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Document 31992R1762

    Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei

    GU L 181 del 1.7.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1638

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1762/oj

    31992R1762

    Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/07/1992 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0218
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0218


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/92 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1992 concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    viste le decisioni concernenti la conclusione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità e i paesi terzi mediterranei, in appresso denominati «protocolli»,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che i protocolli prevedono interventi finanziati con le risorse di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili, prestiti a condizioni speciali e contributi alla costituzione di capitali di rischio, nonché prestiti concessi sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca»;

    considerando che è opportuno fissare le modalità e le norme di gestione della cooperazione finanziaria;

    considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano un abbuono d'interessi, la concessione da parte della Banca di un prestito sulle sue risorse proprie e la concessione di un abbuono d'interessi finanziato con le risorse di bilancio delle Comunità sono obbligatoriamente connesse e si condizionano reciprocamente; che, conformemente al suo statuto, la Banca può, in particolare in presenza dell'unanimità del consiglio di amministrazione in caso di parere contrario della Commissione, decidere di concedere un prestito sulle sue risorse proprie, fatta salva la concessione dell'abbuono di interessi; che, in considerazione di questo elemento, occorre che la procedura adottata per la concessione dell'abbuono di interessi si concluda comunque con una decisione esplicita, sia che l'abbuono venga concesso sia che venga eventualmente rifiutato;

    considerando l'opportunità di prevedere che un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri assista la Banca nelle funzioni assegnatele nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento;

    considerando le risoluzioni del Consiglio del 5 giugno 1984 e del 16 maggio 1989 sul coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione nell'ambito della Comunità;

    considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli previsti all'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al momento dell'attuazione degli aiuti a favore dei paesi benficiari, la Commissione vigila sull'applicazione degli orientamenti della cooperazione finanziaria e tecnica stabiliti con questi paesi nell'ambito della politica mediterranea rinnovata e della sua attualizzazione nonché sull'applicazione della politica di cooperazione allo sviluppo definita dal Consiglio.

    Articolo 2

    1. Allo scopo di garantire la coerenza delle azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità, gli Stati membri, la Commissione e la Banca si scambiano qualsiasi informazione utile sui finanziamenti che prevedono di concedere.

    Le possibilità di cofinanziamento sono esaminate nell'ambito di tale scambio di informazioni.

    2. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca si comunicano altresì, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 6, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore dei paesi beneficiari.

    Articolo 3

    1. Le azioni volte a sostenere un programma di adeguamento strutturale sono attuate sulla base dei principi seguenti:

    - i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ciascun paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;

    - i programmi di sostegno prevedono misure dirette in particolare ad ovviare agli effetti negativi che il processo di adeguamento strutturale può avere sul piano sociale e occupazionale, in particolare per gruppi svantaggiati della popolazione;

    - il versamento rapido dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.

    2. Per beneficiare delle varie forme di aiuto devono essere soddisfatti i criteri seguenti:

    - il paese interessato deve varare un programma di riforme approvato dalle istituzioni di «Bretton Woods» o attuare programmi riconosciuti come analoghi, di concerto con dette istituzioni, ma non necessariamente sostenuti dalle medesime sul piano finanziario, in funzione della portata e dell'efficacia delle riforme dal punto di vista macroeconomico;

    - si tiene conto della situazione economica del paese, in particolare del livello di indebitamento e degli oneri del servizio del debito, della situazione della bilancia dei pagamenti e della disponibilità di valute, della situazione di bilancio, della situazione monetaria, del livello del prodotto interno lordo pro capite e del livello della disoccupazione.

    3. Le azioni idonee ad essere finanziate assumono la forma, ad esempio:

    a) di operazioni di assistenza tecnica legate al programma di sostegno in questione, nel settore macroeconomico e nei settori particolarmente interessati dall'adeguamento strutturale;

    b) di programmi settoriali o generali in materia di importazioni o di programmi per la creazione di posti di lavoro.

    4. I programmi di importazione hanno lo scopo di contribuire all'espansione della capacità produttiva. I fondi di contropartita risultanti da tali programmi d'importazione sono utilizzati per finanziare misure dirette ad attenuare le ripercussioni sociali negative dell'adeguamento strutturale, in particolare per la creazione di posti di lavoro.

    5. Nell'analizzare la situazione dei paesi che possono essere ammessi al beneficio degli aiuti conformemente al paragrafo 2, la Commissione, basandosi su una diagnosi stabilita secondo i criteri di cui a detto paragrafo, valuta la portata e l'efficacia delle riforme intraprese nei settori disciplinati da tali criteri.

    Il sostegno fornito per l'adeguamento strutturale deve essere direttamente legato alle azioni e misure prese dal paese beneficiario in funzione dell'adeguamento stesso.

    6. Le procedure applicabili all'assegnazione degli appalti devono essere sufficientemente elastiche per adattarsi alle normali procedure amministrative e commerciali dei paesi beneficiari. Gli articoli 116, 117 e 118 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) sono applicabili nei casi in cui, trattandosi del settore privato, è veramente impossibile seguire le procedure definite dai protocolli, mentre le procedure precise che devono essere seguite sono stabilite esplicitamente, caso per caso, nel testo delle proposte finanziarie specifiche. Tuttavia per le importazioni dello Stato o del settore parapubblico sono seguite le consuete procedure in materia di appalti pubblici stabilite nei protocolli.

