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Document 31991R3778

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3778/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell' industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1992

    GU L 356 del 24.12.1991, p. 46–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992; abrogato da 392R3833

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3778/oj

    31991R3778

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3778/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell' industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1992 -

    Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0046 - 0053


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3778/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1992

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4),

    visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie per l'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (5), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha previsto lo smantellamento degli elementi di protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso nell'arco di dieci anni, a partire del 1o gennaio 1991, per quanto attiene agli elementi applicabili in Portogallo negli scambi intracomunitari; che tuttavia, per il settore del riso, appare indicato continuare lo smantellamento disposto dall'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione;

    considerando che gli importi di base da prendere in considerazione per lo smantellamento o il ravvicinamento sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (7), ovvero quelli figuranti nell'allegato XXIV dell'atto di adesione;

    considerando che ex articolo 287 dell'atto d'adesione, il divario tra gli elementi fissi applicati in Portogallo nel corso della prima tappa dell'adesione e quelli che entrano nel calcolo dell'onere all'importazione nella Comunità applicato ai prodotti provenienti dai paesi terzi è portato, il 1o gennaio 1992, al 66,46 % del divario esistente; che occorre tener conto di questo nuovo divario nella determinazione degli elementi fissi applicabili in Portogallo;

    considerando inoltre che gli elementi fissi costituiscono un onere all'importazione che fa parte del prelievo all'importazione; che a decorrere dal 1o gennaio 1991 il prelievo applicabile nella Comunità si applica anche in Portogallo; che, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 287 dell'atto di adesione, è opportuno stabilire il divario residuo tra gli elementi fissi applicabili in Portogallo e quelli applicabili nella Comunità, divario che va ad aggiungersi al prelievo applicabile in Portogallo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

    considerando, tuttavia, che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (8) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 (9), e il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo all'importazione di riso della varietà Basmati aromativa a grani lunghi di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 (11), si applicano alle importazioni in Portogallo dei prodotti da essi contemplati;

    considerando che è opportuno disporre di una tabella completa degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione;

    considerando che il presente regolamento comporta l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa per il 1991 gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo (12);

    considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Lo smantellamento degli elementi fissi di cui all'articolo 273 dell'atto d'adesione, destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, si effettua:

    - per i prodotti derivati dai cereali, in dieci tappe uguali del 10 % o più, se necessario, per garantire che la protezione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri non superi quella applicabile agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi;

    - per i prodotti derivati dal riso, conformemente all'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione.

    Articolo 2

    1. All'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 in provenienza da altri Stati membri, viene riscosso un elemento, destinato a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, il cui importo è stabilito nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento.

    2. Fatto salvo il disposto degli articoli 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 715/90, nonché del regolamento (CEE) n. 3877/86, il prelievo applicato all'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato XXIV dell'atto di adesione è maggiorato dell'importo indicato nella colonna 4 dell'allegato del presente regolamento.

    3. Gli importi stabiliti nell'allegato si applicano dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992.

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 3808/90 è abrogato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (7) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (8) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (9) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1. (10) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1. (11) GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1. (12) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

    ALLEGATO

    ELEMENTI FISSI APPLICATI IN PORTOGALLO NEL 1992

    (in ECU/t)

    Codice NC Designazione delle merci Elementi fissi applicabili in Portogallo Importo da aggiungere al prelievo in Portogallo (1) (2) (3) (4) 0714 Radici di manioca, di arrow-root o di salep, topinambours, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: 0714 10 Radici di manioca: 2,42 - 0714 10 10 Pellets ottenuti a partire da farine e semolini altri: 0714 10 91 dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi - - 0714 10 99 altri 2,42 - 0714 90 altri: Radici di arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: 0714 90 11 dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi - - 0714 90 19 altri 2,42 - 1006 30 Riso semimbianchito, anche lucidato e brillato: Riso semimbianchito: stufato: 1006 30 21 a grani tondi 18,65 9,96 1006 30 23 a grani medi 18,65 10,01 a grani lunghi: 1006 30 25 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 18,65 10,01 1006 30 27 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 18,65 10,01 altri: 1006 30 42 a grani tondi 18,65 9,96 1006 30 44 a grani medi 18,65 10,01 a grani lunghi: 1006 30 46 con un rapporto lunghezza/larghezza a 2 e inferiore a 3 18,65 10,01 1006 30 48 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 18,65 10,01 Riso imbianchito: stufato: 1006 30 61 a grani tondi 19,98 10,72 1006 30 63 a grani medi 19,98 10,72 a grani lunghi: 1006 30 65 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 19,98 10,72 1006 30 67 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superior a 3 19,98 10,72 altri: 1006 30 92 a grani tondi 19,98 10,72 1006 30 94 a grani medi 19,98 10,72 a grani lunghi: 1006 30 96 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 inferiore a 3 19,98 10,72 1006 30 98 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 19,98 10,72

