Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0847

Regolamento (CEE) n. 847/92 della Commissione, del 2 aprile 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione in Russia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

GU L 88 del 3.4.1992, p. 49–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/847/oj

31992R0847

Regolamento (CEE) n. 847/92 della Commissione, del 2 aprile 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione in Russia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1992 pag. 0049 - 0053


REGOLAMENTO (CEE) N. 847/92 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1992

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Russia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni, destinandole all'esportazione in Russia nel quadro del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli ed alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia in Unione Sovietica (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (6), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio (7), ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;

considerando l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare durante l'operazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2150/91 della Commissione, del 19 luglio 1991, recante le condizioni per la conclusione, con un sindacato di banche commerciali, di un contratto relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'Unione Sovietica (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 3363/91 (9), ha previsto alcune disposizioni per il riconoscimento dei contratti di fornitura; che è necessario disporre che il contratto di vendita delle carni d'intervento sia autorizzato solo previa verifica di tale riconoscimento;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (11);

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 812/92 (13); che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 15 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

- 15 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;

- 10 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

- 60 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

2. Tali carni sono messe in vendita nel quadro del regolamento (CEE) n. 599/91 e devono essere importate in Russia.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Le offerte o le domande di acquisto sono valide solo se:

- riguardano carni con osso oppure carni disossate;

- riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t;

- vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;

- per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta;

- sono corredate di una copia del contratto di vendita per un quantitativo uguale al quantitativo richiesto stipulato dal richiedente con le competenti autorità russe; il contratto deve contenere una dichiarazione redatta in inglese da dette autorità secondo cui la carne deve essere fornita nel quadro del regolamento (CEE) n. 599/91;

- reca l'importo preciso del prezzo fob, reso porti comunitari in moneta nazionale/t.

6. Per soddisfare i requisiti previsti al paragrafo 5, l'operatore ha la facoltà di presentare offerte parziali relative alla carne con osso in vari Stati membri; in tal caso, tutte le offerte e le domande di acquisto devono recare lo stesso prezzo espresso in ecu.

Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 220 37 b Agrec; telefax (02) 236 60 27].

7. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2150/91.

8. Sono prese in considerazione per la gara solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 aprile 1992.

Dopo il 30 aprile 1992 le domande di acquisto non sono più ricevibili.

9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84, il termine di presa in consegna ivi definito è portato a tre mesi.

2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di:

- 300 ECU/100 kg di carni con osso;

- 500 ECU/100 kg di carni disossate.

Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Carne de intervención - Sin restitución - [Reglamento (CEE) n° 847/92];

Interventionskoed - Uden restitution - [Forordning (EOEF) nr. 847/92];

Interventionsfleisch - Ohne Erstattung - [Verordnung (EWG) Nr. 847/92];

ÊñÝáò ðáñaaìâUEóaaùò - ×ùñssò aaðéóôñïoeÞ - [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 847/92];

Intervention meat - No refund - [Regulation (EEC) No 847/92];

Viande d'intervention - Sans restitution - [Règlement (CEE) n° 847/92];

Carni d'intervento - Senza restituzione - [Regolamento (CEE) n. 847/92];

Vlees uit interventievoorraden - zonder restitutie - [Verordening (EEG) nr. 847/92];

Carne de intervenção - Sem restituição - [Regulamento (CEE) n° 847/92].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

« 127. Regolamento (CEE) n. 847/92 della Commissione, del 2 aprile 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate in Russia in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio (127).

(127) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 49. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(1) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(1) AAëUE÷éóôç ôéìÞ áíUE ôueíï ðñïúueíôïò óýìoeùíá ìaa ôçí êáôáíïìÞ ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï ðáñUEñôçìá ÉÉ.

(1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartição indicada no anexo II.

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1

Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti

Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie

ÊáôáíïìÞ ôçò ðáñôssaeáò ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 5 ôaaôUEñôç ðaañssðôùóç

Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5)

Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret

Composizione della partita di cui all'articolo 1, paragrafo 5, quarto trattino

Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij

Repartição do lote referido no n° 5, quarto travessão, do artigo 1° >SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção >SPAZIO PER TABELLA>

Top