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Document 31992R0615
Commission Regulation (EEC) No 615/92 of 10 March 1992 laying down detailed rules for a support system for producers of soya beans, rape seed, colza seed and sunflower seed
REGOLAMENTO (CEE) N. 615/92 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1992 che stabilisce modalità d' applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole
REGOLAMENTO (CEE) N. 615/92 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1992 che stabilisce modalità d' applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole
GU L 67 del 12.3.1992, p. 11–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 06/08/1992; abrogato da 392R2294
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implementation | 31991R3766 | attuazione | 01/07/1992 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31992R0615R(01) | ||||
Modified by | 31992R1241 | complemento | articolo 6.1 | 18/05/1992 | |
Repealed by | 31992R2294 | 06/08/1992 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 615/92 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1992 che stabilisce modalità d' applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole -
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 12/03/1992 pag. 0011 - 0025
REGOLAMENTO (CEE) N. 615/92 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1992 che stabilisce modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, considerando che il nuovo regime di pagamenti diretti a favore dei produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole, istituito dal regolamento (CEE) n. 3766/91, esige la definizione, mediante classificazione linneana, delle specie di piante che i produttori devono coltivare per poter beneficiare dei agamenti diretti; considerando che i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole in coltura principale hanno diritto a domandare e ricevere versamenti diretti costituiti da un pagamento anticipato e da un pagamento finale; che i produttori di semi di soia in coltura intercalare hanno diritto a domandare e ricevere un unico pagamento diretto; che è pertanto necessario determinare le modalità di presentazione delle domande, le diverse dichiarazioni che i produttori devono effettuare e le modalità del versamento dei pagamenti diretti; considerando che, per prevenire il rischio di un aumento delle superfici coltivate, a semi oleosi, il diritto a fruire dei pagamenti direttivi deve essere limitato ai produttori che seminano almeno una superficie minima secondo i criteri locali riconosciuti e in regioni idonee sotto il profilo climatico e agronomico; considerando che, conformemente alla politica di miglioramento qualitativo praticata costantemente dalla Comunità, il diritto dei produttori di semi di colza e di ravizzone a fruire dei pagamenti diretti deve essere limitato ai produttori che coltivano determinate varietà e qualità di semi; considerando che, per impedire la coltivazione a fini speculativi di semi di soia in coltura intercalare e per consentire i controlli, il diritto a fruire dei pagamenti diretti deve essere limitato ai produttori di semi di soia che dichiarano di voler praticare questa coltura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio e che sucessivamente confermano d'aver seminato la superficie a tale coltura; considerando che, per prevenire il rischio di frodi a danno del bilancio della Comunità, deve essere istituito un rigoroso sistema di controlli amministrativi e materiali orientati da esami di verosimiglianza; considerando che un siffatto regime di versamenti diretti ai produttori esige misure specifiche per eliminare domande indebite o ingiustificate che potrebbero altrimenti fruire illegalmente di stanziamenti della Comunità; che è quindi opportuno adottare un sistema di sanzioni che dissuada i produttori dall'inoltrare domande ingiustificate o fraudolente e che garantisca una corretta e uniforme applicazione del nuovo regime in tutta la Comunità; considerando che gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni tempestive alla Commissione sull'applicazione del regime; considerando che la necessità di tener conto degli interessi dei produttori che hanno già effettuato la semina di semi oleosi alla data di entrata in applicazione del nuovo regime; considerando che il comitato di gestione per i grassi non si è pronunciato entro il termine fissato dal presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3766/91 a partire dalla campagna di commercializzazione 1992-1993. 