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Document 31992R2713

Regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità

GU L 275 del 18.9.1992, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2713/oj

31992R2713

Regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 18/09/1992 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 2713/92 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1992 relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che in virtù della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (3), modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (4), il regime fiscale previsto da detta direttiva non è applicabile in talune parti del territorio doganale della Comunità; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (5), non si applicano quindi alla circolazione di beni tra le parti del territorio doganale della Comunità non comprese nel campo d'applicazione di detta direttiva, nonché tra queste ultime e talune parti comprese invece nel campo d'applicazione della medesima direttiva;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 A del trattato ha come conseguenza di sopprimere qualsiasi controllo e formalità nei confronti di merci comunitarie circolanti nella Comunità, e quindi di rendere, in linea di massima, priva d'oggetto la procedura di transito comunitario interno; che, pur tenendo conto di tale principio, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2726/90 consente, in alcuni casi particolari, di avvalersi della procedura di transito interno;

considerando che l'applicazione della procedura di transito comunitario interno alle merci comunitarie circolanti tra talune parti del territorio doganale della Comunità in cui non si applica la direttiva 77/388/CEE e alle merci circolanti tra dette zone ed un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui sono applicabili le disposizioni sia della predetta direttiva che del regolamento (CEE) n. 218/92 o viceversa, sembra essere la misura appropriata per operare un'efficace sorveglianza di tali operazioni;

considerando che, secondo l'articolo 33 bis della direttiva 77/388/CEE, per i beni che entrano nella o escono dalla parte del territorio doganale in cui si applica detta direttiva, in provenienza da o a destinazione di una parte del territorio doganale in cui la medesima non si applica, le formalità relative all'entrata e all'uscita di tali beni sono espletate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 717/91; che occorre pertanto adottare le modalità tecniche complementari alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato per il transito comunitario e del comitato del documento amministrativo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci previste dalle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che sono in libera pratica e vengono spedite

- da una parte del territorio doganale della Comunità alla quale si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in un'altra parte del medesimo territorio alla quale dette disposizioni non si applicano,

- da una parte del territorio doganale della Comunità alla quale si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in un'altra parte del medesimo territorio alla quale dette disposizioni si applicano,

- da una parte del territorio doganale della Comunità alla quale non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in un'altra parte del medesimo territorio alla quale dette disposizioni non si applicano

circolano vincolate alla procedura di transito comunitario interno di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2726/90.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2453/92 si applicano alle operazioni di cui all'articolo 1, tenuto conto delle modalità figuranti in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla data iniziale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato VIII del regolamento della Commissione recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 relativo al documento amministrativo unico si applica secondo le seguenti modalità:

1. La sigla COM di cui alla rubrica « Casella 1 - dichiarazione - prima suddivisione » contempla anche il caso di una dichiarazione di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non sono applicabili, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non sono applicabili.

2. Alla rubrica « casella 37 - codice dei regimi ai fini della codificazione », sono utilizzati in particolare i seguenti codici:

a) codici già indicati nell'allegato VIII del regolamento di cui sopra: 10, 22, 23, 31, 52, 53, 72, 73

b) nuovi codici

01: Immissione in libera pratica con rispedizione nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili

49: Immissione in consumo di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili

62: Reintroduzione con immissione in consumo

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