This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31992D0266
92/266/EEC: Commission Decision of 27 November 1991 on the conversion activities of French public industrial groups outside the steel and coal industries and excluding the Compagnie Générale Maritime, pursuant to Articles 92 to 94 of the EEC Treaty (Only the French text is authentic)
92/266/CEE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 1991, relativa alle attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici francesi ad eccezione di quelli siderurgici, delle miniere di carbone e della Compagnie générale maritime conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE (Il testo in lingua francese è l'unico facente fede)
92/266/CEE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 1991, relativa alle attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici francesi ad eccezione di quelli siderurgici, delle miniere di carbone e della Compagnie générale maritime conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE (Il testo in lingua francese è l'unico facente fede)
GU L 138 del 21.5.1992, p. 24–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
92/266/CEE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 1991, relativa alle attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici francesi ad eccezione di quelli siderurgici, delle miniere di carbone e della Compagnie générale maritime conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE (Il testo in lingua francese è l'unico facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 138 del 21/05/1992 pag. 0024 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1991 relativa alle attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici francesi ad eccezione di quelli siderurgici, delle miniere di carbone e della Compagnie générale maritime conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE (Il testo in lingua francese è l'unico facente fede) (92/266/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni e tenuto conto di dette osservazioni, considerando quanto segue: I Con lettera datata 28 marzo 1989 la Commissione ha richiesto alle autorità francesi diverse informazioni concernenti le attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici, ad eccezione di quelli siderurgici, delle miniere di carbone e della Compagnie générale maritime. Le informazioni in questione avrebbero dovuto giungere alla Commissione entro la fine del giugno 1989. Con lettera datata 27 giugno 1989 le autorità francesi hanno richiesto una proroga di tre mesi di tale termine, che è stata loro accordata. Con lettera datata 14 novembre 1989 le autorità francesi hanno dato una risposta di merito alla lettera della Commissione del 28 marzo 1989, senza peraltro fornire alcun elemento riguardante le attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici in oggetto. Con lettera datata 20 dicembre 1989 la Commissione ha dunque richiesto informazioni complementari. Le autorità francesi hanno risposto con lettera datata 15 febbraio 1990, la quale peraltro non tratta neanch'essa delle attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici in questione. Questo argomento è stato affrontato soltanto in una lettera datata 18 aprile 1990 e doveva essere completato « nell'ambito di una futura corrispondenza », che la Commissione non ha ricevuto prima che si aprisse la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. II Le società di riconversione (o di conversione) sono consociate (oppure servizi) di grandi gruppi industriali. Esse intervengono in zone geografiche ben delimitate erogando fondi a diversi titoli (sovvenzioni, prestiti agevolati, partecipazione al capitale, altri interventi a carico di fondi propri o di quasi fondi propri, consulenze gratuite, ecc.) allo scopo di alleviare gli effetti della ristrutturazione dei gruppi industriali da cui dipendono. Pur rivolgendosi in via prioritaria alle piccole e medie imprese (PMI) gli interventi di tali società non sono in linea di massima ristretti a specifiche categorie d'imprese. Nel periodo 1988-1990 diversi gruppi hanno destinato alla riconversione i seguenti importi (cifre in milioni di franchi francesi e, tra parentesi tonde, in milioni di ecu; si tratta di ordini di grandezza): [. . .] III A La Commissione aveva già esaminato sotto il profilo degli articoli 92, 93 e 94 del trattato le attività di riconversione dei gruppi pubblici francesi del settore siderurgico e di quello delle miniere di carbone nonché della Compagnie générale maritime. Nella