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Document 31992R3690

    Regolamento (CEE) n. 3690/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

    GU L 374 del 22.12.1992, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3690/oj

    31992R3690

    Regolamento (CEE) n. 3690/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

    Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1992 pag. 0022 - 0024


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3690/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (2), in particolare l'articolo 6,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 prevede la possibilità di ridurre la capacità della flotta adibita alla navigazione interna tramite l'organizzazione di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1101/89, la Commissione deve adottare un certo numero di decisioni in merito all'effettuazione delle azioni di demolizione stabilite in tale regolamento; che, pertanto, il regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 317/91 (4), ha stabilito l'aliquota dei contributi annui destinati ai fondi di demolizione, le aliquote dei premi di demolizione, il periodo in cui gli stessi possono essere ottenuti nonché le relative condizioni di attribuzione;

    considerando che i fondi continuano ad essere finanziati tramite contributi annui e contributi speciali secondo la regola del « vecchio contro nuovo » e che è pertanto opportuno, data la persistente sovraccapacità del settore, consentire l'erogazione di ulteriori premi di demolizione;

    considerando che i contributi speciali dovrebbero essere utilizzati per il pagamento di tali premi, unitamente ai contributi annui, una volta completato il rimborso del prefinanziamento;

    considerando che è opportuno, una volta estinto interamente il debito relativo al prefinanziamento, ridurre l'importo dei contributi annui;

    considerando che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è inoltre opportuno modificare le disposizioni relative ai periodi di concessione dei premi di demolizione, alle condizioni di concessione dei premi ed alle aliquote dei medesimi;

    considerando che, al fine di gestire gli accordi di solidarietà finanziata tra fondi nazionali di demolizione, è opportuno che, in collaborazione con i rappresentanti dei fondi stessi, la Commissione pareggi i conti dei fondi all'inizio di ogni anno in modo da garantire che il periodo di rimborso delle somme anticipate dagli Stati membri interessati sia lo stesso per tutti i fondi e garantire altresì che tutti i proprietari di natanti adibiti alla navigazione interna abbiano uguali opportunità di ottenere un premio di demolizione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1101/89;

    considerando che le modifiche proposte corrispondono a quanto espresso dagli Stati membri e dalle orgaizzazioni che rappresentano il settore della navigazione interna,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    « 4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, e tenuto conto della necessità di ridurre ulteriormente la capacità delle flotte, a partire dal 1o gennaio 1993 vengono attribuite a tale fine le seguenti risorse finanziarie:

    - i contributi speciali previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1101/89 ricevuti dai fondi di demolizione dopo il 1o gennaio 1993;

    - i contributi annui previsti all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89 ricevuti dai fondi di demolizione, una volta avvenuto il rimborso degli importi prefinanziati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89. »

    2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    « 4. A decorrere dall'anno civile successivo a quello nel corso del quale gli importi prefinanziati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89 sono stati rimborsati per i conti distinti previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del medesimo regolamento, i contributi annui previsti al paragrafo 1 sono ridotti del 50 %. Tale percentuale di riduzione è valida fino al 31 dicembre 1994 e può essere modificata in funzione dell'evoluzione del mercato dei trasporti. »

    3) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    « 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, e a decorrere dal 1o gennaio 1993, gli importi del premio di demolizione, per tutti i battelli soggetti al regolamento, è fissato al 100 % dei valori indicati al paragrafo 1. »

    4) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

    « 6. a) In deroga alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, i proprietari di battelli possono presentare domanda per un premio di demolizione alle autorità del fondo da cui dipende il battello interessato, in qualsiasi momento a decorrere dal 1o gennaio 1993.

    b) Alla fine di ogni trimestre e a decorrere dal 1o aprile 1993, le autorità del fondo trasmettono alla Commissione un elenco delle domande di premio di demolizione validamente presentate, come pure un prospetto completo delle risorse finanziarie disponibili. La Commissione vigila affinché le domande non eccedano le risorse finanziarie previste all'articolo 1, paragrafo 4 e tiene al corrente le autorità del fondo circa le risorse finanziarie totali disponibili.

    c) Le domande di premio di demolizione validamente presentate sono ritenute accettate dal fondo nei limiti delle risorse finanziarie previste all'articolo 1, paragrafo 4. Le autorità del fondo notificano per iscritto la richiedente l'accettazione o il rifiuto della sua domanda entro i due mesi successivi alla scadenza del trimestre nel corso del quale è stata ricevuta la domanda.

    d) Una domanda di premio di demolizione ricevuta dalle autorità del fondo non può essere ritirata né modificata prima della notifica di cui al punto c). »

    5) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    « 5. In deroga alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, la presentazione di una domanda di premio di demolizione a decorrere dal 1o gennaio 1993 implica, per il proprietario del battello la cui domanda è accettata, l'obbligo di far demolire il battello entro sei mesi a decorrere dalla data della notifica scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 6, lettera c).