2. Ai sensi del presente regolamento: a) il termine « seminativi » si riferisce alla categoria di superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3766/91; b) il trmine « produttore » si riferisce alla categoria di coltivatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3766/91; c) per « semi di soia » si intendono i semi oleosi della specie Glycine max (L.) Merill; d) per « semi di colza e diu ravizzone » si intendono i semi oleosi delle specie Brassica napus L. (Partim) e Brassica rapa (syn. B. campestris) L. var. silvestris (Lam) Briggs, comunemente noti come semi di colza o di ravizzone; e) per « semi di girasole » si intendono i semi oleosi della specie Helianthus annuus L; f) per « pagamento diretto » si intende un trasferimento di fondi al produttore da parte dell'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata l'azienda produttrice. Articolo 2 1. A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3766/91, i pagamenti diretti destinati ai produttori di semi oleosi coltivati in via principale, ed effettuati dallo Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda produttrice, includono due elementi: a) un pagamento anticipato, di importo non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale; b) un pagamento finale, di importo pari alla differenza tra il pagamento anticipato e l'importo di riferimento regionale finale. 2. Fatte salve le disposizioni riportate in appresso, i pagamenti di cui al presente regolamento devono essere versati ai produttori senza alcuna detrazione, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti. CAPITOLO II Ammissibilità al beneficio dei pagamenti diretti Articolo 3 1. Il produttore è ammesso a beneficiare dei pagamenti diretti contemplati all'articolo 2 esclusivamente per le superfici di seminativi: i) che si trovano in regioni o parti di regioni idonee sotto il profilo climatico e agronomico, determinate dai singoli Stati membri; ii) a) che formano oggetto di una domanda riguardante tutti gli appezzamenti coltivati a semi oleosi, la superficie complessiva dei quali non deve essere inferiore a 0,3 ha, b) ed in cui ogni appezzamento ha almeno la superficie minima che, secondo quanto comunicato alla Commissione dallo Stato membro, può essere efficacemente controllata dalla competente autorità nazionale; iii) che, in ogni singolo appezzamento, sono state interamente seminate con semi di soia o di colza o di ravizzone o di girasole, secondo criteri localmente riconosciuti; iv) per le quali è stata presentata una domanda di pagamento all'autorità competente entro la data fissata dallo Stato membro per i semi oleosi e la regione di cui trattasi o, se del caso, per i semi oleosi e l'unità amministrativa di cui trattasi; tale data non deve essere posteriore a quella indicata nell'allegato I; v) per le quali il produttore ha dichiarato che intende procedere alla raccolta del prodotto quando sarà maturo per utilizzarne i semi. 2. La domanda contiene almeno le informazioni minime specificate nell'allegato II e attesta che il produttore ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 1. Il produttore può, senza decadenza dei diritti, modificare la propria domanda fino alla data limite di presentazione delle domande precisata dallo Stato membro per il seme oleoso e la regione di cui trattasi, a condizione che la modifica venga sottoposta all'autorità competente prima di qualsiasi ispezione sul posto effettuata in relazione alla domanda stessa. Questa disposizione non si applica in caso di conferma dell'avenuta semina di soia in coltura intercalare. Articolo 4 Qualora, a seguito dei controlli amministrativi di cui all'allegato VIII, l'autorità competente accerti che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, il pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) viene versato al produttore quanto prima e comunque - fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 - non oltre il 30 settembre 1992. Articolo 5 Il diritto a beneficiare del pagamento definitivo è riconosciuto al produttore esclusivamente nei casi in cui, una volta effettuata la raccolta sull'intera superficie coltivata a semi oleosi per la quale è stata presentata domanda a norma dell'articolo 3, una dichiarazione di raccolta recante almeno le informazioni minime specificate nell'allegato III sia stata presentata all'autorità competente entro la data indicata dallo Stato membro per i semi oleosi e la regione di cui trattasi o, se del caso, per l'unità amministrativa; tale data non deve essere posteriore a quella indicata nell'allegato I. Articolo 6 1. Sono ammessi a beneficiare dei pagamenti diretti i produttori di semi di colza e di ravizzone che hanno seminato una delle seguenti sementi: a) sementi certificate di una varietà elencata nell'allegato IV, oppure b) sementi conformi ai requisiti dell'allegato V che sono state prodotte con il raccolto ottenuto utilizzando, nella medesima azienda, sementi certificate di una delle varietà elencate nell'allegato IV, oppure c) sementi di varietà diverse da quelle elencate nell'allegato IV, conformi ai requisiti dell'allegato VI e per le quali, prima della