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Document 31992R2644

Regolamento (CEE) n. 2644/92 della Commissione, dell' 11 settembre 1992, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

GU L 266 del 12.9.1992, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2644/oj

31992R2644

Regolamento (CEE) n. 2644/92 della Commissione, dell' 11 settembre 1992, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 12/09/1992 pag. 0007 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 2644/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1992

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 1 000 t di latte scremato in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

LOTTI A, B e C

1. Azioni n. (1): 1243/91 (A), 1244/91 (B) e 1245/91 (C).

2. Programma: 1991.

3. Beneficiario (2): Bolivia.

4. Rappresentante del beneficiario: OFINAAL, Calle Carrasco 1323, Esq. Busch (Miraflores), La Paz. Jefe Área Operaciones: Ing. Juan Benavides; tel. 02 36 40 51.

5. Luogo o paese di destinazione (5): Bolivia.

6. Prodotto da mobilitare: latte scremato in polvere vitaminizzato.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).

8. Quantitativo globale: 1 000 t.

9. Numero di lotti: 3 (A: 400 t; B: 400 t; C: 200 t).

10. Condizionamento e marcatura: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.2, I.A.2.3, I.B.3).

Iscrizioni in lingua spagnola.

Iscrizioni supplementari: « DISTRIBUCIÓN GRATUITA ».

11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità.

La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.

12. Stadio di fornitura: reso destinazione.

13. Porto d'imbarco: -

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

15. Porto di sbarco: -

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: Arica (6).

Oficinas responsables OFINAAL: >SPAZIO PER TABELLA>

17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 19 al 31. 10. 1992.

18. Data limite per la fornitura: 31. 12. 1992.

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 9. 1992, ore 12.

21. A. In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 10. 1992, ore 12;

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 2 al 15. 11. 1992;

c) data limite per la fornitura: 15. 1. 1993.

B. In caso di terza gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 10. 1992, ore 12;

a) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 16 al 29. 11. 1992;

c) data limite per la fornitura: 29. 1. 1993.

22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ; Telex 22037 / 25670 AGREC B; Telefax: (32-2) 296 20 05 / 296 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04.

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4): restituzione applicabile il 9. 9. 1992, fissata dal regolamento (CEE) n. 2496/92 della Commissione (GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 37).

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare in tutta corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

(5) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33 (Venezuela).

(6) Spesa da includere nell'offerta: « Planilla de gastos ».

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