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Document 31992R3694
Commission Regulation (EEC) No 3694/92 of 21 December 1992 amending Regulation (EEC) No 2453/92 concerning the Single Administrative Document
Regolamento (CEE) n. 3694/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/92 relativo al documento amministrativo unico
Regolamento (CEE) n. 3694/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/92 relativo al documento amministrativo unico
GU L 374 del 22.12.1992, p. 37–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/10/1993
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicit repeal | 31990R3917 | 23/12/1992 | |||
Modifies | 31992R2453 | modifica | allegato 7 | 29/12/1992 | |
Modifies | 31992R2453 | modifica | allegato 8 | 29/12/1992 |
Regolamento (CEE) n. 3694/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/92 relativo al documento amministrativo unico
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1992 pag. 0037 - 0039
REGOLAMENTO (CEE) N. 3694/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/92 relativo al documento amministrativo unico LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico (1), in particolare l'articolo 8, considerando che, in consequenza dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione (2), gli esemplari 2 e 7 del documento amministrativo unico sono utilizzati altresì a fini statistici nel quadro degli scambi di merci comunitarie tra parti del territorio doganale della Comuntà soggette a regimi fiscali differenti; considerando che, conformemente a recenti rettifiche di natura statistica, è opportuno introdurre nella normativa sul documento amministrativo unico la codificazione relativa alla natura della transazione; considerando che la codificazione relativa alla dichiarazione e ai regimi dev'essere completata per tener conto di nuove circostanze verificatesi dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione (3); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del documento amministrativo unico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo del regolamento (CEE) n. 2453/92 è così modificato: ALLEGATO VII: Al punto A, secondo comma, il secondo e settimo trattino vanno letti come segue: « - l'esemplare n. 2, che sarà utilizzato per la statistica dello Stato membro di esportazione, può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente. »; « - l'esemplare n. 7, che sarà utilizzato per la statistica dello Stato membro di destinazione (formalità di transito comunitario e a destinazione) così come nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente. » ALLEGATO VIII: 1) Il testo relativo alla casella 1, prima suddivisione, sigla COM, dev'essere completato dal testo seguente: « - dichiarazione di introduzione in deposito di merci comunitarie. » 2) La tabella relativa alla casella 24, « natura della transazione », è sostituita dalla tabella seguente: « Colonna A Colonna B 1. Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro compensazione (finanziaria o altra) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7, 8) (1) (2) (3) 1. Acquisto/vendita definitiva (2) 2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e di conto deposito 3. Operazioni di compensazione (baratto) 4. Vendita a viaggiatori stranieri per loro uso personale 5. Leasing finanziario (3) 2. Restituzioni di merci dopo la registrzione della transazione originale sotto il codice 1 (4); sostituzione di merci a titolo gratuito (4) 1. Rispedizione di merci 2. Sostituzione di merci rispedite 3. Sostituzione (per esempio in garanzia) di merci non rispedite 3. Transazioni (non temporanee) che implicano un trasferimento di proprietà senza compensazione (finanziaria o altra) 1. Merci fornite nel quadro di programmi totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2. Altri aiuti pubblici 3. Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) 4. Spedizione di merci in vista di una trasformazione per conto terzi (5) o di una riparazione (6) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7) 1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito 5. Spedizione di merci dopo una trasformazione per conto terzi (5) o una riparazione (6) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7) 1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito 6. Transazioni senza trasferimento di proprietà [per esempio: locazione, prestito, leasing operativo (7) ed altro uso temporaneo (8), ad eccezione della lavorazione per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione)] 1. Locazione, prestito, leasing operativo 2. Altri usi temporanei 7. Spedizioni di merci nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi di produzione intergovernativi (per esempio Airbus) 8. Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di installazione facenti parte di un contratto generale (9) 9. Altre transazioni (1) Va qui registrata la maggior parte delle esportazioni/spedizioni e delle importazioni/arrivi, ossia le operazioni in cui: - avviene un trasferimento di proprietà fra residenti e non residenti; - ha o avrà luogo un pagamento o un'altra compensazione. Rientrano in questa voce anche i movimenti fra imprese collegate e i movimenti da/verso centri di distribuzione, anche se non vi è pagamento immediato. (2) Compresi i pezzi di ricambio e altre sostituzioni effettuate a titolo oneroso. (3) Compreso il leasing finanziario: i pagamenti in leasing sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore della merce. I benefici e i rischi della proprietà sono trasferiti al locatario; allo scadere del contratto, egli diventa anche giuridicamente proprietario. (4) La rispedizione e la sostituzione di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A devono figurare nella rubrica corrispondente. (5) Sotto le rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi (sotto controllo doganale o no). Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A. (6) La riparazione consiste nel ripristino della funzione originaria di una merce e può comprendere, in una certa misura, anche lavori di ricostruzione o di miglioria. (7) Leasing operativo: tutti i contratti di leasing, escluso il leasing finanziario [vedi nota 3]. (8) Tutte le esportazioni/importazioni di merci di cui sia già prevista la successiva reimportazione/riesportazione, senza trasferimento di proprietà. (9) Nella rubrica 8 della colonna A devono essere registrate soltanto le transazioni per le quali non ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l'insieme dell'operazione. In caso contrario le transazioni devono essere registrate sotto la rubrica 1 della colonna A. » 3) Il testo relativo alla casella 37, prima suddivisione, dev'essere completato dal testo seguente: « 01 immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili. Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra la Comunità e il principato d'Andorra (*). (*) Decisione 90/680/CEE del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 13). » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal termine iniziale di applicabilità del regolamento di base. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 275 del 18. 9. 1992, pag. 11. (3) GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.