decisione del 17 febbraio 1988 (1), comunicata alle autorità francesi con lettera datata 25 febbraio 1988, la Commissione ha considerato che i prestiti, eventualmente accompagnati dalla rinuncia a crediti, concessi dalle società di riconversione Sodinor, Solodev, Sodilor, Socadev, Somidev, Sodicentre, Sodicar e Sorid, consociate di riconversione dei gruppi Usinor e Sacilor, contenessero elementi di aiuto a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Nella decisione del 31 maggio 1989 (1), comunicata alle autorità francesi con lettera datata 15 giugno 1989, la Commissione ha ritenuto che i prestiti e le prestazioni di servizi e consulenze concessi dalle società Sofirem e Finorpa, consociate di riconversione del gruppo Charbonnages de France, contenessero elementi d'aiuto a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Essa ha parimenti considerato che gli interventi operati da queste stesse società a carico dei fondi propri o di quasi fondi propri potevano in determinati casi specifici contenere un elemento d'aiuto ed ha a questo proposito richiesto relazioni semestriali sull'attuazione di tali interventi. Una posizione analoga a quella presa nel caso di Sofirem e Finorpa è stata infine presa anche nel caso di Atlantique Développement, consociata di riconversione della Compagnie générale maritime. Con lettera datata 16 giugno 1989 la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi la sua decisione del 14 giugno 1989 (1). B Per stabilire che le attività delle suddette società di riconversione contenevano elementi di aiuto la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti: - le attività delle società di riconversione non risultano conformi alla prassi seguita da istituzioni finanziarie di tipo tradizionale. I prestiti vengono infatti concessi a tassi inferiori a quelli che le imprese mutuatarie avrebbero ottenuto da banche commerciali; inoltre spesso non sono garantiti in alcun modo, contrariamente all'uso, e talvolta prevedono clausole di rinunzia ai crediti. Analogamente i servizi e le consulenze vengono forniti a titolo gratuito ovvero sottocosto, il che non corrisponde ad una normale prassi di mercato. Se ne deduce che l'attività delle società in questione consiste nel sovvenzionare determinate imprese; - il finanziamento di tali società ha luogo essenzialmente mediante l'erogazione di fondi pubblici, debitamente iscritti nelle leggi finanziarie. Talvolta le società capogruppo fungono da intermediario, ma in tal caso trasferiscono alle società di riconversione i fondi ricevuti; - le società di riconversione sono subordinate al controllo dei pubblici poteri: nel loro consiglio d'amministrazione, che ne definisce l'orientamento gestionale, siedono infatti rappresentanti delle capogruppo pubbliche, dello Stato e talvolta degli enti locali. Nel caso della Sofirem lo Stato nomina un commissario governativo ed un controllore pubblico, che godono del diritto di veto sulle delibere del consiglio d'amministrazione. Questi tre elementi sono sufficienti a qualificare come aiuti ovvero come contenenti un elemento di aiuto, a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, le attività delle società di riconversione. Effettivamente si tratta di società il cui operato nei confronti delle imprese assistite non corrisponde al comportamento di un imprenditore privato, che sovvenzionano mediante fondi pubblici determinate imprese rifacendosi a regole definite da organi subordinati al controllo dei pubblici poteri. Questa valutazione è stata confermata dall'evoluzione di queste società. Il loro intervento, originariamente limitato ad operazioni di riconversione connesse alla riduzione delle attività della capogruppo, è stato esteso su domanda dei pubblici poteri ad altre operazioni di riconversione. Ciò spiega perché Sofirem, società di riconversione di Charbonnages de France, intervenga nelle operazioni di riconversione di diverse industrie non legate all'estrazione del carbone nei bacini di Moulins, Montluçon, Issoire e Brioude oltre che per alleviare gli effetti delle perdite di posti di lavoro previste a Modane nelle dogane, nelle ferrovie e nelle attività connesse. Analogamente Sodinor, società di riconversione di Sacilor, interviene nel settore nordorientale della conurbazione di Lille per agevolare la ristrutturazione del settore tessile. Risulta dunque evidente che tali società di riconversione hanno perso la loro specificità originaria ed acquistano sempre più carattere di propaggini del settore pubblico alla stregua degli enti