Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0467

    92/467/CEE: Decisione della Commissione, del 2 settembre 1992, recante modifica alla decisione 90/613/CEE che approva le deroghe, previste dall'Italia, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari della Polonia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 264 del 10.9.1992, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/467/oj

    31992D0467

    92/467/CEE: Decisione della Commissione, del 2 settembre 1992, recante modifica alla decisione 90/613/CEE che approva le deroghe, previste dall'Italia, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari della Polonia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 264 del 10/09/1992 pag. 0023 - 0024


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 1992 recante modifica alla decisione 90/613/CEE che approva le deroghe, previste dall'Italia, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari della Polonia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (92/467/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

    considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari di paesi terzi in cui sia stata constatata la presenza della viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto a condizione che ne sia stato soppresso il potere germinativo, a causa del rischio di propagazione del viroide in questione, e che - se sono originari di un paese nel quale è nota la presenza del Corynebacterium sepedonicum - siano state osservate, nel paese di origine, disposizioni riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie in materia di lotta contro questo organismo nocivo;

    considerando che, in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono prevedere deroghe alla norma concernente la soppressione del potere germinativo, purché non esistano rischi di propagazione di organismi nocivi; che tali deroghe sono soggette ad approvazione, subordinata a talune condizioni, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e devono altresì soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punto 24;

    considerando che, in Italia, la coltivazione delle patate della varietà Sieglinde è ormai diventata una pratica consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di questa varietà viene soddisfatto attraverso importazioni dalla Polonia;

    considerando che le deroghe previste dall'Italia sono già state approvate per le ultime cinque campagne di commercializzazione dei tuberi-seme di patata con decisioni 88/177/CEE (3), 88/632/CEE (4), 89/606/CEE (5) e 90/613/CEE (6), modificata dalla decisione 91/591/CEE (7), in base al sistema di « zone chiuse » e subordinatamente a talune condizioni tecniche volte a prevenire il rischio di propagazione di organismi nocivi;

    considerando che l'Italia ha espresso l'intenzione di prevedere deroghe per l'attuale campagna di commercializzazione dei tuberi-seme di patata;

    considerando che è noto che il territorio della Polonia non è ancora esente dalla viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal Corynebacterium sepedonicum;

    considerando che la Polonia ha messo in atto un programma di eradicazione di tali organismi nocivi, applicato su base regionale; che si può ragionevolmente ritenere che il programma di eradicazione di tali organismi nocivi sia risultato pienamente efficace almeno in talune «zone chiuse » (strefy zamkniete) del voivodato di Lomza;

    considerando che non si sono riscontrate malattie nei campioni prelevati dai tuberi-seme importati in base alla decisione 91/591/CEE; che la Polonia ha informato la Commissione che i tuberi-seme della varietà Sieglinde ottenuti nel 1992 nelle summenzionate « zone chiuse » sono originari di uno Stato membro nel quale non si è constatata la presenza del Corynebacterium sepedonicum, e sono stati ufficialmente certificati in virtù della direttiva 66/403/CEE (8), modificata da ultimo dalla direttiva 92/17/CEE (9);

    considerando che le informazioni disponibili raccolte nel corso della missione condotta in Polonia nel 1990 non hanno evidenziato elementi che mettano in dubbio il corretto funzionamento del succitato sistema di « zone chiuse » e che impediscano quindi di riconoscere le disposizioni applicate come equivalenti alle disposizioni comunitarie in materia di lotta contro il Corynebacterium sepedonicum;

    considerando che è pertanto lecito ritenere che non sussistano rischi di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme siano originari di tali zone e che siano rispettate talune condizioni tecniche particolari;

    considerando che la Commissione provvederà affinché la Polonia renda disponibili tutte le informazioni tecniche necessarie per controllare l'attuazione delle misure di protezione richieste dalla situazione sopraindicata, nonché per valutare i progressi del programma polacco di eradicazione;

    considerando perciò che le deroghe previste dall'Italia devono ora essere approvate per la campagna di commercializzazione in corso, purché comprendano le condizioni succitate, ferme restanto le direttive del Consiglio 66/403/CEE e 70/457/CEE (10) modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (11);

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 90/613/CEE è modificata come segue:

    1. All'articolo 2, la data del 1o giugno 1992 è sostituita da quella del 1o marzo 1993.

    2. All'articolo 3, la parte di frase « tra il 15 ottobre 1991 e il 31 marzo 1992 » è sostituita dalla parte di frase: « tra il 15 ottobre 1992 ed il 31 dicembre 1992, quale termine ultimo per l'introduzione nella Comunità ».

    3. All'articolo 3, la data del 31 marzo 1992 è sostituita da quella del 31 dicembre 1992.

    4. Nell'allegato, lettera g), la data del 15 aprile 1992 è sostituita da quella del 15 gennaio 1993.

    Articolo 2

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27. (3) GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 52. (4) GU n. L 350 del 20. 12. 1988, pag. 59. (5) GU n. L 348 del 29. 11. 1989, pag. 31. (6) GU n. L 328 del 28. 11. 1990, pag. 20. (7) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 43. (8) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (9) GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 69. (10) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (11) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

    Top