semina, è stato concluso con un primo acquirente riconosciuto un contratto di coltura per la coltivazione di un prodotto i cui semi siano destinati ad un uso non alimentare specifico o ad essere utilizzati come sementi per la coltivazione del prodotto di cui trattasi, oppure d) sementi di varietà elencate o meno nell'allegato IV, che sono state registrate, prima della semina, a fini di ispezione e di controllo per l'ulteriore produzione di un prodotto i cui semi siano destinati ad essere utilizzati come sementi selezionate, sementi preselezionate, sementi di base o sementi certificate, oppure a scopi di ricerca o di sperimentazione onde accertare se la varietà in questione possa essere inclusa nell'elenco nazionale delle varietà di uno Stato membro. 2. Per le domande riguardanti sementi conformi alle caratteristiche indicate al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano, anteriormente al 1o luglio 1992, tutte le disposizioni necessarie per accertare, prima della semina, che dette sementi siano conformi ai requisiti di cui all'allegato V. Articolo 7 I produttori di una coltura intercalare di soia che procedono alla semina dopo il 30 maggio 1992, ma anteriormente al 15 luglio dello stesso anno, hanno diritto ad un unico pagamento, che sarà versato entro il periodo indicato all'articolo 8, anziché ai pagamenti di cui all'articolo 2. Per poter essere ammesso al beneficio del pagamento, il produttore deve ottemperare alle disposizioni degli articoli 1, 3 e 5. Eccezionalmente, per i produttori di una coltura intercalare di soia, la domanda di pagamento di cui all'articolo 3 si compone di due parti: i) la domanda propriamente detta, indicante l'intenzione di procedere alla semina, da presentare entro il 30 maggio 1992; ii) la conferma che la semina è stata effettuata, da presentare entro il 15 luglio 1992. La conferma deve certificare in particolare che la superficie seminata a soia in coltura intercalare non supera la superficie notificata all'autorità competente nella domanda presentata anteriormente al 30 maggio. La domanda e la conferma devono contenere complessivamente almeno le informazioni minime specificate nell'allegato II. Articolo 8 Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri versano il pagamento definitivo ai produttori che ne hanno diritto entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione degli importi di riferimento regionali finali nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. CAPITOLO III Dati statistici Articolo 9 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro i termini indicati nell'allegato VII, le informazioni ivi specificate, ripartite per regioni e per semi oleosi. 2. Se una regione comprende due o più zone non adiacenti, le informazioni richieste al paragrafo 1 sono fornite separatamente per ogni zona non adiacente compresa nella regione. CAPITOLO IV Controllo Articolo 10 Gli Stati membri effettuano, per ogni tipo di seme oleoso e per ogni regione, un esame di verosimiglianza delle superfici dichiarate: - tramite un raffronto sistematico con i relativi dati storici disponibili e - ove sussistano dubbi, tramite rilevamento statistico in loco o tramite telerilevamento. Articolo 11 1. Gli Stati membri organizzano un controllo materiale per verificare l'effettiva esistenza e, se possibile, l'ammissibilità delle colture. I controlli devono riguardare, per ogni regione, almeno il 5 % delle domande tramite ispezioni in loco o telerilevamento. Nelle regioni o parti di regioni in cui si constati, in seguito all'applicazione dell'articolo 10, un incremento significativo del numero di produttori o della superficie dichiarata, detti controlli devono riguardare almeno il 10 % delle domande. 2. Per ogni appezzamento indicato nella domanda, l'autorità competente verifica segnatamente i seguenti punti: a) se si tratta di un seminativo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). Nell'applicazione di tale disposizione, gli Stati membri, per verificare le dichiarazioni dei produttori sulle terre coltivate, possono utilizzare i dati in possesso delle autorità amministrative, relativi alla superficie totale coltivata di ogni azienda; b) il tipo di seme oleoso (soia, colza, ravizzone o girasole), le superficie misurata e le condizioni della coltura; c) ove si tratti di colza o ravizzone, se le sementi impiegate corrispondono ad una o più di quelle specificate all'articolo 6. Ciò può essere comprovato, in particolare, con le etichette dei sacchetti di sementi utilizzati, con i risultati di analisi di laboratorio o con dati contenuti nei contratti di coltivazione o nei contratti di produzione delle sementi. 3. Gli Stati membri procurano che le ispezioni in loco siano rappresentative per ogni regione e che la probabilità che una domanda venga sottoposta a controllo sia direttamente proporzionale alla superficie a semi oleosi dichiarata. 