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Document 31992D0119

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1992 relativa alla proroga del periodo in cui sono permesse in Germania restrizioni alla commercializzazione per quanto riguarda le sementi di una varietà di loglio perenne (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (92/119/CEE)

GU L 44 del 20.2.1992, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/119/oj

31992D0119

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1992 relativa alla proroga del periodo in cui sono permesse in Germania restrizioni alla commercializzazione per quanto riguarda le sementi di una varietà di loglio perenne (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (92/119/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 044 del 20/02/1992 pag. 0041 - 0041


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1992 relativa alla proroga del periodo in cui sono permesse in Germania restrizioni alla commercializzazione per quanto riguarda le sementi di una varietà di loglio perenne (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (92/119/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

vista la domanda presentata dalla Germania,

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi e i materiali di moltiplicazione di varietà delle specie di piante agricole ufficialmente ammesse nel 1989 in uno o più Stati membri, che rispondono ai requisiti della direttiva, a partire dal 31 dicembre 1991 non sono più soggetti a restrizioni alla commercializzazione in ordine alla varietà nella Comunità;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE, qualora sussistano i presupposti di cui al paragrafo 3 dell'articolo 15, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a vietare la commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione di talune varietà;

considerando inoltre che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 7 della direttiva 70/457/CEE, il periodo che scade il 31 dicembre 1991 può essere prorogato, prima della scadenza, in presenza di fondati motivi;

considerando che la Germania ha chiesto un'autorizzazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE per quanto riguarda la varietà « Lieselotte » di loglio perenne (Lolium perenne L.);

considerando che non è possibile portare a termine, entro il 31 dicembre 1991, l'esame della domanda presentata dalla Germania per quanto riguarda la varietà Lieselotte di loglio perenne;

considerando che, per permettere di completare l'esame delle domande relative a tale varietà, è opportuno prorogare il periodo di cui sopra, in Germania, a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, primo comma della direttiva in esame;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda la Germania, dal 31 dicembre 1991 al 31 marzo 1992 in ordine alla varietà Lieselotte (Lolium perenne L.).

Articolo 2

La Germania comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la data a partire dalla quale si avvale dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 e le relative modalità.

Articolo 3

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

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