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Document 31991R3836

    Regolamento (CEE) n. 3836/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diidrostreptomicina originaria della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

    GU L 362 del 31.12.1991, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3836/oj

    31991R3836

    Regolamento (CEE) n. 3836/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diidrostreptomicina originaria della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

    Gazzetta ufficiale n. L 362 del 31/12/1991 pag. 0001 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0031
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0031


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3836/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diidrostreptomicina originaria della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 2054/91 (2) (in seguito denominato « il regolamento provvisorio ») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidrostreptomicina (in seguito denominata « DHS ») originaria della Repubblica popolare cinese. Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3090/91 (3), ha prorogato tale dazio per un periodo massimo di due mesi.

    (2) La Commissione non ha istituito misure nei confronti del Giappone, poiché è stato accertato che le importazioni giapponesi oggetto di dumping non hanno provocato pregiudizio all'industria comunitaria. La procedura relativa al Giappone è stata pertanto chiusa con una decisione della Commissione.

    B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

    (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, gli esportatori cinesi e i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Le parti hanno inoltre presentato osservazioni scritte per comunicare il loro punto di vista sulle risultanze.

    (4) Le osservazioni presentate dalle parti per iscritto e oralmente sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state opportunamente modificate per tener conto di tali elementi.

    (5) A causa della complessità della procedura e in particolare dell'esigenza di verificare accuratamente i dati e le numerose argomentazioni presentate, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in seguito denominato « regolamento di base »).

    C. DUMPING

    a) Valore normale

    (6) Ai fini delle risultanze definitive, il valore normale, in linea di massima, è stato stabilito con gli stessi metodi utilizzati per le risultanze provvisorie.

    (7) Come risulta dai punti da 10 a 15 del regolamento provvisorio, il valore normale relativo agli esportatori cinesi è stato determinato in base al valore normale costruito in Giappone.

    (8) Al di fuori della Comunità, la DHS è prodotta unicamente in due paesi, ovvero nella Repubblica popolare cinese e in Giappone, dove esiste una situazione di mercato particolare. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, il valore normale deve essere determinato in maniera appropriata ed equa in base ai prezzi oppure al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, aggiungendo al costo di produzione un ragionevole margine di profitto. Come risulta dai punti da 11 a 15 del regolamento provvisorio, i prezzi vigenti in Giappone non potevano essere equamente confrontati con i prezzi all'esportazione degli esportatori cinesi. Il valore normale è stato quindi costruito in base ai costi di produzione in Giappone, ai quali è stato aggiunto un ragionevole margine di profitto. Il risultato è stato opportunamente adeguato per tener conto del fatto che una delle materie prime proveniva dalla Repubblica popolare cinese e che, se fosse stato utilizzato il prezzo di costo corrispondente, sarebbero state reintrodotte le distorsioni che l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base intendeva eliminare.

    Poiché Rhône Poulenc è l'unico altro produttore noto di DHS, sono stati utilizzati i costi, escluse le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti, da essa sostenuti per la materia prima in questione, dato che sul mercato mondiale non esiste un prezzo corrispondente da utilizzare come alternativa. Il valore normale costruito per il Giappone è stato pertanto adeguato per tener conto della differenza tra il costo di produzione della materia prima sostenuto dall'unico produttore noto in un paese ad economia di mercato e il prezzo di costo della materia prima di origine cinese acquistata dal produttore giapponese.

    (9) Gli esportatori cinesi hanno contestato tale metodo, sostenendo che la Commissione ha confuso diversi metodi di determinazione del valore normale definiti nell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. La Commissione non può accettare tale argomentazione. Il metodo utilizzato è in completa armonia col secondo comma dall'articolo 2, paragrafo 5, in quanto il valore normale è stato adeguato col metodo sopra descritto per renderlo appropriato ed equo come richiesto dall'articolo citato. Il fatto, quindi, che l'adeguamento sia stato effettuato in riferimento al costo della materia prima nella Comunità non significa che la Commissione abbia confuso diversi metodi.

    (10) Per quanto riguarda il margine di profitto occorre ricordare che, data la posizione dominante di cui fruisce il produttore giapponese sul mercato interno, il margine di profitto accertato era eccezionale e pertanto non poteva essere inserito nel calcolo del valore normale relativo agli esportatori cinesi. A tal fine è stato utilizzato un margine di profitto del 5 %, come avevano chiesto gli esportatori cinesi, che è stato considerato equo per un prodotto farmaceutico maturo utilizzato nel settore agricolo.

