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Document 31992R0729

Regolamento (CEE) n. 729/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta termica originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

GU L 81 del 26.3.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/729/oj

31992R0729

Regolamento (CEE) n. 729/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta termica originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 26/03/1992 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0165


REGOLAMENTO (CEE) N. 729/92 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta termica originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2805/91 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di carta termica originaria del Giappone, dei codici NC ex 3703 90 90 (codice Taric: 3703 90 90 * 10) ed ex 4810 11 90 (codice Taric: 4810 11 90 * 10). Con il regolamento (CEE) n. 103/92 del Consiglio (3) il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi.

B. Seguito della procedura

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze.

(3) Le parti sono state informate per iscritto dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.

(4) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

C. Prodotto

(5) In considerazione delle osservazioni espresse dalle amministrazioni delle dogane di alcuni Stati membri riguardo alle difficoltà incontrate al momento dello sdoganamento all'importazione, la Commissione ha riesaminato la descrizione del prodotto di cui al punto 8 del regolamento (CEE) n. 2805/91. È stato ritenuto che l'espressione « carta termica destinata ad essere utilizzata in apparecchi facsimile » fosse inadeguata e che dovesse essere sostituita dal termine « carta per fax ». Il Consiglio conferma il parere della Commissione.

(6) Un produttore giapponese ha ribadito l'affermazione fatta prima dell'istituzione del dazio provvisorio, secondo la quale la carta in bobine di fabbrica è un prodotto diverso dalla carta in rotoli e ha sostenuto nuovamente che le sue esportazioni di carta in rotoli non provocavano pregiudizio all'industria comunitaria. Il Consiglio conferma tuttavia il punto di vista della Commissione, secondo il quale la carta per fax in bobine e in rotoli rappresenta un'unico prodotto e conferma le conclusioni di cui ai punti da 10 a 12 del regolamento (CEE) n. 2805/91.

(7) Nel corso dell'inchiesta della Commissione è stato accertato che, oltre ai codici della nomenclatura combinata indicati nell'avviso di apertura della procedura (4), per le importazioni dei prodotti in questione nella Comunità erano utilizzati numerosi altri codici.

I servizi della Commissione hanno pertanto pubblicato un avviso (5) per informare le parti notoriamente interessate del fatto che nella procedura erano stati inseriti tali altri codici della nomenclatura combinata.

Le parti interessate non hanno comunicato alcuna osservazione in seguito alla pubblicazione di detto avviso.

In seguito alle discussioni svoltesi dopo l'apertura della procedura nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale riguardo alla corretta classificazione della carta per fax, il Consiglio conferma l'opinione della Commissione, secondo la quale le misure antidumping dovrebbero applicarsi anche a tutti i codici della nomenclatura combinata che sono utilizzati, nell'ambito della legislazione doganale in vigore, per l'importazione dei prodotti in questione.

La Commissione ha pertanto concluso che le informazioni di cui dispone, che sono state debitamente verificate, costituiscono una base valida per determinare i margini di dumping e l'entità del pregiudizio, nonché per calcolare i dazi da applicare ai prodotti classificati in tutti i codici della nomenclatura combinata in questione.

D. Dumping

(8) Una società giapponese ha sostenuto che, alla luce del suo profitto netto totale, il margine di profitto del 18 % sul costo di produzione che è stato utilizzato per costruire il valore normale era troppo elevato. È stato infatti accertato che il margine di profitto sulle vendite remunerative di detta società, calcolato conformemente all'articolo 2, parte B, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2433/88, era inferiore al margine del 18 % utilizzato. La percentuale del profitto utilizzata per costruire il valore normale relativo alla società in questione è stata quindi debitamente ridotta.

Quanto alle altre società, il Consiglio ritiene che, in considerazione della loro redditività nel periodo dell'inchiesta, un margine di profitto del 18 % sia ragionevole ai fini della costruzione del valore normale e conferma le conclusioni esposte nei punti da 13 a 23 del regolamento (CEE) n. 2805/91.

Dato che non sono state ricevute ulteriori informazioni, il Consiglio conferma che la media ponderata definitiva dei margini di dumping, espressa in percentuale del valore cif per le singole società interessate, è la seguente:

- Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo: 0,0 %,

- Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Tokyo: 10,3 %,

- Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo: 15,5 %,

- Tomoegawa Paper Co. Ltd, Tokyo: 24,8 %.

Il Consiglio conferma le risultanze della Commissione riguardo al margine di dumping del 55,3 % calcolato ai fini della determinazione del dazio da applicare agli altri esportatori.

E. Pregiudizio e causa del pregiudizio

(9) Dopo la pubblicazione del regolamento (CEE) n. 2805/91 non sono stati presentati alla Commissione nuovi elementi in materia di pregiudizio. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni esposte nel punto 37 del regolamento (CEE) n. 2805/91.

(10) Riguardo alla causa del pregiudizio, un produttore giapponese ha affermato che l'incidenza delle sue vendite nella Comunità doveva essere esaminata isolatamente e ha sostenuto che, data l'entità trascurabile delle esportazioni in questione, si doveva ritenere che tali vendite non avessero provocato pregiudizio.

(11) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene che le autorità comunitarie debbano esaminare l'incidenza di tutte le importazioni oggetto di dumping, considerate complessivamente, sull'industria comunitaria, anche qualora il volume delle esportazioni di una singola società sia relativamente poco rilevante.

Il Consiglio conferma pertanto l'opinione della Commissione, secondo la quale, ai fini della determinazione del pregiudizio, le esportazioni della società suddetta non devono essere esaminate separatamente rispetto a quelle delle altre società giapponesi.