di sviluppo di tipo classico. C Per stabilire che gli aiuti distribuiti dalle suddette società di riconversione costituivano aiuti con finalità regionali la Commissione ha rilevato come tali aiuti fossero finalizzati all'investimento ed alla creazione di posti di lavoro in zone ben delimitate, la cui situazione socioeconomica risentiva in modo marcato della riconversione d'industrie in declino. La prassi seguita dalla Commissione è stata di accettare tali aiuti nella forma presentata dalle autorità francesi soltanto quando la zona interessata fosse riconosciuta come zona ammessa a beneficiare d'aiuti a finalità regionale (2) e purché l'importo cumulativo degli aiuti forniti dalle società di riconversione e degli altri aiuti a finalità regionale non superasse il massimale ammissibile nelle regioni interessate. Nel caso in cui la zona in questione non fosse riconosciuta come ammessa a beneficiare d'aiuti con finalità regionale la Commissione ha richiesto (3) che vengano rispettati i criteri applicabili agli aiuti di importanza minore. IV Le attività di riconversione oggetto della presente decisione sono quelle svolte da: - Électricité de France (délégation aux implantations industrielles e Safidi), - Elf Aquitaine (BDE e Sofrea), - Thomson (Geris), - Péchiney (Sofipe), - Rhône-Poulenc (Sopran), - Entreprise minière et chimique (Sodiv). Con lettera datata 18 aprile 1990 le autorità francesi, senza peraltro pronunciarsi chiaramente in merito all'attribuzione della qualifica d'aiuti a norma dell'articolo 92 del trattato alle attività di tali società, appaiono tuttavia rifiutare l'attribuzione di tale qualifica. Esse fanno notare: - il fatto che gruppi industriali privati svolgano attività comparabili tanto in Francia (BSN, CGE, Saint-Gobain) quanto all'estero; - il fatto che i gruppi industriali pubblici da cui dipendono tali società « si assumono unicamente le responsabilità connesse al loro ruolo d'importanti datori di lavoro locali, che in quanto tali devono garantire la sopravvivenza di una parte del tessuto economico »; - il fatto che tali società di riconversione non abbiano alcun legame finanziario diretto con i pubblici poteri. V La Commissione aveva qualche dubbio circa la correttezza di tale valutazione. Senza porla in causa a priori, ha ritenuto che quanto asserito dalle autorità francesi non fosse dimostrato: dette autorità non fornivano nessun elemento preciso e corredato di dati numerici atto a dimostrare che i gruppi industriali pubblici si comportassero a questo proposito come quelli privati. I mezzi finanziari delle società di riconversione potevano inoltre venir equiparati a fondi pubblici. La Commissione si è parimenti fondata sulla sua analisi delle società di riconversione del settore siderurgico e di quello delle miniere di carbone nonché della CGM, ed ha concluso che a prima vista non sussistevano differenze tra l'attività di tali società e quella delle società di cui al precedente paragrafo IV. La Commissione ha infine tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sentenze del 6 luglio 1982 (punto 21) e del 30 gennaio 1985 (in particolare: « senza che si possa distinguere a seconda che la sovvenzione sia attribuita direttamente dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati che esso istituisca o designi per amministrare la sovvenzione stessa »). Il 17 dicembre 1990 ed il 16 gennaio 1991 la Commissione ha dunque ritenuto che fosse opportuno aprire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato per confermare od invalidare quanto asserito dalle autorità francesi. Queste ultime sono state informate di tale decisione con lettera datata 23 gennaio 1991, mentre gli altri Stati membri ed i terzi ne sono stati informati mediante comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 20 aprile 1991 (4). Nell'ambito della procedura le autorità francesi hanno risposto con tre lettere datate 25 aprile 1991, 30 aprile 1991 e 14 giugno 1991. Le autorità di un altro Stato membro hanno parimenti risposto con lettera datata 16 maggio 1991. Quest'ultima lettera, che sosteneva il punto di vista della Commissione quale era stato pubblicato, è stata comunicata alle autorità francesi con lettera del 10 giugno 1991; al proposito, le autorità francesi non hanno formulato nessuna osservazione. VI Nelle loro lettere datate 25 aprile 1991, 30 aprile 1991 e 14 giugno 1991, le autorità francesi hanno al tempo stesso mantenuto, chiarito e difeso la posizione precedentemente presa. Esse continuano a sostenere che secondo loro le