4. Qualora, per effettuare i controlli di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ricorra al telerilevamento, deve essere seguita la procedura seguente: - selezione, sul totale delle dichiarazioni da sottoporre a verifica, di un campione avente una dimensione almeno pari a quella prevista al paragrafo 1; - interpretazione di fotografie o di altre immagini che consentano di identificare la copertura vegetale destinata alla raccolta nelle campagne 1989-1990, 1990-1991 e 1992-1993, nonché di valutare la superficie di tutti gli appezzamenti da ispezionare; - verifica in loco, a cura delle autorità competenti, di tutte le domande per le quali l'interpretazione delle fotografie non dimostra chiaramente, a giudizio dell'autorità competente, che la dichiarazione è esatta. Inoltre, a fini di controllo della qualità del sistema, il 10 % delle domande selezionate e verificate tramite telerilevamento forma oggetto di un'ispezione in loco. 5. La Comunità può concorrere finanziariamente alle operazioni di cui al secondo trattino del paragrafo 4 per la campagna 1992-1993, sempre che il progetto sia elaborato di concerto con la Commissione. 6. Qualora le ispezioni in loco rivelino irregolarità significative, riguardanti oltre il 10 % delle domande controllate in una determinata regione o parte di regione, lo Stato membro adotta misure supplementari di controllo e ne informa la Commissione. In tutti i casi siffatti, gli Stati membri dispongono che nell'anno successivo la percentuale delle domande controllate per tale regione sia portata almeno al 10 %. Articolo 12 1. Le autorità competente effettua ispezioni in loco relativamente alla dichiarazione di raccolta per verificare: i) la presenza effettiva, nel luogo indicato, del quantitativo di semi oleosi indicato nella domanda. L'entità e la proprietà della giacenza saranno verificati con i mezzi adeguati; ii) nel caso in cui i semi oleosi siano stati venduti, la presenza e l'autenticità delle relative fatture e dei relativi pagamenti. Le ispezioni in loco riguardano almeno il 5 % delle domande di pagamento definitivo presentate nella regione considerata. Tale aliquota può essere ridotta proporzionalmente per ogni unità percentuale che superi il campione minimo del 5 % di domande sottoposte dallo Stato membro al controllo materiale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, entro il limite di tre unità percentuali. 2. Qualora le ispezioni in loco rivelino irregolarità significative, riguardanti oltre il 10 % delle dichiarazioni controllate in una determinata regione o parte di regione, lo Stato membro adotta misure supplementari di controllo e ne informa la Commissione. In tutti i casi siffatti, gli Stati membri dispongono che nell'anno successivo la percentuale delle dichiarazioni controllate per tale regione o parte di regione sia portata almeno al 10 %. Articolo 13 1. Salvi gli articoli 10, 11 e 12, gli Stati membri provvedono affinché tutte le domande di pagamenti diretti siano sottoposte a controlli amministrativi, in particolare a quelli menzionati negli allegati VIII e IX. 2. Qualora i controlli di cui al paragrafo 1 diano adito a gravi dubbi quanto alla validità o all'esattezza della domanda, non viene effettuato alcun pagamento, tranne nei casi di manifesto errore materiale, finché mediante ispezione in loco non venga accertata la validità o l'esattezza della domanda. 3. Qualora, successivamente ai controlli di cui al paragrafo 1, circostanze eccezionali inducano a dubitare che il produttore abbia ancora diritto ai pagamenti diretti, non viene più effettuato alcun pagamento in relazione alla sua domanda finché non venga accertato la perdurante validità della medesima. Articolo 14 1. Qualora la domanda di pagamento diretto o la dichiarazione di raccolta sia presentata all'autorità competente dopo le date precisate dallo Stato membro conformemente agli articoli 3 e 5, il produttore è soggetto, salvo caso di forza maggiore, alla riduzione cumulativa e progressiva del pagamento. Per i produttori di semi oleosi in coltura principale la riduzione è pari all'1 % rispettivamente dell'importo di riferimento regionale previsionale o di quello finale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del documento. Per i produttori di semi di soia in coltura intercalare la riduzione è pari all'1 % del pagamento di sostegno per ogni giorno di ritardo nella presentazione dell'uno o dell'altro documento. Tale riduzione viene applicata, ove l'uno o l'altro dei documenti sia presentato in ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni per documento, dopo i quali - tranne nel caso previsto al paragrafo 2 - la domanda non sarà più valida e la superficie interessata non sarà più presa in considerazione per successivi aiuti durante la campagna 1992-1993. Questa disposizione non si applica in caso di conferma dell'avvenuta semina di soia in coltura intercalare. 