    Il Consiglio conferma tali risultanze e conclusioni della Commissione, nonché le risultanze di cui ai punti da 9 a 15 del regolamento provvisorio.

    b) Prezzo all'esportazione

    (11) Il prezzo all'esportazione della DHS di origine cinese è stato determinato con il metodo di cui al punto 16 del regolamento provvisorio. Poiché le parti non hanno fatto alcuna osservazione a questo proposito, il Consiglio conferma le risultanze della Commissione.

    c) Confronto

    (12) Il confronto tra valore normale e prezzi all'esportazione è stato effettuato prendendo in considerazione le singole transazioni a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali le differenze in termini di caratteristiche fisiche e spese di vendita. La Commissione ha esaminato la richiesta di adeguamento presentata dagli esportatori cinesi e ha stabilito che una diminuzione del 9 % del valore normale era giustificata alla luce delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in particolare della minore efficacia della DHS di produzione cinese.

    (13) Gli esportatori cinesi hanno affermato inoltre che le differenze relative al processo di lavorazione della DHS prodotta in Cina e in Giappone giustificavano un ulteriore adeguamento. Poiché tuttavia gli esportatori non hanno presentato elementi di prova sostanziali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, lettera b) del regolamento di base, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

    (14) Gli esportatori cinesi hanno inoltre sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto di altri fattori di adeguamento, quali le differenze in termini di utilizzazione finale e di percezione che i consumatori hanno del prodotto, a causa della minore efficacia e della colorazione della DHS di origine cinese.

    Tali differenze sono già state prese in considerazione nell'adeguamento del 9 %, in quanto conseguenze della minore efficacia del prodotto. La Commissione ha quindi concluso che tali richieste non erano giustificate e il Consiglio ha confermato tale conclusione.

    d) Margini di dumping

    (15) Dall'esame definitivo dei fatti è emerso che le esportazioni di DHS originaria della Cina erano oggetto di dumping. Il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. La Commissione ha tenuto conto del fatto che gli esportatori cinesi sono controllati e rappresentati da un'unica organizzazione statale, che può anche influenzare i prezzi all'esportazione. Nei confronti degli esportatori cinesi che hanno collaborato è stato quindi determinato un margine di dumping uniforme.

    (16) I due esportatori cinesi che hanno collaborato hanno tuttavia sostenuto di aver operato in modo indipendente e hanno chiesto che nei loro confronti fossero determinati margini di dumping individuali. A questo proposto la Commissione ha rilevato che gli esportatori cinesi erano rappresentati da un'unica Camera di Commercio, per conto della quale sono state presentate argomentazioni e considerazioni identiche, senza alcun elemento che potesse distinguere i due esportatori, fatta eccezione per le differenze di efficacia della DHS. Gli esportatori non hanno inoltre potuto dimostrare di aver fruito di un ampio margine di indipendenza, di non essere controllati dallo Stato sul piano commerciale, particolarmente riguardo alla determinazione dei prezzi all'esportazione e di aver la possibilità di trasferire qualsiasi percentuale degli utili al di fuori della Cina. La richiesta degli esportatori è stata pertanto respinta.

    (17) Per quanto riguarda le altre esportazioni cinesi nella Comunità, dall'analisi dei dati Eurostat relativi alle importazioni di DHS e dal confronto con i volumi delle esportazioni dichiarati dalle imprese cinesi che hanno collaborato risulta che molto probabilmente altri produttori cinesi hanno esportato nella Comunità DHS avente un grado di purezza simile a quello del prodotto giapponese.

    Poiché nei confronti di tali esportatori non erano noti elementi specifici, il margine di dumping è stato calcolato in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. Nell'ipotesi che tali esportatori esportassero DHS di qualità superiore, non sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di differenze in termini di efficacia. È stato quindi considerato opportuno che il margine di dumping calcolato per tutti gli altri esportatori della Repubblica popolare cinese non tenesse conto degli adeguamenti richiesti dagli esportatori cinesi che hanno collaborato.

    I margini di dumping così accertati, espressi in percentuale dei prezzi cif frontiera comunitaria, sono i seguenti:

    Long March Pharmaceutical Plant,

    Sichuan: 37,46 %

    Shanghai Fourth Pharmaceutical

    Plant: 37,46 %

    tutti gli altri esportatori cinesi: 50,65 %.