attività di riconversione rientrano tra quelle normalmente svolte dai grandi gruppi industriali in un'economia di mercato, adducendo a prova di ciò il fatto che anche alcuni gruppi privati svolgono attività identiche. Esso hanno confermato che l'unica fonte di finanziamento delle società di riconversione di cui al punto IV sono le risorse proprie dei gruppi interessati. Esse hanno chiarito la loro posizione indicando senza ambiguità che a loro avviso le attività delle società di riconversione di cui al punto IV non costituiscono aiuti. Esse hanno infine fornito alla Commissione informazioni precise e corredate da dati numerici sulle attività di tali società nonché su quelle di alcuni gruppi industriali privati. Le autorità francesi hanno particolarmente insistito sul fatto che le società di riconversione costituiscono la risposta ad una logica di mercato da parte dei gruppi che le costituiscono; che non vi è contrapposizione tra settore pubblico e settore privato, come d'altronde non ve n'è tra gruppi francesi e gruppi stranieri; che per riuscire accettabili le ristrutturazioni industriali devono associarsi ad una politica di solidarietà nei confronti delle persone e delle regioni interessate e che proprio in risposta a questa esigenza i grandi gruppi tentano di condurre una politica di tutela e di salvaguardia del tessuto industriale locale; che le attività di conversione costituiscono un elemento della strategia dei grandi gruppi e non corrispondono ad una logica d'attribuzione di fondi pubblici; che infine la stessa logica governa il settore pubblico e quello privato. VII La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dalle autorità francesi onde verificare se corroboravano quanto asserito da queste stesse autorità. A questo scopo la Commissione ha in primo luogo proceduto a confrontare le attività di riconversione svolte da queste società e quelle svolte da gruppi industriali privati (A). Essa ha inoltre verificato la provenienza delle risorse delle società di riconversione di cui al punto IV (B) ed ha distinto i diversi tipi di controllo esercitati dai pubblici poteri su queste stesse società (C). A La Commissione ritiene che l'attività delle società di riconversione che operano sul mercato alla stregua di un imprenditore privato non costituisca un aiuto a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. La Commissione ha dunque proceduto ad un confronto tra le attività di riconversione svolte dai gruppi di cui al punto IV e quelle svolte da cinque gruppi privati [. . .]. Essa ha constatato che tutti questi gruppi svolgono in modo sistematico attività di riconversione per alleviare gli effetti delle ristrutturazioni da essi intraprese. Per quanto riguarda la finalità delle operazioni di riconversione la Commissione ha osservato che tanto per i gruppi privati quanto per quelli pubblici questa è duplice: - il primo obiettivo è creare posti di lavoro alternativi a quelli perduti dai gruppi stessi. In altri termini qualora un gruppo si trovi nell'impossibilità di riqualificare, sfruttando la mobilità geografica all'interno del gruppo ovvero ricorrendo a provvedimenti di carattere sociale, un certo numero di dipendenti, esso ritiene di fondamentale importanza per il proprio buon funzionamento interno aiutarli a trovare un nuovo impiego mediante interventi di natura diretta, consistenti in sovvenzioni alle imprese che li assumono, ovvero indiretta, promuovendo la costituzione o l'ampliamento di altre imprese. In tal caso dunque l'attività di riconversione costituisce anzitutto un'operazione di riqualificazione diretta od indiretta del personale del gruppo stesso; - il secondo obiettivo è quello di alleviare gli effetti prodotti sulla regione interessata dalla contrazione dell'attività dei gruppi in questione. In questo caso non si tratta più di un obiettivo interno (riqualificazione dei dipendenti) quanto piuttosto di un obiettivo esterno, che può dar luogo ad operazioni di riconversione anche in assenza di perdite di posti di lavoro nell'ambito del gruppo. La Commissione ha cercato di stabilire se l'attività di riconversione finalizzata a questo secondo obiettivo, assimilabile ad una funzione d'interesse generale, caratterizzasse unicamente l'operato dei gruppi pubblici. Essa è giunta alla conclusione che le attività di riconversione vengono svolte, anche in assenza di perdite di posti di lavoro a livello di gruppo, tanto da gruppi pubblici (EdF) quanto da gruppi privati, in quest'ultimo caso il gruppo ha ormai sostanzialmente portato