EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1771

Regolamento (CEE) n. 1771/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

GU L 182 del 2.7.1992, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1771/oj

31992R1771

Regolamento (CEE) n. 1771/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/07/1992 pag. 0012 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 1771/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità, nell'ambito delle sue relazioni esterne, si è impegnata ad aprire ogni anno, per periodi che vanno rispettivamente dal 1o luglio al 31 dicembre e dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo contingenti tariffari comunitari di 5 000 tonnellate al dazio del 10 % per i filetti di naselli, presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard ») congelati e, dopo diversi adattamenti, di 1 870 000 ecu di valore aggiunto, in esenzione da dazio, per diversi trattamenti di perfezionamento per taluni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; che di conseguenza è opportuno aprire, per periodi e secondo gli elementi convenuti, i contingenti tariffari in questione;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuo di tutti gli interessati ai contingenti in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento dei contingenti stessi, dell'aliquota prevista per i medesimi a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondano alle condizioni anzidette; che conviene prendere le misure necessarie allo scopo di assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni o reimportazioni reali;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o luglio al 31 dicembre 1992 il dazio doganale applicabile all'importazione dei seguenti prodotti è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero

d'ordine Codice NC

(1) Designazione delle merci Volume del

contingente

(in tonnellate) Dazi del

contingente

(in %) 09.0037 ex 0304 20 57 Filetti di naselli (Merluccius spp.) presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard »), congelati 5 000 10

(1) Codici Taric: 0304 20 57 * 31 e 0304 20 57 * 39.

2. Le importazioni dei filetti di naselli beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3687/91 (1), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie di prodotti interessati.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni che già beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

Articolo 2

1. Nel periodo dal 1o settembre 1992 al 31 agosto 1993 i dazi doganali applicabili alla reimportazione dei prodotti sotto indicati sono totalmente sospesi nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero

d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del

contingente 09.25 01 Merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencate: a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5809 00 00 b) torcitura o filatura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5605 00 00 c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti dei seguenti codici NC: 5606 00 Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili dei codici 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli del codice 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella »: altri: 5606 00 91 Filati spiralati (vergolinati) 5606 00 99 altri 5801 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti del codice 5806: 5801 10 00 di lana o di peli fini di cotone: 5801 22 00 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste 5801 23 00 altri velluti e felpe a trama 5801 24 00 Velluti e felpe a catena, rigati 1 870 000 ecu di valore aggiunto 5801 25 00 Velluti e felpe a catena, tagliati 5801 26 00 Tessuti di ciniglia di fibre sintetiche o artificiali: 5801 32 00 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste 5801 33 00 altri velluti e felpe a trama 5801 34 00 Velluti e felpe a catena, rigati 5801 35 00 Velluti e felpe a catena, tagliati 5801 36 00 Tessuti di ciniglia 5801 90 di altre materie tessili: 5801 90 10 di lino 5801 90 90 altri 5802 Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti del codice 5806; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti del codice 5703 5804 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi 5806 Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti del codice 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) 5808 Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 6001 Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia 6002 Altre stoffe a maglia

2. Per l'applicazione del presente articolo si intende:

a) per « trattamenti di perfezionamento »:

- ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettere a) e c): il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e le altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alternarne la natura;

- ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettera b): la torcitura o la filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura;

b) per « valore aggiunto »: la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla regolamentazione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

3. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.

Articolo 3

Entro questo stesso limite, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione e eventualmente di uno dei protocolli conclusi a seguito di tale adesione.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 5

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.

Top