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Document 31992R3770

Regolamento (CEE) n. 3770/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3394/92 del Consiglio per i pezzi detti "hampes" della specie bovina, congelati

GU L 383 del 29.12.1992, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3770/oj

31992R3770

Regolamento (CEE) n. 3770/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3394/92 del Consiglio per i pezzi detti "hampes" della specie bovina, congelati

Gazzetta ufficiale n. L 383 del 29/12/1992 pag. 0030 - 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 3770/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3394/92 del Consiglio per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3394/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1993) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (5), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (7), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3394/92;

considerando che, per la ripartizione di tale contingente, occorre tener conto delle correnti commerciali realizzate per questo prodotto; che sono state constatate, da un lato, correnti commerciali per l'Argentina e, dall'altro, per altri paesi terzi e che, di conseguenza, occorre fissare un contingente per l'Argentina e un altro per gli altri paesi terzi;

considerando che è importante che l'Argentina rilasci certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente unicamente sulla base dei titoli d'importazione comunitari, pur derogando da taluni aspetti specifici alle disposizioni applicabili in materia;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che ai fini della corretta gestione delle importazioni di carni è opportuno disporre che i certificati non siano trasferibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario per i pezzi detti « hampes », congelati, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3394/92 è ripartito come segue:

a) 700 tonnellate originarie e provenienti dall'Argentina,

b) 800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.

2. Nell'ambito di detto contingente, possono essere importati soltanto i pezzi interi detti « hampes ».

Articolo 2

1. La concessione dell'aliquota ridotta del dazio della tariffa doganale comune del 4 % nonché la sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni originarie e provenienti dall'Argentina sono subordinate alla condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell'Argentina.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 3. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Per essere valido, un certificato di autenticità deve essere correttamente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 4

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

a) essere riconosciuti in quanto tali dall'Argentina;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora l'organismo emittente sia più riconosciuto o non assolva uno degli obblighi assunti oppure nel caso in cui venga designato un nuovo organismo emittente, l'elenco dell'allegato II viene riveduto dalla Commissione.

Articolo 5

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

2. L'originale di tale certificato deve essere presentato, corredato di una copia, alle autorità doganali all'atto dell'immssione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

3. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 6

1. Per i prodotti originari e provenienti da paesi diversi dall'Argentina, il prelievo all'importazione è interamente sospeso e il dazio della tariffa doganale comune applicable è fissato al 4 %.

2. Por poter fruire del regime all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, un'attività nel settore degli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi e che risulta iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro;

b) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 tonnellate di carne, in peso del prodotto, e al massimo al quantitativo disponibile per il regime in causa;

c) nella casella 8, l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CEE) n° 3770/92]

- Mellemgulv [forordning (EOEF) nr. 3770/92]

- Saumfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 3770/92]

- AEéUEoeñáãìá [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3770/92]

- Thin skirt [Regulation (EEC) No 3770/92]

- Hampe [règlement (CEE) n° 3770/92]

- Pezzi detti « hampes » [regolamento (CEE) n. 3770/92]

- Omloop [Verordening (EEG) nr. 3770/92]

- Diafragma [Regulamento (CEE) n° 3770/92].

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 il prelievo, fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 e il dazio della tariffa doganale comune del 20 % sono riscossi per tutti i quantitativi che eccedono quelli indicati nel titolo d'importazione.

Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora suspendida para . . . kg (cantidad para la cual se ha expedido el certificado)

- Importafgift suspenderet for . . . kg (den maengde, som licensen er udstedt for)

- Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . kg (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde)

- Ç aaéóoeïñUE Ý÷aaé áíáóôáëaass ãéá . . . kg (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá aaêaeueèçêaa ôï ðéóôïðïéçôéêue)

- Levy suspended for . . . kg (quantity for which the licence or certificate was issued)

- Prélèvement suspendu pour . . . kg (quantité pour laquelle le certificat a été délivré)

- Prelievo sospeso per . . . kg (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo)

- Heffing geschorst voor . . . kg (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

- Direito nivelador suspenso para . . . kg (quantidade para a qual o certificado foi emitido).

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni decade, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per codice NC.

La comunicazione comprende anche l'anno di rilascio del certificato di autenticità.

2. Ai fini del presente regolamento per « decade » s'intende il periodo:

- dal primo al decimo giorno di ogni mese,

- dall'undicesimo al ventesimo giorno di ogni mese,

- dal ventunesimo all'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 8

1. Le domande di cui all'articolo 6 possono essere presentate alle autorità competenti soltanto fino al 22 gennaio 1993.

2. Le domande sono ricevibili nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e non presenterà domande relative al medesimo regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda; qualora un unico interessato presenti domande relative al medesimo regime speciale in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili.

Tutte le domande presentate da un medesimo interessato sono considerate come una domanda unica.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 12 febbraio 1993 il quantitativo globale oggetto delle domande.

La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate mediante telex e trasmesse prima delle ore 16 del giorno lavorativo indicato.

4. La Commissione decide senza indugio in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponible, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Se la Commissione ha deciso di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati al più presto.

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento sono applicabili le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2377/80 e (CEE) n. 3719/88.

2. Tuttavia, in base al presente regolamento:

a) la garanzia relativa ai titoli di importazione è fissata a 10 ecu/100 kg peso netto;

b) la durata di validità termina il 31 dicembre 1993;

c) i certificati non sono trasmissibili.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

Da compilare a macchina oppure a mano in carattere stampatello.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

SEGRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

per i pezzi detti « hampes » dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

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