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Document 31992R3698

Regolamento (CEE) n. 3698/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione

GU L 374 del 22.12.1992, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3698/oj

31992R3698

Regolamento (CEE) n. 3698/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1992 pag. 0052 - 0053


REGOLAMENTO (CEE) N. 3698/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede una modifica per il frumento (grano) e il frumento segalato, l'orzo, l'avena e le semole e semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3290/92 (5), ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura alle modificazioni della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, le indicazioni relative ai codici NC 1001 10, 1003, 1004 00 e 1103 11 10 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 34.

ALLEGATO

Codice NC Designazione delle merci Codice del prodotto 1001 10 00 Frumento (grano) duro: destinato alla semina 1001 10 00 200 altri 1001 10 00 400 1003 00 Orzo: 1003 00 10 destinato alla semina 1003 00 10 000 1003 00 20 per la fabbricazione del malto 1003 00 20 000 1003 00 80 altro 1003 00 80 000 1004 00 00 Avena destinata alla semina 1004 00 00 200 altro 1004 00 00 400 ex 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali: semole e semolini: 1103 11 di frumento (grano): di frumento (grano) duro: 1103 11 30 semole: aventi tenore, in ceneri, da 0 a 1 300 mg/100 g: 1103 11 30 200 aventi tenore, in ceneri, superiore a 1 300 mg/100 g 1103 11 30 900 1103 11 50 semolini: aventi tenore, in ceneri, da 0 a 1 300 mg/100 g: semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno del 10 % in peso 1103 11 50 200 altri 1103 11 50 400 aventi tenore, in ceneri, di oltre 1 300 mg/100 g 1103 11 50 900

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