presente decisione sono applicabili in caso di presentazione a un posto d'ispezione frontaliero, secondo le modalità dell'articolo 8, punto A (1), b) i) della direttiva 91/496/CEE, di animali delle specie coperte dalla direttiva 92/65/CEE e di animali delle specie di cui all'allegato B della direttiva 90/425/CEE. Articolo 2 Nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia comunicato allo Stato membro di introduzione le proprie condizioni di importazione, se del caso, debitamente tradotte, l'importatore deve ottenere, se necessario, l'accordo preventivo dello Stato membro o degli Stati membri di transito per il trasporto della partita sul suo territorio. L'autorità centrale competente informa i propri posti d'ispezione frontalieri in merito alle condizioni di importazione succitate che le sono state trasmesse. Articolo 3 1. Nel caso in cui la condizione prevista all'articolo 2 non sia soddisfatta, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. L'importatore deve ottenere l'accordo preventivo da parte del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata, che agisce su istruzione dell'autorità centrale competente, per presentare gli animali a detto posto di ispezione. 3. Se del caso, il portatore deve ottenere l'accordo preventivo dello o degli Stati membri di transito per il trasporto della partita sul loro territorio. 4. Su richiesta dell'importatore, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione è tenuta a notificare ufficialmente le condizioni secondo le quali gli animali di cui all'articolo 1 possono essere introdotti sul suo ter-ritorio. Questa notifica dev'essere indirizzata all'importatore della partita e contenere le informazioni seguenti: - l'indirizzo del posto frontaliero di ispezione al quale gli animali saranno presentati, - la partita di animali ai quali essa si riferisce, con indicazione del paese terzo di origine, - le condizioni sanitarie alle quali devono rispondere gli animali, - il nome e l'indirizzo dell'importatore e del destina-tario. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione invia, con i mezzi più adeguati disponibili, una copia della notifica ufficiale all'autorità centrale competente dello Stato membro di introduzione e/o al posto di ispezione frontaliero di entrata. 5. All'arrivo al posto frontaliero d'ispezione di entrata, l'importatore deve presentare al personale di ispezione veterinario la notifica ufficiale di cui al paragrafo 4 e, se necessario, fornirne una traduzione autenticata nella lingua ufficiale del posto frontaliero di ispezione di introduzione. 6. Il veterinario ufficiale che si assume la responsabilità dei controlli al posto di ispezione frontaliero deve conservare le notifiche ufficiali presentate dagli importatori conformemente al paragrafo 5 e spedirle mensilmente alle autorità competenti che le hanno emesse. Articolo 4 In attesa di una decisione della Comunità sulle garanzie supplementari di cui all'articolo 8, punto A 2) quarto trattino della direttiva 91/496/CEE, gli Stati membri applicano, per le importazioni di animali vivi provenienti da paesi terzi, le procedure contemplate agli articoli 2 e 3 onde informare le autorità centrali competenti degli altri Stati membri o gli importatori sulle garanzie supplementari previste dalle rispettive legislazioni nazionali in vigore alla data di adozione della presente decisione. Articolo 5 La presente decisione è applicabile dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1993. Articolo 6 La decisione 92/501/CEE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 1993. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. (3) GU n. L 306 del 22. 10. 1992, pag. 40. (4) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54. (5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.