a termine le operazioni di ristrutturazione intraprese in determinati siti. La Commissione ha inoltre constatato che non sussistono differenze di rilievo per quanto riguarda i mezzi finanziari destinati alla riconversione dai gruppi privati e da quelli pubblici. Per effettuare questo confronto la Commissione s'è avvalsa di due indicatori: - gli importi versati dai gruppi; - l'equivalente sovvenzione di questi importi. Il primo indicatore considera ogni somma erogata dai gruppi, a prescindere dalla forma dell'erogazione, ed esprime l'entità delle risorse di tesoreria destinate dai gruppi alla riconversione. Il secondo indicatore rappresenta l'equivalente sovvenzione di tali importi. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione, necessario in particolare nel caso dei prestiti, è stato effettuato applicando i criteri di attualizzazione usuali in materia; l'indicatore ottenuto esprime il costo della riconversione per i gruppi. Ognuno di questi indicatori è stato rapportato al numero di posti di lavoro che il gruppo ha sopresso o che aveva previsto di sopprimere nei siti interessati dalla riconversione; i calcoli sono stati effettuati per l'insieme dei tre ultimi esercizi noti (1988, 1989 e 1990) con i seguenti risultati: Entreprise minière et chimique Péchiney Rhône- Poulenc Thomson Elf Aquitaine EdF [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] Importi versati Posti di lavoro perduti (in FF) [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] Equivalente sovvenzione Posti di lavoro perduti (in FF) [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] Non si rilevano differenze significative e marcate tra i gruppi pubblici e quelli privati. Per quanto riguarda le risorse di tesoreria dedicate all'operazione per ogni posto di lavoro perso, [. . .] risulta al primo posto, seguita però immediatamente da un gruppo privato [. . .]. Inoltre [. . .] spende più di due dei gruppi pubblici in questione. Per quanto riguarda i costi per posto di lavoro perso i gruppi privati spendono generalmente più di quelli pubblici. Le modalità di intervento dei diversi gruppi sono descritte nella tabella sottostante: [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] - Prestiti con partecipazione a 7 anni al tasso del 9 % senza garanzia - Consulenze - Prestiti a 5, 7 o 10 anni al tasso del 6 o del 7 % con garanzia - Possibilità di rinuncia ai crediti - Prestiti a medio o lungo termine al tasso bancario di base meno 2 punti, con garanzia - Possibilità di rinuncia ai crediti - Consulenze - Prestiti a medio o lungo termine al tasso del 9 %, senza garanzia - Possibilità di rinuncia ai crediti - Sovvenzioni - Consulenze - Prestiti della durata media di 7 anni al tasso del 7 % (in casi eccezionali 5 %), con garanzia - In casi eccezionali prestiti con partecipazione e acquisto di quote del capitale [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] - Prestiti a 9 anni al tasso medio del 5,8 %, generalmente con garanzia - In casi eccezionali prestiti a 5 anni, prestiti con partecipazione e sovvenzione - Sovvenzioni - In casi eccezionali cessione di attività, prestiti e consulenze - Sovvenzioni - Consulenze - Prestiti settennali al tasso medio del 5,06 % senza garanzia - Consulenze - Prestiti a medio o lungo termine al tasso medio del 5,5 % - Sovvenzioni Da questa tabella la Commissione non può dedurre l'esistenza di differenze di rilievo nelle modalità d'intervento dei gruppi legate alla loro appartenenza al settore pubblico piuttosto che privato. La Commissione in particolare non può concludere che le modalità d'intervento dei gruppi pubblici risultino più favorevoli di quelle dei gruppi privati. Effettivamente in media i gruppi privati ricorrono più spesso alle sovvenzioni, che rappresentano per i beneficiari ultimi un mezzo d'intervento più favorevole dei prestiti agevolati, preferiti invece dai gruppi pubblici. Qualora vengano concessi prestiti agevolati il tasso praticato dai gruppi privati risulta però più basso (5,5 % in un caso [. . .], 5,06 % in un altro [. . .] di quello praticato dai gruppi pubblici (che si situa tra il 5,8 ed il 9 %). Analogamente se i prestiti concessi da [. . .] e da [. . .] non prevedono garanzia, lo stesso può dirsi dei prestiti concessi dalla società di riconversione del gruppo [. . .], mentre la maggioranza dei prestiti concessi dai gruppi pubblici prevedono una garanzia. La Commissione ha infine parimenti osservato che, come per i gruppi privati, l'attività di riconversione dei gruppi in questione si è sempre