    7. La Commissione informa gli Stati membri, nei limiti del necessario e almeno una volta all'anno, per quanto riguarda la realizzazione delle azioni di sostegno all'adeguamento strutturale e per quanto riguarda qualsiasi problema relativo al mantenimento dell'ammissibilità a favore di tali azioni.

    Articolo 4

    1. Le decisioni in materia di finanziamento riguardanti i progetti o le azioni a carico del bilancio delle Comunità sono adottate secondo le procedure indicate in appresso.

    2. Le decisioni di finanziamento diverse da quelle riguardanti gli abbuoni d'interesse sui prestiti della Banca, i capitali di rischio e i prestiti a condizioni speciali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

    Le decisioni di finanziamento relative ai crediti globali per le azioni in materia di cooperazione tecnica, di formazione e di promozione commerciale sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6; la Commissione informa regolarmente il comitato previsto da detto articolo sull'utilizzazione dei crediti globali.

    Le decisioni che modificano decisioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6 sono adottate dalla Commissione quando non comportano modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

    3. Le decisioni di finanziamento riguardanti gli abbuoni d'interesse sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

    4. Le decisioni di finanziamento riguardanti i capitali di rischio e i prestiti a condizioni speciali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

    Articolo 5

    1. Le azioni contemplate dal presente regolamento e finanziate col bilancio delle Comunità sono gestite dalla Commissione, fatta salva la gestione da parte della Banca degli abbuoni d'interesse, delle operazioni sui capitali di rischio e dei prestiti a condizioni speciali in base ad un mandato conferito a quest'ultima dalla Commissione a nome della Comunità, conformemente all'articolo 105, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

    2. Almeno una volta l'anno, la Commissione e la Banca comunicano agli Stati membri le informazioni, raccolte presso i paesi candidati, sui settori e sui progetti già noti che potrebbero essere sostenuti in base al presente regolamento.

    Articolo 6

    1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato MED», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori senza voto deliberativo.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazione al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno all'unanimità, sulla base di un progetto presentatogli dalla Commissione.

    Articolo 7

    1. Per quanto riguarda i progetti da finanziare mediante prestiti agevolati, la Banca elabora la proposta di finanziamento conformemente al proprio statuto.

    La Banca chiede il parere della Commissione, conformemente all'articolo 21 del proprio statuto, nonché il parere del comitato previsto all'articolo 9 del presente regolamento.

    2. Il comitato formula un parere sulla proposta elaborata dalla Banca. Il rappresentante della Commissione illustra in seno al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in esame, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del protocollo concluso con il paese interessato e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio.

    Il comitato è inoltre informato dalla Banca in merito ai prestiti non agevolati che quest'ultima prevede di concedere sulle sue risorse proprie.

    3. Sulla base di questa consultazione la Banca chiede alla Commissione di prendere una decisione di finanziamento per la concessione dell'abbuono d'interesse per il progetto in questione.

    4. La Commissione sottopone al comitato MED un progetto di decisione di autorizzazione o eventualmente di rifiuto del finanziamento dell'abbuono d'interesse. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6.

    5. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 4 alla Banca che può accordare il prestito se nella decisione è previsto l'abbuono.

    Articolo 8

    1. La Banca sottopone al comitato di cui all'articolo 9, per ottenerne il parere, un progetto di operazione di capitali di rischio. Il rappresentante della Commissione illustra in seno al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in esame, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del protocollo concluso con il paese interessato e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio.

    2. Sulla base di questa consultazione la Banca trasmette il progetto alla Commissione.

    3. La Commissione prende la decisione di finanziamento entro un termine appropriato tenendo conto della caratteristiche del progetto.

    4. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 3 alla Banca che adotta le opportune misure.

    Articolo 9

    1. Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, denominato «comitato dell'articolo 9».

    Il comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei governatori della Banca e il segretariato è assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

    2. Il regolamento interno del comitato è adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità.

    3. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

    4. In seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

    Articolo 10

    1. Fatto salvo il mandato conferito alla Banca e menzionato all'articolo 5, la Commissione si accerta dell'esecuzione degli aiuti e delle condizioni in cui i progetti e le azioni in via di realizzazione, finanziati con tali aiuti, sono posti in atto dai paesi beneficiari o dagli altri eventuali beneficiari contemplati in ciascuno dei protocolli con detti paesi.

    2. Essa si accerta inoltre, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi beneficiari, delle condizioni in cui le ralizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.

    3. In occasione degli esami prescritti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi e dei protocolli conclusi con i paesi beneficiari.

    4. La Commissione sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione degli aiuti e in particolare sul rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 11

    La Commissione e la Banca procedono ad una valutazione dei principali progetti conclusi in alcuni settori, ciascuna per i progetti che la riguardano, per determinare se gli obiettivi definiti in occasione dell'istruzione di tali progetti siano stati conseguiti e per enucleare i principi direttivi intesi ad aumentare l'efficacia delle future attività di sostegno. Questi rapporti di valutazione sono trasmessi agli Stati membri.

    Articolo 12

    È abrogato il regolamento (CEE) n. 3973/86 (1).

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1992.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Jorge BRAGA DE MACEDO

    (1) GU n. C 157 del 15. 6. 1991, pag. 7.

    (2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992.

    (1) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

    (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 5.

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