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Document 31992R3609

Regolamento (CEE) n. 3609/92 del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che fissa per la campagna 1992/1993 la percentuale di cui all' articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda il premio accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

GU L 366 del 15.12.1992, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3609/oj

31992R3609

Regolamento (CEE) n. 3609/92 del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che fissa per la campagna 1992/1993 la percentuale di cui all' articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda il premio accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 15/12/1992 pag. 0046 - 0046


REGOLAMENTO (CEE) N. 3609/92 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1992 che fissa per la campagna 1992/1993 la percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda il premio accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori di pomodori, da un lato, e le associazioni di trasformatori o i singoli trasformatori, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto la concessione, a determinate condizioni, di un premio supplementare;

considerando che, per la campagna 1992/1993, occorre fissare la « considerevole percentuale » del quantitativo complessivo di pomodori trasformati che forma oggetto dei contratti conclusi con le associazioni di produttori;

considerando che, data l'importanza delle associazioni di produttori di pomodori negli Stati membri in cui viene praticata tale coltura, è opportuno mantenere allo stesso livello della campagna 1991/1992 la percentuale dei quantitativi di pomodori che formano oggetto di contratti con le associazioni di produttori, rispetto al quantitativo totale trasformato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, la percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 è fissata all'80 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5).

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