limitata ad operazioni di riconversione connesse alla riduzione dell'attività della capogruppo. Le società di riconversione non sono quindi intervenute in attività di riconversione che non presentassero legami con il gruppo di provenienza. Anche sotto questo aspetto dunque il loro comportamento risulta identico a quello dei gruppi privati. Per concludere la Commissione non ha potuto rilevare differenze significative tra le attività di riconversione espletate in Francia dai gruppi pubblici e da quelli privati. Le attività svolte dai gruppi pubblici non costituiscono di conseguenza aiuti a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. B La Commissione ha peraltro verificato se l'importo dei finanziamenti accordati alle imprese pubbliche fosse stato maggiorato per coprire le previste spese di riconversione. A tal fine la Commissione ha proceduto a raffrontare i finanziamenti concessi dai pubblici poteri ai gruppi interessati nel corso degli anni 1988-1989 e 1990 con gli importi versati da questi stessi gruppi nel corso dello stesso periodo nell'ambito delle attività di riconversione, ed ha così potuto osservare che negli anni in questione i pubblici poteri non avevano accordato nessun finanziamento ai gruppi Rhône-Poulenc, Entreprise minière et chimique ed Électricité de France ancorché questi ultimi avessero erogato rispettivamente [. . .], [. . .] e [. . .] per operazioni di riconversione. Per quanto riguarda i tre altri gruppi (Thomson, Péchiney e Elf Aquitaine), la Commissione non ha potuto constatare l'esistenza di nessun legame tra le somme erogate per operazioni di riconversione ed i finanziamenti pubblici ricevuti: ai gruppi in causa non sono stati accordati finanziamenti in nessuno dei tre anni considerati e gli importi versati costituiscono in generale « cifre tonde » (ad esempio 1 miliardo di FF) che non sembrano corrispondere né ad anticipi in conto spese né a rimborsi per spese di riconversione. La Commissione ha infine calcolato il rapporto tra le spese di riconversione sostenute dai gruppi e la loro capacità di autofinanziamento. Essa ha osservato che in media tale rapporto varia tra [. . .] e [. . .], l'unica eccezione essendo costituita dal gruppo Entreprise minière e chimique (EMC) per il quale il rapporto raggiunge il valore di circa [. . .]. Il livello di tale rapporto dimostra che gli investimenti finalizzati alla riconversione svolgono un ruolo estremamente marginale nell'attività dei gruppi, mentre la disparità degli importi tende parimenti a dimostrare che i gruppi non hanno ricevuto l'istruzione di destinare una percentuale determinata del proprio attivo di gestione alla riconversione e che l'entità delle risorse destinate a tale fine dipende piuttosto dalle esigenze specifiche dei singoli gruppi. Il gruppo che presenta il rapporto più elevato [. . .] risulta effettivamente essere anche quello in cui una consociata [. . .] deve cessare completamente l'attività nei prossimi dieci anni. Quest'analisi conferma la valutazione della Commissione secondo cui le società di riconversione hanno indubbiamente uniformato il loro comportamento a quello dei grandi gruppi industriali integrati in un'economia di mercato. C Le autorità francesi hanno confermato che le attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici non vengono realizzate su iniziativa dei pubblici poteri. Esse hanno parimenti reso noto che le società di riconversione non figurano nei « contratti programmatici » (contrats de plan), stipulati in Francia tra i gruppi pubblici e lo Stato in materia di mezzi finanziari ed obiettivi. Se si eccettua la società di riconversione di Elf Aquitaine (Sofrea), infine, la struttura giuridica di tali società non sembra indicare la presenza di un controllo statale: nessun rappresentante dei pubblici poteri fa parte del consiglio d'amministrazione e non esistono controllori di stato o commissari governativi assegnati a queste società. Per quanto riguarda la già citata Sofrea, consociata di riconversione di Elf Aquitaine, un commissario governativo opera presso la società, ma non dispone del diritto di voto nell'ambito del consiglio d'amministrazione né di nessun potere dirigenziale. In conclusione non sembra che i pubblici poteri intervengano in quanto tali nel funzionamento di queste società. Quest'astensione dei poteri pubblici rappresenta un'ulteriore conferma del carattere imprenditoriale delle attività svolte dalle società di riconversione esaminate. VIII Di conseguenza la Commissione, basandosi su quanto esposto