    Nel caso in cui il battello in questione non sia stato demolito prima di tale data, le autorità del fondo da cui dipende il battello possono farlo demolire in nome e a spese del proprietario. Se le spese causate dalla demolizione superano l'importo del premio di demolizione, la domanda viene considerata nulla. »

    6) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

    « 6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 inclusi non si applicano alle domande di premio di demolizione presentate dal 1o gennaio 1993. Se le risorse finanziarie necessarie per soddisfare tali domande eccedono le risorse finanziarie previste all'articolo 1, paragrafo 4, la data di ricevimento della domanda da parte del fondo funge da criterio di selezione nel senso che la prima domanda ricevuta è anche la prima ad essere presa in considerazione.

    Se una domanda non viene accettata per mancanza di risorse finanziarie, il richiedente può, entro un mese dalla data di ricevimento della notifica scritta prevista all'articolo 6, paragrafo 6, lettera c), chiedere alle autorità del fondo di includere la sua domanda in una lista di attesa: in tal caso, la domanda conserverà la data alla quale è stata ricevuta dal fondo. La Commissione redige, di concerto con le autorità dei diversi fondi, una lista di attesa comune; le domande vengono inserite in tale lista di attesa nell'ordine in cui sono ricevute dal fondo.

    Le risorse finanziarie ulteriormente disponibili sono assegnate prioritariamente alla domanda che è stata ricevuta per prima. »

    7) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    « 3. Nel caso in cui la domanda di premio di demolizione venga presentata dal 1o gennaio 1993, la convenzione dell'aliquota del premio di demolizione espressa in ecu nella moneta nazionale del fondo interessato si effettua in base al cambio pubblicato nella prima Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'anno nel corso del quale è stata presentata la domanda.

    Il premio di demolizione viene pagato al più presto nel momento in cui il proprietario del battello dimostra che il natante è stato demolito, ed al più tardi entro un periodo massimo di dieci mesi dalla data della notificazione, scritta prevista all'articolo 6, paragrafo 6, lettera c). »

    8) il testo dell'articolo 10 è sostitutito dal testo seguente:

    « Articolo 10

    1. Al fine di rendere operativa tra i conti dei diversi fondi la solidarietà finanziaria prevista all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89, ciascun fondo comunica alla Commissione, all'inizio di ogni anno, le seguenti indicazioni:

    a) - i debiti del fondo al 31 dicembre dell'anno precedente (Dn);

    - le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (Ran), sempreché tali entrate, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, non siano destinate al pagamento dei premi di demolizione;

    b) - le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, sono destinate al pagamento dei premi di demolizione (Rdn);

    - gli obblighi finanziari del fondo, assunti nel corso dell'anno precedente, relativi ai premi di demolizione (Pn);

    - l'eccedenza contabile del fondo alla data del 1o gennaio dell'anno precedente derivante da entrate destinate, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, al pagamento di premi di demolizione (Sn).

    2. a) La Commissione determina, di concerto con le autorità dei fondi, in base alle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a):

    - l'importo totale dei debiti di tutti i fondi al 31 dicembre dell'anno precedente (Dt);

    - l'importo totale delle entrate percepite da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (Rt);

    - le entrate annue normalizzate (Rnn) di ciascun fondo, calcolate secondo la seguente formula:

    Rnn = Rt

    Dt × Dn;

    - per ciascun fondo, la differenza tra le entrate annue (Ran) e le entrate annue normalizzate (Ran - Rnn);

    - gli importi che ciascun fondo avente entrate annue superiori alle entrate annue normalizzate (Ran > Rnn) versa a un fondo con entrate annue inferiori rispetto alle proprie entrate annue normalizzate (Ran < Rnn).

    b) Di concerto con le autorità del fondo, la Commissione determina, in base alle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b):

    - l'importo totale degli obblighi finanziari assunti dai fondi, nel corso dell'anno precedente, per il pagamento dei premi di demolizione (Pt);

    - l'ammontare totale delle entrate di tutti i fondi, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, nel corso dell'anno precedente (Rdt);

    - l'eccedenza contabile di tutti i fondi al 1o gennaio dell'anno precedente (St);

    - gli obblighi finanziari annui normalizzati (Pnn) di ciascun fondo, calcolati secondo la seguente formula:

    Pnn = Pt

    Rdt × (Rdn + St)

    - per ciascun fondo, la differenza tra gli obblighi finanziari annui (Pn) e gli obblighi finanziari annui normalizzati (Pnm);

    - gli importi che ciascun fondo avente obblighi finanziari annui inferiori agli obblighi finanziari annui normalizzati (Pn < Pnn) versa a un fondo con obblighi finanziari annui superiori agli obblighi finanziari annui normalizzati (Rn > Pnn).

    3. Ciascun fondo interessato versa, agli altri fondi, anteriormente al 1o marzo dell'anno in corso, gli importi previsti al paragrafo 2, lettera a), quinto trattino e al paragrafo 2, lettera b), sesto trattino. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12. (3) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30. (4) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 27.

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