2. Qualora la dichiarazione di raccolta non venga presentata entro il termine di 30 giorni indicato al paragrafo 1, il produttore, decorsi 60 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di raccolta per i semi oleosi e la regione di cui trattasi stabilito dallo Stato membro conformemente all'articolo 5, decade - salvo caso di forza maggiroe - dal diritto ai pagamenti diretti ed è tenuto a rimborsare eventuali anticipi già riscossi. Tuttavia, se entro detti 60 giorni è in grado di dimostrare che la raccolta ha avuto luogo, il produttore può trattenere l'anticipo eventualmente già versatogli, fino ad un massimo pari all'importo di riferimento regionale finale diminuito mediante le riduzioni cumulative da applicarsi per la domanda. 3. Qualora venga accertato che la superficie seminata dichiarata nella domanda è: i) superiore di oltre il 10 % o di oltre 5 ha alla superficie totale seminata, il produttore decade dal beneficio dei pagamenti diretti e deve restituire l'anticipo eventualmente già riscosso, oppure ii) fino a un massimo del 10 % o fino a 5 ha superiore alla superficie totale seminata, la domanda viene riferita ad una superficie pari alla superficie di semina accertata con l'ispezione, previa detrazione del doppio della percentuale dichiarata in eccesso; se complessivamente le correzioni non sono superiori a 0,1 ha, può non esserne tenuto conto, oppure iii) inferiore alla superficie seminata, la domanda rimane riferita alla superficie inferiore. 4. Qualora venga accertato che: i) oltre il 5 % o più di 5 ha della superficie per la quale è stata presentata la domanda non sono costituiti da seminativo, il produttore decade dal beneficio dei pagamenti diretti e deve restituire l'anticipo eventualmente già riscosso; ii) il 5 % o meno del 5 % ovvero massimo 5 ha o meno di 5 ha della superficie per la quale è stata presentata la domanda non sono costituiti da seminativo, la domanda stessa viene riferita ad una superficie pari alla superficie seminata sovvenzionabile, previa detrazione del doppio della percentale dichiarata in eccesso. 5. Qualora venga accertato che i semi di colza o di ravizzone seminati non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 6, il produttore decade dal beneficio dei pagamenti diretti e deve restituire l'anticipio già riscosso. 6. In tutti i casi in cui deve restituire l'anticipo, il produttore è altresì tenuto a pagare gli interessi calcolati in base alla durata del periodo intercorso tra il versamento dell'anticipo e la sua restituzione da parte del beneficiario. Ogni Stato membro fissa il tasso di tali interessi in misura pari ai tassi interbancari vigenti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui il richiedente ha ottenuto il pagamento, più 2 unità percentuali. 7. Nei casi in cui, per le disposizioni del paragrafo 2, del paragrafo 3, punto i), del paragrafo 4, punto i) o del paragrafo 5, e poiché la domanda è stata giudicata, secondo il diritto dello Stato membro, un tentativo di frode ai danni del bilancio comunitario, oppure per la ripetuta inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, il produttore perda ogni diritto ai pagamenti diretti e in particolare debba restituire l'anticipo, detto produttore perderà il diritto a ricevere, rispetto all'anno successivo, qualsiasi tipo di sostegno basato sulla superficie ed erogato dalla Comunità (FEAOG, sezione garanzia), per una superficie uguale a quella investita a semi oleosi costituente oggetto della domanda respinta. 8. Qualora un produttore sia stato escluso dal beneficio dei pagamenti per una determinata superficie in applicazione del paragrafo 7, lo Stato membro provvede a che venga svolta un'indagine su ogni domanda di aiuto che, durante il periodo di esclusione di tale produttore, venga presentata da un altro produttore per la stessa superficie che formava oggetto della domanda respinta del produttore escluso. La seconda domanda può essere considerata ammissibile soltanto se all'autorità competente vengono fornite valide prove del fatto che la domanda stessa non è stata presentata con lo scopo fraudolento di eludere il provvedimento di esclusione dal beneficio dei pagamenti. 