segnatamente al precedente punto VII, ritiene che le attività di riconversione dei gruppi industriali pubblici al di fuori del settore siderurgico, di quello delle miniere di carbone e della Compagnie générale maritime non costituiscano aiuto a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Essa giudica che nel caso in questione i gruppi pubblici abbiano effettivamente cercato, come fanno anche i gruppi privati, di trarre dalle operazioni di riconversione un certo numero di vantaggi, come ad esempio ottenere un « profitto materiale indiretto » e « mantenere l'immagine di marca del gruppo », nonché « reindirizzare le proprie attività ». Nella sentenza del 21 marzo 1991 nella causa Italia contro Commissione (ENI-Lanerossi), la Corte di giustizia ha d'altronde giudicato al punto 21 che tali attività sono legittime e tali da non costituire aiuti a norma dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato. IX La conclusione della Commissione si fonda sostanzialmente sull'analisi comparativa delle attività di riconversione svolte dai gruppi pubblici oggetto della presente decisione e di quelle svolte dai gruppi privati. In questa prospettiva gli interventi delle società di riconversione non costituiscono nella fattispecie aiuti a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato in quanto corrispondono al comportamento di un imprenditore privato. Il fatto che si sia giunti a questa conclusione nel caso in oggetto non esclude tuttavia che attività siffatte possano in futuro comportare elementi tali da costituire aiuti e che per tale motivo ai progetti d'intervento delle società di riconversione si applichi l'obbligo di notifica preliminare previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Effettivamente solo la constatazione da parte della Commissione dell'esistenza di un parallelismo tra il comportamento dei gruppi pubblici e quello dei gruppi privati consente di escludere, come nel contesto della presente decisione, che interventi di questo tipo abbiano natura d'aiuto a norma dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato. Tenendo conto del fatto che lo Stato è l'azionista di maggioranza dei gruppi che si avvalgono delle società di riconversione, la Commissione non è in grado d'escludere che in futuro i pubblici poteri possano cercare di utilizzare determinate società di riconversione, segnatamente a fini di sviluppo regionale, conferendo con ciò stesso all'attività di dette società il carattere di aiuto a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Le autorità francesi avevano ad esempio ad un dato momento (5) inteso conferire a Sodiv, società di riconversione dell'Entreprise minière et chimique, fondi pubblici per consentirle di ampliare e reindirizzare le sue attività. Analogamente non è escluso che i gruppi pubblici modifichino in futuro il loro comportamento, scostandosi ad esempio dalla prassi seguita dai gruppi privati, conferendo di conseguenza al loro comportamento la natura di aiuto a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Per questo motivo la Commissione ritiene necessario richiedere al governo francese di notificarle in via preliminare gli stanziamenti destinati alle attività di riconversione dai singoli gruppi industriali pubblici oggetto della presente decisione. Si rivela parimenti necessario richiedere allo Stato membro in questione di trasmettere alla Commissione relazioni annue sull'attività di riconversione svolta tanto dai gruppi pubblici quanto da quelli privati. Tali relazioni, la cui struttura è stabilita nell'allegato, devono permettere di valutare, in base a quanto effettivamente realizzato, la presenza o l'assenza di aiuti a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato nonché la compatibilità di tali eventuali aiuti con il mercato comune. La Commissione ricorda a questo proposito l'obbligo di notificare in via preliminare qualsiasi provvedimento atto a costituire un aiuto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché il dovere generale di collaborazione degli Stati membri sancito dall'articolo 5 del trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le attività di riconversione oggetto della presente decisione, svolte dai gruppi - Electricité de France (délégation aux implantations industrielles e Safidi), - Elf Aquitaine (BDE e Sofrea), - Thomson (Geris), - Péchiney (Sofipe), - Rhône-Poulenc (Sopran), - Entreprise minière et chimique (Sodiv), sino a tutto l'anno 1990, non costituiscono aiuti a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Articolo 