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Document 31992R0696
Council Regulation (EEC) No 696/92 of 16 March 1992 opening tariff quotas for the importation into that part of Spain included in the customs territory of the Community, of certain fisheries products originating in Ceuta and Melilla (1992)
REGOLAMENTO (CEE) N. 696/92 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992 recante apertura di contingenti tariffari per l' importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, di taluni prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla (1992)
REGOLAMENTO (CEE) N. 696/92 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992 recante apertura di contingenti tariffari per l' importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, di taluni prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla (1992)
GU L 75 del 21.3.1992, p. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 696/92 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992 recante apertura di contingenti tariffari per l' importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, di taluni prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla (1992) -
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1992 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 696/92 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992 recante apertura di contingenti tariffari per l'importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, di taluni prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla (1992) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 2 ad esso allegato, vista la proposta della Commissione, considerando che in virtù dell'articolo 3 del protocollo n. 2 i prodotti figuranti nell'allegato, originari di Ceuta e Melilla, beneficiano all'importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità dell'esenzione dai dazi all'importazione entro i limiti di contingenti tariffari annuali; che il periodo contingentario per tali prodotti va dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno; che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti per i quali sono state effettuate importazioni negli anni 1982, 1983 e 1984; che i volumi contigentali, calcolati secondo le disposizioni del suddetto articolo 3, ammontano a: - 12 tonnellate per i prodotti del codice NC ex 0302 e a - 20 tonnellate per taluni prodotti dei codici NC ex 0306 e ex 0307; che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri prodotti; considerando che, conformemente all'atto di adesione, i prodotti importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità non vi possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato, se sono rispediti in un altro Stato membro, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992, i dazi doganali applicabili all'importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità dei prodotti elencati nell'allegato, originari di Ceuta e Melilla, sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato. 2. I prodotti importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità nel quadro dei contingenti tariffari non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato, se essi vengono rispediti in un altro Stato membro. 3. I prodotti oggetto del presente articolo possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile: - della menzione « Origine: Ceuta e Melilla » oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri; - del peso netto, in chilogrammi, di pesce contenuto negli imballaggi. Il presente paragrafo è applicabile fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89 (2), nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon, crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus) (3). Articolo 2 1. Lo Stato membro interessato garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti indicati nell'articolo 1. 2. Lo Stato membro interessato procede all'imputazione dei prodotti in questione sui contingenti tariffari a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 3. Il grado di esaurimento dei contingenti tariffari viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 2. Articolo 3 A richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato la informa delle importazioni effettivamente imputate sui contingenti tariffari. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992. Per il Consiglio Il Presidente Jorge BRAGA DE MACEDO (1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. (2) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18. (3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3162/91 (GU n. L 300 del 31. 10. 1991, pag. 1). ALLEGATO Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente (in tonnellate) Dazi contingentali 1 2 3 4 0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 23 00 Sogliole (Solea spp.) 0302 29 altri: 0302 29 10 Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) 0302 29 90 altri Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 39 altri: 0302 39 90 altri 12 esenzione altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 65 Squali: 0302 65 90 altri 0302 69 altri: di mare: Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.): 0302 69 33 altri 0302 69 61 Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp. 0302 69 65 Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) 0302 69 81 Rane pescatrici (Lophius spp.) 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: non congelati: 0306 23 Gamberetti: 0306 23 10 Gamberetti della famiglia Pandalidae 0306 23 90 altri 0306 29 altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana: 0306 29 30 Scampi (Nephrops norvegicus) 0306 29 90 altri 0307 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.), calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 20 esenzione 0307 41 vivi, freschi o refrigerati: 0307 41 10 Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.) Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 41 91 Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 0307 49 altri: congelati: Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.): 0307 49 19 altri Polpi o piovre (Octopus spp.): 0307 51 00 vivi, freschi o refrigerati 0307 59 altri: 0307 59 10 congelati