F. Interesse della Comunità

(12) Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni in merito all'interesse della Comunità, il Consiglio conferma le risultanze della Commissione esposte nella sezione F del regolamento (CEE) n. 2805/91 e ritiene che nell'interesse della Comunità debbano essere istituite misure antidumping volte ad eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping dal Giappone.

G. Dazio

(13) Per quanto riguarda il calcolo da effettuare per determinare l'aliquota del dazio necessaria per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ritiene che debba essere annullata la differenza tra il prezzo effettivo di vendita dei prodotti giapponesi nella Comunità e un prezzo di vendita che permetta all'industria comunitaria di ottenere un profitto del 18 % sul giro d'affari.

(14) Per i motivi esposti nel punto 46 del regolamento (CEE) n. 2805/91, un margine di profitto del 18 % è il minimo necessario per coprire nuovi investimenti in impianti di produzione e le spese per ricerca e sviluppo. In considerazione della rapida evoluzione del settore in esame e dell'esigenza costante di adeguare il tipo di carta agli sviluppi dell'hardware, la Commissione ritiene che, in mancanza di tale margine di profitto, la situazione dell'industria comunitaria si aggraverebbe ulteriormente e il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping resterebbe invariato.

(15) Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione per quanto riguarda la soglia di pregiudizio determinata nel regolamento (CEE) n. 2805/91. Dato che, tuttavia, le percentuali necessarie per eliminare il pregiudizio che sono state calcolate per le società che hanno collaborato sono superiori ai margini di dumping accertati, il dazio deve essere determinato in funzione di questi ultimi. Nei confronti delle società che non hanno collaborato deve essere presa in considerazione la percentuale necessaria per eliminare il pregiudizio, che era inferiore al margine di dumping.

(16) In base ai margini di dumping e di pregiudizio determinati nel regolamento (CEE) n. 2805/91 e alle osservazioni successivamente presentate, il Consiglio conclude che è necessario istituire dazi per eliminare il margine di dumping accertato nei confronti delle società Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Mitsubishi Paper Mills Ltd e Tomoegawa Paper Co. Ltd. Non devono essere applicati dazi nei confronti della società Jujo Paper Co. Ltd, per la quale non sono state accertate pratiche di dumping.

(17) Quanto agli altri produttori, il Consiglio, per i motivi esposti nel punto 49 del regolamento (CEE) n. 2805/91, conferma che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il dazio deve essere stabilito in base agli elementi disponibili.

(18) La Commissione, avendo riscontrato una costante flessione dei prezzi all'importazione, ritiene che un dazio antidumping ad valorem non sia uno strumento adeguato per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Il Consiglio conferma il punto di vista della Commissione e conclude che è più opportuno istituire un dazio specifico, calcolato e applicato in funzione del peso.

(19) L'importo del dazio antidumping per il prodotto in esame è di 1 275,15 ecu per tonnellata (peso netto), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, per le quali l'importo del dazio antidumping è fissato come segue:

- Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd: 211,55 ecu per t (peso netto);

- Mitsubishi Paper Mills Ltd: 395,00 ecu per t (peso netto);

- Tomoegawa Paper Co. Ltd: 563,75 ecu per t (peso netto).

Non si applicano dazi antidumping ai prodotti fabbricati dalla società Jujo Paper Co. Ltd.

H. Impegno

(20) Un produttore giapponese, la società Tomoegawa Paper Co. Ltd, ha offerto un impegno che è stato considerato accettabile. L'impegno avrà l'effetto di aumentare il prezzo dei prodotti in questione in misura sufficiente per eliminare il margine di dumping accertato dalla Commissione.

Previa consultazione degli Stati membri, l'impegno è stato accettato con la decisione 92/177/CEE della Commissione (6).

I. Riscossione dei dazi provvisori

(21) Data l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori per tutte le società siano riscossi definitivamente sino alla concorrenza dell'importo del dazio definitivo istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta per fax originaria del Giappone e classificata nei seguenti codici NC:

- ex 3703 10 00 (codice Taric 3703 10 00* 10),

- ex 3703 90 90 (codice Taric 3703 90 90* 10),

- ex 4809 90 00 (codice Taric 4809 90 00* 10),

- ex 4810 11 90 (codice Taric 4810 11 90* 10),

- ex 4811 90 10 (codice Taric 4811 90 10* 10),

- ex 4811 90 90 (codice Taric 4811 90 90* 10),

- ex 4823 59 10 (codice Taric 4823 59 10* 10),

- ex 4823 59 90 (codice Taric 4823 59 90* 10).

2. L'importo del dazio antidumping per il prodotto di cui al paragrafo 1 è di 1 275,15 ecu per tonnellata di peso netto (codice addizionale Taric 8602), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle società qui di seguito indicate, alle quali si applicano i seguenti importi del dazio:

- Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8598): 211,55 ecu per t (peso netto)

- Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8599): 395,00 ecu per t (peso netto)

3. I dazi antidumping non si applicano ai prodotti fabbricati dalla società Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8601) e dalla società Tomoegawa Paper Co. Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8600).

4. Si appliano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 2805/91 sono riscossi definitivamente sino alla concorrenza degli importi garantiti e degli importi derivanti dall'applicazione del dazio definitivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Le eventuali eccedenze delle garanzie rispetto agli importi suddetti sono liberate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 270 del 26. 9. 1991, pag. 15. (3) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 33. (4) GU n. C 16 del 24. 1. 1991, pag. 3. (5) GU n. C 334 del 28. 12. 1991, pag. 7. (6) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

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