    Tali margini corrispondono a 14,9 ecu per kg di DHS di base per la Long March Pharmaceutical Plant e la Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant ed a 20,16 ecu per tutti gli altri esportatori cinesi. Il Consiglio conferma tali risultanze.

    D. PREGIUDIZIO

    (18) Nelle risultanze provvisorie la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria aveva subito un pregiudizio sostanziale. Nel corso dell'inchiesta è emerso che l'indice di utilizzazione degli impianti non aveva subito la flessione indicata nel regolamento provvisorio, ma che era sceso da 100 nel 1985 a 84 nel periodo dell'inchiesta. Tutti gli altri elementi del pregiudizio sono rimasti invariati, anche dopo le argomentazioni delle parti interessate.

    (19) Alla luce di quanto precede e per i motivi delineati nei punti da 21 a 26 del regolamento provvisorio, il Consiglio conferma che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale.

    E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    (20) Nei punti da 29 a 34 del regolamento provvisorio, la Commissione ha accertato che l'incremento del volume delle importazioni di DHS originaria della Repubblica popolare cinese, effettuate a prezzi bassi e nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, ha coinciso con la riduzione del margine di profitto, il calo della quota di mercato e l'erosione dei prezzi dell'industria comunitaria. A questo proposito gli esportatori cinesi stessi hanno affermato che il mercato della DHS è estremamente sensibile al prezzo. È quindi evidente che i prezzi più bassi applicati dagli esportatori cinesi hanno contribuito in misura determinante al riallineamento delle quote di mercato degli esportatori cinesi e dell'industria comunitaria, nonché all'erosione dei prezzi e alle perdite subite dall'industria comunitaria.

    (21) È stato inoltre accertato che le vendite di DHS nella Comunità da parte degli esportatori giapponesi sono nettamente diminuite e che sono state effettuate a prezzi non inferiori a quelli dell'industria comunitaria. È stato pertanto concluso che tali esportazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Per quanto riguarda altri fattori che hanno inciso sulla situazione dell'industria comunitaria, il Consiglio riconosce che negli ultimi anni la domanda del prodotto è diminuita. Tale fattore non è stato tuttavia addebitato al pregiudizio provocato dagli esportatori cinesi. La Commissione ritiene inoltre che il sensibile aumento delle importazioni in dumping dalla Cina, effettuate a prezzi molto bassi in un mercato caratterizzato dalla contrazione della domanda, abbia contribuito ad aggravare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping.

    (22) Per i motivi suddetti e per quelli enunciati nei punti da 29 a 34 del regolamento provvisorio, il Consiglio conferma che le importazioni in dumping di DHS originaria della Cina, considerate isolatamente, hanno provocato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

    F. DAZIO

    (23) Per quanto riguarda il dazio, la Commissione ha ricalcolato l'importo necessario per eliminare il pregiudizio con il metodo illustrato nei punti 35 e 36 del regolamento provvisorio. In considerazione dei bassi prezzi della DHS di origine cinese nella Comunità e alle gravi perdite subite dall'industria comunitaria, la differenza tra i prezzi dei prodotti cinesi e un prezzo che consenta all'industria comunitaria di ottenere sufficienti utili sulle vendite in base ad un volume di vendite adeguato rimane nettamente superiore ai margini di dumping ora calcolati. Pertanto, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, i dazi definitivi dovrebbero corrispondere ai margini di dumping, in quanto soltanto questi ultimi sarebbero sufficienti per eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping.

    (24) La Commissione ritiene inoltre che la struttura di un'economia controllata dallo Stato offra agli esportatori cinesi un margine di manovra considerevole per ridurre ulteriormente i prezzi all'esportazione. Tale preoccupazione della Commissione è stata confermata dalla rilevante sottoquotazione dei prezzi nel corso delle transazioni relative alle esportazioni cinesi. In tali circostanze un importo fisso del dazio o un dazio ad valorem non sarebbe, per sé stesso, sufficiente ad eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping. Si ritiene pertanto necessario stabilire un prezzo minimo per prevenire un ulteriore pregiudizio dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive.

    (25) La Commissione ha dovuto inoltre tenere conto del fatto che l'incremento dei prezzi all'esportazione dei prodotti cinesi può essere provocato anche da altri fattori e non soltanto dall'eliminazione delle pratiche di dumping. Dato che per la produzione di DHS sono necessari grandi quantitativi di energia, eventuali variazioni dei costi dell'energia possono provocare l'incremento delle spese generali e quindi l'aumento dei prezzi all'esportazione. Tale incremento non implicherebbe tuttavia necessariamente la diminuzione del margine di dumping relativo agli esportatori cinesi, in quanto il valore normale potrebbe aumentare di un importo corrispondente.