9. In tutti gli altri casi in cui venga accertato l'inottemperenza alle norme del presente regolamento, lo Stato membro può escludere il produttore di cui trattasi, integralmente o parzialmente, dal beneficio dei pagamenti diretti, tenuto conto della natura e della gravità della inottemperanza e provvede, se del caso, a farsi restituire dal medesimo ogni importo eventualmente già versatogli. Articolo 15 Per ogni ispezione in loco effettuata a norma degli articoli 11 e 12, viene steso un verbale. Questo deve indicare, in particolare: i) il motivo dell'ispezione; ii) il numero di appezzamenti o di impianti ispezionati; iii) le dimensioni degli appezzamenti o l'entita delle giacenze, quli risultano dalle misurazioni effettuate; iv) le condizioni del prodotto o delle giacenze, se del caso; v) il metodo di misurazione degli appezzamenti o delle giacenze; vi) per la colza e il ravvizzone, la conferma che le sementi seminate sono conformi all'articolo 6; vii) qualsiasi elemento che comporti una riduzione della superficie che forma oggetto della domanda o un'esclusione parziale o totale dei produttori dal beneficio degli aiuti. Articolo 16 Gli Stati membri provvedono a che il controllo previsto dal presente regolamento - eccetto il controllo amministrativo di cui all'articolo 13, paragrafo 1 - venga esercitato in modo più rigoroso sulle domande presentate da produttori che in precedenza erano stati esclusi dal beneficio di uno qualsiasi dei pagamenti diretti o le cui colture abbiano avuto nell'anno considerato una resa notevolmente inferiore alla resa media registrata nella parte di regione interessata per i semi oleosi di cui trattasi. Articolo 17 Gli Stati membri adottano, se del caso, misure complementari per l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, effettuano controlli documentali e ulteriori verifiche, qualora i produttori presentino più di una domanda o qualora un appezzamento sia oggetto di più di una domanda nello stesso anno. A tal fine gli Stati membri provvedono, sempreché sia possibile ed economico, a informatizzare i dati delle domande relative ai pagamenti diretti. Gli Stati membri si prestano mutuamente l'assistenza necessaria, nell'esecuzione dei controlli previsti dal presente regolamento. CAPITOLO V Disposizioni finali Articolo 18 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le misure adottate in del forza presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 1o luglio 1992, una relazione sui preparativi effettuati per l'applicazione del nuovo regime e inviano alla stessa, entro il 31 maggio 1993, una relazione esauriente sull'applicazione del presente regolamento. 2. Gli Stati membri presentano alla Commissione adeguate relazioni sui risultati del programma di controllo applicato per ciascun tipo di semi oleosi. Articolo 19 1. Per l'importo di riferimento regionale finale si applica il tasso di conversione agricolo del 1o luglio 1992. 2. Il pagamento anticipato sarà effettuato utilizzando il tasso di conversione agricolo, segnatamente: - per i pagamenti eseguiti a decorrere dal 1o luglio 1992, il tasso di cui al paragrafo 1; - per i pagamenti anteriori al 1o luglio 1992, il tasso applicabile il 1o luglio 1992. Ove sussistano dubbi lo Stato membro può applicare, a sua scelta, il tasso in vigore l'ultimo giorno di presentazione delle domande nella regione di cui trattasi o il tasso in vigore il giorno in cui è stata presentata la domanda. Articolo 20 1. In via eccezionale, per le domande relative ai semi di soia, di colza, di ravizzone o di girasole seminati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorità competente può applicare il regime dei pagamenti diretti prescindendo dalle disposizioni: dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 3, paragrafo 1, punti i), ii) e iii), dell'articolo 6. 2. In via eccezionale, per le domande relative ai semi di colza o di ravizzone seminati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per il raccolto della campagna 1992-1993, l'autorità competente può applicare il regime dei pagamenti diretti prescindendo integralmente o parzialmente dalle disposizioni dell'articolo 6. Articolo 21 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. ALLEGATO I TERMINI PER L'INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE Data limite per la presentazione della domanda di pagamento Data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta Semi di soia Coltura principale 30. 5. 1992 30. 11. 1992 Coltura intercalare 30. 5. 1992 30. 11. 1992 Semi di colza e di ravizzone Semina autunnale 30. 5. 1992 31. 10. 1992 Semina primaverile 30. 5. 1992 31. 10. 1992 Semi di girasole Semina autunnale 30. 5. 1992 30. 11. 1992 Semina primaverile 30. 5. 1992 30. 11. 