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Document 31992D0216

92/216/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio

GU L 104 del 22.4.1992, p. 77–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/216/oj

31992D0216

92/216/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 22/04/1992 pag. 0077 - 0077
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0235
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0235


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1992 relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio (92/216/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che ciascuno Stato membro è tenuto ad informare la Commissione in merito all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 90/428/CEE, nonché a comunicare alla Commissione e agli Stati membri i criteri utilizzati per la distribuzione dei fondi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della medesima;

considerando che, nell'ambito delle modalità d'applicazione dell'articolo 4 della direttiva 90/428/CEE, è opportuno, in un primo tempo, che ciascuno Stato membro designi un'autorità coordinatrice incaricata di raccogliere i dati necessari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro designa un'autorità coordinatrice incaricata di raccogliere i dati relativi:

- ai concorsi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 90/428/CEE, organizzati sul suo territorio;

- ai criteri adottati per la distribuzione dei fondi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, terzo comma della direttiva 90/428/CEE.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità coordinatrice designata conformemente al paragrafo 1. Sulla base di questa comunicazione, la Commissione redige un elenco delle autorità coordinatrici e provvede alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie n. C.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 60.

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