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Document 31992R3630
Commission Regulation (EEC) No 3630/92 of 15 December 1992 re-establishing the levying of customs duties on products of category Nos 7 and 9 (order Nos 40.0070 and 40.0090), originating in Malaysia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
Regolamento (CEE) n. 3630/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 7 e 9 (numeri d' ordine 40.0070 e 40.0090) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3630/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 7 e 9 (numeri d' ordine 40.0070 e 40.0090) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
GU L 368 del 17.12.1992, p. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Regolamento (CEE) n. 3630/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 7 e 9 (numeri d' ordine 40.0070 e 40.0090) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 17/12/1992 pag. 0018 - 0019
REGOLAMENTO (CEE) N. 3630/92 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1992 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 7 e 9 (numeri d'ordine 40.0070 e 40.0090) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1992, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti delle categorie 7 e 9 (numeri d'ordine 40.0070 e 40.0090) originari della Malaysia il massimale è fissato rispettivamente a 972 000 pezzi e 131 t; che in data 18 agosto 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Malaysia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 20 dicembre 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Malaysia: Numero d'ordine Categoria (Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0070 7 (1 000 pezzi) 6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00 Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donne e per ragazza 40.0090 9 (tonnellate) 5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00 Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone diversi da quelli a maglia Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).