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Document 31992L0068

DIRETTIVA 92/68/CEE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1992 che modifica la direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale

GU L 219 del 4.8.1992, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/68/oj

31992L0068

DIRETTIVA 92/68/CEE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1992 che modifica la direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale -

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 04/08/1992 pag. 0054 - 0055


DIRETTIVA 92/68/CEE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1992 che modifica la direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il settore della costruzione navale svolge un ruolo importante nello sviluppo strutturale della regione costiera dei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che il settore della costruzione navale esistente in questi territori al momento della loro incorporazione nella Comunità, per divenire concorrenziale, necessita di una ristrutturazione urgente e vasta; che l'applicazione immediata del massimale comune per gli aiuti alla produzione non consente tali misure e sarebbe quindi necessario prevedere un regime transitorio speciale atto a consentire al settore della costruzione navale di questi territori di operare nel corso della graduale ristrutturazione che consentirà al medesimo di conformarsi alle regole applicabili in materia di aiuti di Stato in tutta la Comunità;

considerando che, d'altro lato, per tutelare la concorrenza, il settore della costruzione navale dei territori in questione deve contribuire in misura significativa alla riduzione delle capacità eccedentarie che, su scala mondiale, continuano ad impedire un rapido ripristino delle normali condizioni di mercato per il settore della costruzione navale;

considerando che occorre quindi modificare la direttiva 90/684/CEE (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/684/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il titolo del capo IV è sostituito dal titolo seguente:

« SPAGNA, GRECIA E IL TERRITORIO DELL'EX REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA ».

2) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 10 bis

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 6 e 7, il capo II non è applicabile alle attività di costruzione e di trasformazione navale di cantieri operanti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca alla data del 1o luglio 1990.

2. Fino al 31 dicembre 1993 gli aiuti al funzionamento per le attività di costruzione e di trasformazione navale dei cantieri di cui al paragrafo 1 possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

a) gli aiuti destinati ad agevolare la continuazione delle attività dei cantiera durante il periodo in questione non superino, per ciascuno dei cantieri predetti, un massimale pari al 36 % del fatturato annuo di riferimento per tre anni di lavori di costruzione e di trasformazione navali, previa ristrutturazione; tali aiuti devono essere pagati entro il 31 dicembre 1993;

b) non vengano concessi altri aiuti alla produzione per contratti firmati tra il 1o luglio 1990 e il 31 dicembre 1993;

c) il governo tedesco accetti di effettuare, in conformità del calendario approvato dalla Commissione e comunque prima del 31 dicembre 1995, un'effettiva ed irreversibile riduzione pari al 40 % netto della capacità che esisteva al 1o luglio 1990 e che era pari a 545 000 tsl;

d) il governo tedesco dia la prova alla Commissione, sotto forma di relazioni annuali elaborate da un esperto contabile indipendente, che gli aiuti pagati sono strettamente limitati al sostegno delle attività di cantieri ubicati nell'ex Repubblica democratica tedesca; la prima di queste relazioni deve essere presentata alla Commissione entro la fine del febbraio 1993.

3. La Commissione si assicura che gli aiuti di cui al presente articolo non intacchino gli scambi in misura contraria all'interesse comune. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. C 155 del 20. 6. 1992, pag. 20. (2) Parere reso il 9 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 1o luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27.

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