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Document 31992D0216
92/216/EEC: Commission Decision of 26 March 1992 on the collection of data concerning competitions for equidae as referred to in Article 4 (2) of Council Directive 90/428/EEC
92/216/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio
92/216/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio
GU L 104 del 22.4.1992, p. 77–77
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implementation | 31990L0428 | attuazione | articolo 4.2 | 30/03/1992 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32004D0158 | sostituzione | articolo 1.2 | 16/02/2004 | |
Modified by | 32010D0256 | sostituzione | articolo 1.2 | 01/05/2010 |
92/216/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 22/04/1992 pag. 0077 - 0077
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0235
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0235
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1992 relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio (92/216/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando che ciascuno Stato membro è tenuto ad informare la Commissione in merito all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 90/428/CEE, nonché a comunicare alla Commissione e agli Stati membri i criteri utilizzati per la distribuzione dei fondi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della medesima; considerando che, nell'ambito delle modalità d'applicazione dell'articolo 4 della direttiva 90/428/CEE, è opportuno, in un primo tempo, che ciascuno Stato membro designi un'autorità coordinatrice incaricata di raccogliere i dati necessari; considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Ogni Stato membro designa un'autorità coordinatrice incaricata di raccogliere i dati relativi: - ai concorsi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 90/428/CEE, organizzati sul suo territorio; - ai criteri adottati per la distribuzione dei fondi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, terzo comma della direttiva 90/428/CEE. 2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità coordinatrice designata conformemente al paragrafo 1. Sulla base di questa comunicazione, la Commissione redige un elenco delle autorità coordinatrici e provvede alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie n. C. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 60.