    Si ritiene pertanto opportuno che in tali circostanze il dazio sia in forma di un importo fisso per chilogrammo di DHS importato. Gli importi fissi sono rispettivamente di 14,9 ecu per kg di DHS di base per gli esportatori che hanno collaborato e di 20,16 ecu per kg per gli altri esportatori cinesi. Data la possibilità di assorbimento del dazio nel mercato in questione, l'imposizione di un prezzo minimo deve quindi essere combinata all'istituzione di un dazio fisso.

    (26) La combinazione delle due forme del dazio è necessaria per eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping e per prevenire un ulteriore pregiudizio. La Commissione è nondimeno disposta ad esaminare, a tempo debito, eventuali domande di restituzione o di riesame da parte degli importatori o degli esportatori cinesi, qualora cambiamenti di prezzi all'esportazione dovessero diminuire i margini di dumping effettivi oppure qualora, per ogni altro motivo, un cambio di circostanze dovesse essere considerato una sufficiente giustificazione.

    (27) L'industria comunitaria ha chiesto di istituire un dazio antidumping definitivo con effetto retroattivo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), punto ii) del regolamento di base. Dato che non sono stati presentati elementi di prova in merito all'esistenza delle condizioni fissate in tale disposizione, la richiesta è stata respinta.

    (28) Il Consiglio conferma le osservazioni precedenti e le conclusioni esposte nei punti da 23 a 27 del presente regolamento.

    G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (29) Le parti non hanno presentato alla Commissione nuovi fatti o argomentazioni in merito all'interesse della Comunità. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei punti da 40 a 46 del regolamento provvisorio, secondo le quali nell'interesse della Comunità è opportuno eliminare, con l'istituzione di misure antidumping, il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping degli esportatori cinesi, per evitare l'ulteriore declino dell'industria comunitaria.

    H. IMPEGNO

    (30) È stato offerto un impegno sui prezzi per conto dei due produttori cinesi. Il livello dei prezzi proposto non era tuttavia sufficiente per eliminare il margine di dumping stabilito e il conseguente pregiudizio e quindi non era conforme alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. La Commissione ha pertanto concluso che l'impegno non era accettabile e ha comunicato agli esportatori interessati la decisione presa e la relativa motivazione.

    I. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

    (31) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene che gli importi riscossi a titolo di dazi antidumping provvisori debbano essere riscossi definitivamente sino all'importo del dazio definitivo istituito. Per le importazioni dei prodotti della Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant e della Long March Pharmaceutical Plant, Sichuan l'importo in questione è pari al 37,4 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento. Nei confronti di tutti gli altri esportatori cinesi si applica un'aliquota ad valorem del 47,6 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diidrostreptomicina di cui al codice NC 2941 20 10, originaria della Repubblica popolare cinese.

    2. L'importo del dazio è pari a 20,16 ecu per chilogrammo di DHS di base oppure alla differenza tra il prezzo cif e 58,4 ecu per chilogrammo di DHS di base, qualora quest'ultimo importo sia superiore (codice addizionale Taric 8604).

    Per gli esportatori Long March Pharmaceutical Plant, Sichuan e Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant (codice addizionale Taric 8603), il dazio è pari a 14,9 ecu per chilogrammo di DHS di base oppure, qualora quest'ultimo importo sia superiore, alla differenza tra il prezzo cif e 53,16 ecu per chilogrammo di DHS di base.

    3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi riscossi o garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio conformemente al regolamento (CEE) n. 2054/91 sono riscossi definitivamente sino agli importi derivanti dall'applicazione del dazio definitivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Gli importi dei dazi provvisori da riscuotere definitivamente sono tuttavia limitati come segue:

    - per la Long March Pharmaceutical Plant, Sichuan e la Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant si applica un'aliquota del dazio ad valorem del 37,4 %, subordinatamente all'importo massimo del dazio definitivo istituito all'articolo 1, paragrafo 2 per le importazioni corrispondenti, e

    - per tutti gli altri esportatori cinesi, si applica un'aliquota del dazio ad valorem del 47,6 %, subordinatamente all'importo massimo del dazio definitivo istituito all'articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. DANKERT

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 293 del 24. 10. 1991, pag. 1.

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