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Document 31992R2334

    Regolamento (CEE) n. 2334/92 del Consiglio del 7 agosto 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Slovenia

    GU L 227 del 11.8.1992, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2334/oj

    31992R2334

    Regolamento (CEE) n. 2334/92 del Consiglio del 7 agosto 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Slovenia

    Gazzetta ufficiale n. L 227 del 11/08/1992 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0268
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0268


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2334/92 DEL CONSIGLIO del 7 agosto 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Slovenia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particlare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3906/89 (3) prevede azioni di aiuto economico e umanitario volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale;

    considerando che nell'allegato a detto regolamento sono elencati i paesi che possono beneficiare di tali aiuti;

    considerando che, essendo la Slovenia ormai indipendente, è opportuno inserire questo nuovo Stato nell'elenco dei paesi beneficiari, per garantirgli la continuità del regime di aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89, esteso dal 17 settembre 1990 alla Iugoslavia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 è inserito il seguente paese: « SLOVENIA ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nelle Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    N. LAMONT

    (1) GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 26. (2) Parere reso il 9 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3800/91 (GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 10).

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