1992 La data limite per presentare la conferma della semina di una coltura intercalare di soia è il 15 luglio 1992. ALLEGATO II ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NELLA DOMANDA DI PAGAMENTI DIRETTI 1. Identità del produttore - Nome e cognome - Indirizzo per eventuali comunicazioni - Indirizzo dell'azienda, se diverso - Firma - Numero di riferimento del produttore e numero del conto bancario, se disponibile e opportuno 2. Identità della coltura - Tipo di semi oleosi seminato e data finale della semina - Varietà e qualità delle sementi, se del caso - Quantità di sementi utilizzata 3. Identità delle terre ammissibili a) superficie totale di seminativo dell'azienda destinata al raccolto nella campagne 1989-1990 e 1990-1991; o b) numero di riferimento se le informazioni richieste alla lettera a) sono già state trasmesse all'autorità competente; e c) superficie totale di seminativo coltivata a oleaginose per il raccolto 1992-1993; d) per ciascuna particella coltivata a oleaginose per il raccolto 1992-1993: i) mezzi per l'identificazione esatta, ad esempio libro fondiario o altro riferimento geografico equivalente, documenti geografici o aerofotogrammi pertinenti; ii) superficie di ciascun appezzamento della particella coltivato a oleaginose, espressa in ettari e are oppure in ettari e decimi di ettaro; iii) se non tutta la particella è coltivata a oleaginose, mappa in cui sia indicata l'ubicazione degli appezzamenti investiti a oleaginose nella particella; iv) identificazione di eventuali terre irrigue; v) per le colture intercalari, indicazione del tipo di coltura precedente. Dichiarazioni - che le sementi sono state seminate; - che la coltura verrà effettuata secondo le buone pratiche agronomiche e, una volta giunta a maturazione, verrà utilizzata per le sementi; - che dopo la presentazione della domanda di pagamenti diretti l'appezzamento non verrà riseminato per il raccolto seguente, salvo in caso di mancato attecchimento; - che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento, agli appezzamenti e agli impianti del produttore per ispezioni della varietà di sementi, della coltura o del raccolto; - che il produttore, su richiesta esplicita dell'autorità competente, rimborserà l'anticipo ricevuto; - che il produttore ha rispettato tutte le disposizioni specifiche dello Stato membro concernenti la domanda; - che gli appezzamenti coltivati a oleaginose sono seminativi. Documenti giustificativi Contratto o piano di coltivazione per la campagna 1992-1993. ALLEGATO III ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NELLA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA Identità del produttore - nome e cognome, - numero di riferimento della domanda di pagamenti diretti, - firma, - indirizzo per eventuali comunicazioni, se è cambiato. Identità della coltura - tipo di semi oleosi raccolti, - volume globale della produzione, - superficie totale in cui è stata effettuata la raccolta. Dichiarazioni - che la raccolta è stata effettuata, - che il raccolto, o parte di esso, è stato o non è stato ancora venduto, - ubicazione e volume delle eventuali giacenze ancora detenute dal produttore, - che verrano conservate tutte le prove di vendita. ALLEGATO IV VARIETÀ AMMISSIBILI ALL'AIUTO SE SEMINATE NEL PERIODO TRANSITORIO CHE SCADE IL 30 MAGGIO 1992 Accord Activ Adonis Akela Alexis Alfa Amadeus Amanda Andol Andromeda Anima Anka Anouk Antares Anton Apache Arabella Arcol Arenal Ariana Arista Arktus Arvor Askari Astor Atlas Atol Aurora Azol Aztec Baraska Barcoli Barnapoli Barsica Basalte Bawn Belinda Bienvenu Binera Bingo Bishop Blonda Bonar Boxer Bravo Nova Brink Bristol Bro Broad Leaf Essex Brutor Buko Callypso Canard Capricorn Carmen Caron Cauca Ceres César Chicon Cobalt Cobol Cobra Colking 4 Collo Comet Concord Conny Consul Corail Corvette Crack Crail Creol Cresor Cristal Crop Darien Darmor Derby Diadem Diana Dinas Donna Doral Doublol Dragon Drakkar Dubla Duetol Duplo Durmelander Elvira Emerald English Giant Envol Eol Erglu Erra Eurol Evita Falcon Féroce Florida Forte Furax Furax Nova Futura Galaxy Gaola Gaspard Global Gloria Golda Gorta Granit Gulliver Gundula Hanko Hanna Helios Herkules Hobson Honk Hungry Gap Husky Idol Inca Iris Jaguar Jaspe Jet Neuf Jumbo Kabel Karat Kardinal Kentan Kentan Nova Kometa Korina Kornith Kova Kreta Kutiba Lair Ledark Ledos Leilander Leonessa Leopard Lesira Liberator Liberia Liborius Librabella Librador Libraska Libravo Libritta Lictor Limerick Lincoln Lindora Line Lineker Linetta Lingot Link Liporta Liquanta Liquita Lirabella Lirabon Liradonna Liragruen Lirajet Lirakotta Lirakus Lirama Lirapid Liraspa Lirastern Liratop Lirawell Lirektor Lisandra Lisonne Liropa Lisora Lucia Madora Malpa Malwira Maras Marex Mari Maris Haplana Martina Masora Matador Maxol Medea Midas Mikado Mistela Moneta Navafria Nevasca Niklas Nimbus Nokonova Nubi Nura Nurator Nutiva Ocra Odin Olimpiade Olivia Olymp Optima Orbis Orly Oro Pactol Paladin Palle Paloma Palù Panter Parapluie Paula Perko PVH Perla Petranova Piocha Pluto Primander Primax Primo Printol Puma Quartz Quinta Rafal Rally Ramon Rapora Rasant Rekord Rex Roc Rocket Romea Rondo Rudo Sabine Sabrina Samourai Santana Saphir Sapphire Saturn Score Selecta Senta Septimo Silva Silvia Silex Smeraldo Sollux Soto Span Sparta Spok Sputnik Star Starlight Stego Susana Synra Tandem Tanto Tapidor Tarok Tiger Tilo Titan Topas Tor Torch Torrazzo Tower Trobal Turbo Tyrol Valuas Vega Velox Vigor Viva Vivol Vol Willi Windal Winfred Wotan