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Document 31992R3685
Commission Regulation (EEC) No 3685/92 of 17 December 1992 fixing the export refunds on baled tobacco from the 1992 harvest
Regolamento (CEE) n. 3685/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, che fissa le restituzioni all' esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1992
Regolamento (CEE) n. 3685/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, che fissa le restituzioni all' esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1992
GU L 374 del 22.12.1992, p. 6–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31992R3685R(01) | ||||
Modified by | 31994R0124 | complemento | allegato 2 | 01/01/1994 | |
Modified by | 31994R0124 | complemento | allegato 1 | 01/01/1994 | |
Validity extended by | 31994R0124 | 01/01/1994 | |||
Validity extended by | 31994R1801 | 01/07/1994 |
Regolamento (CEE) n. 3685/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, che fissa le restituzioni all' esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1992
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1992 pag. 0006 - 0009
REGOLAMENTO (CEE) N. 3685/92 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1992 che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1992 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, terzo comma, prima frase, considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, la differenza tra i prezzi dei prodotti citati all'articolo 1 del suddetto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti praticati nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 326/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che stabilisce, nel settore del tabacco greggio, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro importo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1977/87 (4), la concessione delle restituzioni all'esportazione è limitata al tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità; che le restituzioni vengono fissate per varietà della produzione comunitaria, prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 326/71; considerando che talune varietà hanno sbocchi molto limitati o comportanti spese di trasporto molto elevate; che, d'altra parte, alcuni paesi terzi esportatori praticano prezzi che incidono considerevolmente sulla posizione competitiva di taluni tabacchi comunitari; che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 326/71 prevede i criteri da prendere in considerazione ai fini della valutazione dei casi eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70; che, tenuto conto della situazione ora descritta, va constatato che essa costituisce uno dei casi eccezionali che consentono di fissare la restituzione al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70; considerando che, in seguito all'evoluzione delle tecniche di trasformazione e di condizionamento, una parte sempre maggiore della produzione comunitaria di talune varietà di tabacco viene esportata sotto forma di tabacco battuto (scostolato); che, conseguentemente, è opportuno differenziare l'importo della restituzione secondo la forma sotto cui viene presentato il tabacco in colli; che, per le esportazioni di tabacco interamente battuto (scostolato), occorre precisare che la concessione della restituzione è limitata ai soli frammenti di parenchima, esclusi i cascami di tabacco, e aumentare conseguentemente l'importo della restituzione per tener conto dei risultati della battitura; che, per evitare qualsiasi rischio di confusione, i frammenti di parenchima devono avere una dimensione minima di 0,5 cm; considerando che gli scambi di tabacco battuto (scostolato) vertono soltanto su alcune varietà; che, in particolare, alcune varietà orientali non sono sottoposte alla battitura a motivo delle esigue dimensioni delle loro foglie; che, per tale motivo, l'importo differenziato della restituzione deve essere limitato ai frammenti di parenchima proveniente da varietà effettivamente battute; che occorre valutarne l'importo sulla base dell'importo fissato per la varietà corrispondente non battuta cui si applica il coefficiente, indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/92 (6); considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi praticati nella Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare una restituzione per i prodotti, gli importi e i paesi elencati nell'allegato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'elenco delle varietà di tabacco in colli del raccolto 1992 per le quali è concessa la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché gli importi di detta restituzione e i paesi terzi destinatari figurano negli allegati. La restituzione è concessa per il tabacco in colli presentato in una delle due forme seguenti: a) tabacco sotto forma di foglie intere o tagliate (non scostolato) di cui al codice NC ex 2401 10 (allegato I); b) tabacco battuto (totalmente scostolato), sotto forma di frammenti di parenchima aventi una dimensione minima di 0,5 cm, del codice NC ex 2401 20 (allegato II). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1993 per le esportazioni per le quali la dichiarazione doganale di esportazione e accettata: - a decorrere dal 1o gennaio 1993, per quanto riguarda la varietà n. 3 Virgin D, n. 7 Bright, n. 31 Virginia E e n. 33 Virginia P; - a decorrere dal 1o luglio 1993, per le altre varietà. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1. (4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 55. (5) GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11. (6) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 31. ALLEGATO I (in ECU/kg) Numero d'ordine Varietà Codice dei prodotti Importo della restituzione per il tabacco sotto forma di foglie intere o tagliate (non scostolate) [Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)] Paesi di destinazione (1) 1 Badischer Geudertheimer 2401 10 70 0102 0,34 01 2 Badischer Burley E 2401 10 20 0202 0,34 01 3 Virgin D 2401 10 10 0302 0,30 02 4 a) Paraguay (zone A e C) 2401 10 70 0412 0,21 01 b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit-Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre 2401 10 70 0422 0,34 01 7 Bright 2401 10 80 0702 0,25 02 8 Burley I 2401 10 20 0802 0,25 02 9 Maryland 2401 10 30 0902 0,30 02 10 Kentucky 2401 10 41 1002 0,44 02 11 a) Forchheimer Havanna II c), e) ibridi di Badischer Geudertheimer 2401 10 70 1112 0,21 01 13 Xanti-Yaka 2401 10 60 1302 0,35 03 14 a) Perustiza 2401 10 60 1412 0,35 03 b) Samsun 2401 10 60 1422 0,25 03 15 Erzegovina 2401 10 60 1502 0,35 03 17 Basmas 2401 10 60 1702 0,34 03 18 Katerini e varietà simili 2401 10 60 1802 0,34 03 19 a) Kaba Koulak classic 2401 10 60 1912 0,32 03 b) Elassona 2401 10 60 1922 0,32 03 20 a) Kaba Koulak (non classic) 2401 10 60 2012 0,41 03 b) Myrodata Smyrne, Trapezous, Phi I 2401 10 60 2022 0,41 03 21 Myrodata Agrinion 2401 10 60 2102 0,41 03 22 Zichnomyrodata 2401 10 60 2202 0,32 03 23 Tsebelia 2401 10 60 2302 0,27 03 24 Mavra 2401 10 60 2402 0,27 03 25 Burley EL 2401 10 20 2502 0,30 02 27 Santa Fe 2401 10 70 2702 0,34 01 28 Burley fermentato 2401 10 70 2802 0,34 01 29 Havanna E 2401 10 70 2902 0,34 01 31 Virginia E 2401 10 10 3102 0,20 02 32 Burley E 2401 10 20 3202 0,30 02 33 Virginia P 2401 10 10 3302 0,30 02 34 Burley P 2401 10 20 3402 0,30 02 (1) 01 Tutti i paesi terzi; 02 tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti e il Canada; 03 tutti i paesi terzi, escluse la Turchia, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Slovenia e le Repubbliche iugoslave della Serbia, del Montenegro e della Macedonia. ALLEGATO II (in ECU/kg) Numero d'ordine Varietà Codice dei prodotti Importo della restituzione per il tabacco battuto (totalmente scostolato) [Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)] Paesi di destinazione (1) 1 Badischer Geudertheimer 2401 20 70 0102 0,47 01 2 Badischer Burley E 2401 20 20 0202 0,47 01 3 Virgin D 2401 20 10 0302 0,42 02 4 a) Paraguay (zone A e C) 2401 20 70 0412 0,29 01 b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit-Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre 2401 20 70 0422 0,47 01 7 Bright 2401 20 80 0702 0,36 02 8 Burley I 2401 20 20 0802 0,42 02 9 Maryland 2401 20 30 0902 0,42 02 10 Kentucky 2401 20 41 1002 0,61 02 11 a) Forchheimer Havanna II c), e) ibridi di Badischer Geudertheimer 2401 20 70 1112 0,29 01 23 Tsebelia 2401 20 60 2302 0,37 03 24 Mavra 2401 20 60 2402 0,37 03 25 Burley EL 2401 20 20 2502 0,42 02 27 Santa Fe 2401 20 70 2702 0,47 01 28 Burley fermentato 2401 20 70 2802 0,47 01 29 Havana E 2401 20 70 2902 0,47 01 31 Virginia E 2401 20 10 3102 0,28 02 32 Burley E 2401 20 20 3202 0,42 02 33 Virginia P 2401 20 10 3302 0,42 02 34 Burley P 2401 20 20 3402 0,42 02 (1) 01 Tutti i paesi terzi; 02 tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti e il Canada; 03 tutti i paesi terzi, escluse la Turchia, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Slovenia e le Repubbliche iugoslave della Serbia, del Montenegro e della Macedonia.