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Document 31992R3775
Commission Regulation (EEC) No 3775/92 of 23 December 1992 on arrangements for imports into the Community of certain textile products (category 97) originating in Thailand
Regolamento (CEE) n. 3775/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 97) originari della Tailandia
Regolamento (CEE) n. 3775/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 97) originari della Tailandia
GU L 383 del 29.12.1992, p. 61–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Regolamento (CEE) n. 3775/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 97) originari della Tailandia
Gazzetta ufficiale n. L 383 del 29/12/1992 pag. 0061 - 0062
REGOLAMENTO (CEE) N. 3775/92 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 97) originari della Tailandia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/92 (2), in particolare l'articolo 11, considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di prodotti della categoria 97, elencati in allegato e originari della Tailandia, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo; considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata alla Tailandia, in data 23 ottobre 1992, una domanda di consultazioni; che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti tessili in esame a limiti quantitativi per il periodo dal 23 ottobre al 31 dicembre 1992; considerando che, ai sensi del paragrafo 13 dell'articolo 11 del regolamento 4136/86, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI di detto regolamento; considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Tailandia tra il 23 ottobre 1992 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1992; considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Tailandia verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importazione nella Comunità di prodotti originari della Tailandia della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, per il periodo dal 23 ottobre al 31 dicembre 1992. Articolo 2 1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, dalla Tailandia verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. 2. I prodotti di cui all'articolo 1, spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Tailandia verso la Comunità sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Tutti i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Tailandia verso la Comunità a decorrere dal 23 ottobre 1992 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 23 ottobre al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>