2 Le autorità francesi notificano alla Commissione, prima dell'adozione dei rispettivi bilanci previsionali, gli stanziamenti annui destinati alle attività di riconversione da ognuno dei gruppi citati nell'articolo 1. Esse trasmettono inoltre alla Commissione una relazione annua sulle attività di riconversione svolte dai gruppi in questione oltre che dai gruppi privati. Tale relazione deve pervenire alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e vertere sulle attività dell'anno precedente. La parte relativa ai gruppi di cui all'articolo 1 è redatta conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 3 Il governo francese informa la Commissione entro i due mesi successivi alla data della presente decisione delle disposizioni interne che ha adottato per uniformarsi a quanto disposto dall'articolo 2 della presente decisione. Articolo 4 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale. (2) Decisione 85/18/CEE della Commissione (GU n. L 11 del 12. 1. 1985, modificata ed integrata a più riprese e da ultimo il 28. 3. 1990 ed il 4. 4. 1990 (decisione non pubblicata). (3) Decisione non pubblicata, comunicata agli Stati membri con lettera del 28. 2. 1985. (4) GU n. C 105 del 20. 4. 1991, pag. 5. (5) Intenzione che sembra peraltro essere stata successivamente abbandonata. ALLEGATO RELAZIONE PER L'ANNO N DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO N + 1 GRUPPO . . . . . . (1) A. Grado di controllo esercitato dallo Stato (2) 1. L'attività di riconversione è stata svolta per ordine dei pubblici poteri? 2. Degli organi giuridici della società di riconversione fanno parte persone designate dallo Stato? (3) 3. Esistono organi specifici di controllo (controllore di Stato, commissario governativo)? (4) 4. Le attività di riconversione erano previste nei contratti programmatici stipulati tra i pubblici poteri ed i gruppi in questione? 5. Si è fatto ricorso alla società di riconversione per operazioni di riconversione all'esterno del gruppo? (5) 6. Lo Stato ha esercitato un controllo sulla società con altri mezzi? (6) B. Fondi pubblici 1. Finanziamenti od altri mezzi finanziari concessi dai pubblici poteri al gruppo in questione nell'anno n. (7) 2. Una parte dell'importo indicato al punto precedente era specificatamente destinata alla riconversione? (8) 3. Al gruppo è stato concesso un finanziamento specifico per la riconversione? (9) 4. Rapporto tra le spese destinate alla riconversione e la capacità d'autofinanziamento del gruppo. C. Attività di riconversione 1. Natura delle attività di riconversione svolte (10) 2. Fondi destinati alla riconversione (11) 3. Equivalente sovvenzione di tali fondi (12) 4. Perdite di posti di lavoro verificatesi e previste per i siti in questione (13). Note: (1) Per ogni gruppo va compilata una scheda. (2) Il termine « Stato » va inteso conformemente alla giurisprudenza della Corte riguardante gli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE. (3) In caso di risposta positiva indicarne il numero assoluto e quello relativo nonché la funzione. (4) Vedi nota (3). (5) In caso di risposta positiva indicare quali e a quali condizioni. (6) Per esempio mettendo a disposizione personale comandato, ecc. (7) Si tratta dei mezzi finanziari globalmente erogati al gruppo dallo Stato e non di quelli connessi alle attività di riconversione. (8) Rispondere affermativamente se dai contatti tra lo Stato ed il gruppo, dai dibattiti parlamentari o da altre fonti risulta che i mezzi finanziari complessivamente erogati comprendono una quota specificamente destinata alla riconversione. In tal caso indicarne l'importo. (9) Rispondere affermativamente se al gruppo sono stati erogati a fini di riconversione importi non indicati al punto B.1 [nota (7)]. (10) Va indicata la natura degli interventi (prestiti, sovvenzioni, ecc.) nonché le condizioni cui sottostanno. (11) Vanno indicati in questa sede i mezzi finanziari destinati alla riconversione nell'anno n nonché il totale aggregato delle spese effettuate dall'inizio dell'attività di riconversione (indicare la data) sino all'anno n compreso. (12) I mezzi finanziari vanno tradotti in equivalente sovvenzione. Va parimenti indicato il totale aggregato definito alla nota (11). (13) Tra le perdite di posti di lavoro è opportuno distinguere: - quelle compensate da trasferimenti all'interno del gruppo, - quelle che hanno dato luogo a provvedimenti di natura sociale (ad esempio prepensionamenti). Va parimenti indicato un totale aggregato conforme alle indicazioni della nota (11).