Yaspe Zaffiro Zeus Varietà per le quali è comprovato che producono normalmente un raccolto avente un tenore di glucosinolati pari o inferiore a 25 ì moli/g di sementi, con tenore di umidità del 9 %, e ammissibili all'aiuto se seminate dopo il 30 maggio 1992 Accord Activ Alfa Amadeus Amanda Andol Anima Anka Apache Arabella Arcol Ariana Arista Astor Atol Aurora Aztec Basalte Binera Bingo Bristol Callypso Capricorn Carmen Ceres Cesar Cobalt Cobol Cobra Colking 4 Collo Conny Consul Corvette Creol Darmor Derby Diadem Diana Donna Doublol Dragon Drakkar Dubla Duetol Envol Eol Eurol Evita Falcon Forte Galaxy Global Golda Granit Hanna Helios Honk Idol Inca Iris Jaguar Jaspe Jumbo Kabel Karat Kardinal Kometa Kova Kreta Liberator Liberia Liborius Librador Libraska Libravo Lictor Limerick Lincoln Lineker Link Lirabon Liradonna Lirajet Lirapid Liraspa Liratop Lirawell Lirektor Liropa Lisandra Lisonne Lisora Madora Mari Maxol Moneta Nimbus Nubi Odin Olymp Optima Orly Pactol Palle Paloma Paula Printol Puma Quartz Rally Rasant Rocket Sabrina Samourai Santana Score Senta Silex Silvia Spok Sputnik Star Starlight Susana Tanto Tapidor Tarok Tiger Topas Tor Tyrol Vega Vivol Wotan Zeus (1) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2. (2) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. ALLEGATO V CARATTERISTICHE DEI SEMI DESTINATI ALLA SEMINA Requisito minimo di qualità cui devono rispondere i semi destinati alla semina che provengono da un raccolto ottenuto mediante la coltura nella stessa azienda di sementi certificate di una varietà elencata nell'allegato IV, quali sono state determinate mediante l'analisi di un campione rappresentativo prelevato da un agente abilitato dall'autorità nazionale competente secondo le procedure stabilite negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (1): Tenore di glucosinolati pari o inferiore a 18,0 ì moli/g di sementi, con tenore di umidità del 9 %, quale è stato determinato secondo le procedure stabilite nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 o secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (2). ALLEGATO VI CARATTERISTICHE DEI SEMI DI COLZA E DI RAVIZZONE PRODOTTI PER USI INDUSTRIALI Tenore di acido erucico pari o superiore al 40 % del tenore di acido grasso totale. ALLEGATO VII a) Entro 30 giorni dalla data limite per la presentazione della domanda di pagamenti diretti per i semi oleosi e la regione di cui trattasi: i) il numero totale di domande presentate, ii) la superficie totale cui tali domande si riferiscono. b) Entro 45 giorni dalla data limite per la presentazione della domanda di pagamenti diretti per i semi oleosi e la regione di cui trattasi: i) il numero totale di domande presentate, ii) la superficie totale cui tali domande si riferiscono. c) Entro 135 giorni dalla data limite per la presentazione della domanda di pagamenti diretti per i semi oleosi e la regione di cui trattasi: i) il numero totale di domande per le quali è stato effettuato il pagamento anticipato, ii) la superficie totale cui tali pagamenti anticipati si riferiscono. d) Entro 45 giorni dalla data limite per la presentazione della dichiarazione di raccolta per i semi oleosi di cui trattasi: i) il numero totale di domande per le quali è stato chiesto il pagamento, ii) la superficie totale e il volume di produzione cui tali pagamenti si riferiscono. e) Entro 30 giorni dalla data per l'esecuzione dei pagamenti finali per i semi oleosi di cui trattasi: i) il numero totale di domande per le quali è stato effettutato il pagamento finale, ii) la superficie totale cui tali pagamenti si riferiscono, iii) un'eventuale stima riveduta della produzione totale. ALLEGATO VIII i) Conferma che la domanda è stata debitamente compilata e firmata dal produttore. ii) Conferma che la domanda è stata presentata all'autorità competente entro la data stabilita all'articolo 3. iii) Conferma che la domanda individuale è plausibile, tenuto conto della superficie asserita e della quantità di sementi utilizzata. Per accertare la plausibilità della domanda, lo Stato membro può utilizzare qualsiasi informazione utile cui ha la facoltà di accedere. ALLEGATO IX L'autorità competente subordina tutte le domande di pagamento finale al rispetto delle seguenti condizioni: i) conferma che la dichiarazione di raccolta è stata debitamente compilata e firmata dal produttore, ii) conferma che la domanda concerne un produttore non escluso dal beneficio del pagamento finale, iii) conferma che la dichiarazione di raccolta è stata presentata all'autorità competente entro la data stabilita nell'allegato I, iv) conferma che la dichiarazione è plausibile, tenuto conto della resa registrata per la superficie asserita. Per accertare la plausibilità di una dichiarazione, lo Stato membro può utilizzare qualsiasi informazione utile cui ha la facoltà di accedere.