    (in ECU/t)

    (1) (2) (3) (4) 1101 00 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato (1) 24,00 4,88 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato (1): 1102 10 00 Farina di segala 24,00 4,88 1102 20 Farina di granturco: 1102 20 10 avente tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 % 4,83 - 1102 20 90 altre 2,42 - 1102 30 00 Farina di riso 2,01 1,00 1102 90 altre: 1102 90 10 di orzo 4,83 - 1102 90 30 di avena 4,83 - 1102 90 90 altre 2,42 - 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali (1): Semole e semolini: 1103 11 di frumento (grano): 1103 11 10 di frumento (grano) duro 24,00 4,88 1103 11 90 di frumento (grano) tenero e di spelta 25,60 6,21 1103 12 00 di avena 4,83 - 1103 13 di granturco: aventi tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 %: 1103 13 11 destinati all'industria della birra 4,83 - 1103 13 19 altri 4,83 - 1103 13 90 altri 2,42 - 1103 14 00 di riso 2,01 - 1103 19 di altri cereali: 1103 19 10 di segala 4,83 - 1103 19 30 di orzo 4,83 - 1103 19 90 altri 2,42 - Agglomerati in forma di pellets: 1103 21 00 di frumento (grano) 4,83 - 1103 29 di altri cereali: 1103 29 10 di segala 4,83 - 1103 29 20 di orzo 4,83 - 1103 29 30 di avena 4,83 - 1103 29 40 di mais 4,83 - 1103 29 50 di riso 2,01 - 1103 29 90 altri 2,42 - 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1): Cereali schiacciati o in fiocchi: 1104 11 di orzo: 1104 11 10 cereali schiacciati 2,42 - 1104 11 90 fiocchi 4,83 - 1104 12 di avena: 1104 12 10 Cereali schiacciati 2,42 - 1104 12 90 fiocchi 4,83 - 1104 19 altri cereali: 1104 19 10 di frumento (grano) 4,83 - 1104 19 30 di segala 4,83 - 1104 19 50 di mais 4,83 - altri: 1104 19 91 Fiocchi di riso 4,02 - 1104 19 99 altri 4,83 - altri cereali lavorati (per esempio: mondati, pelati, tagliati o spezzati): 1104 21 di orzo: 1104 21 10 mondati (decorticati o pilati) 2,42 - 1104 21 30 mondati e tagliati o spezzati (detti « Gruetze » o « grutten »") 2,42 - 1104 21 50 perlati 4,83 - 1104 21 90 soltanto spezzati 2,42 - 1104 22 di avena 1104 22 10 mondati (decorticati o pilati) 2,42 - 1104 22 30 mondati e tagliati (detti « Gruetze » o « grutten ») 2,42 - 1104 22 50 perlati 2,42 - 1104 22 90 soltanto spezzati 2,42 - 1104 23 di granoturco: 1104 23 10 mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati 2,42 - 1104 23 30 perlati 2,42 - 1104 23 90 soltanto spezzati 2,42 - 1104 29 di altri cereali: mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzazi: 1104 29 11 di frumento (grano) 2,42 - 1104 29 15 di segala 2,42 - 1104 29 19 altri 2,42 - perlati: 1104 29 31 di frumento (grano) 2,42 - 1104 29 35 di segala 2,42 - 1104 29 39 altri 2,42 - soltanto spezzati: 1104 29 91 di frumento (grano) 2,42 - 1104 29 95 di segala 2,42 - 1104 29 99 altri 2,42 - 1104 30 Germi, di cereali, interi, schiacciati o macinati: 1104 30 10 di frumento (grano) 4,83 - 1104 30 90 altri 4,83 - 1106 Farine e semolini dei legumi da granella secchi, della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri del capitolo 8: 1106 20 Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714: 1106 20 10 denaturati 2,42 - altri: 1106 20 91 destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola 16,44 - 1106 20 99 altri 16,44 - 1107 Malto, anche torrefatto: 1107 10 non torrefatto: di frumento (grano): 1107 10 11 presentato in forma di farina 17,60 7,41 1107 10 19 altro 17,60 7,41 altro: 1107 10 91 presentato in forma di farina 17,60 7,41 1107 10 99 altro 17,60 7,41 1107 20 00 torrefatto 16,00 6,07

    (in ECU/t)

    (1) (2) (3) (4) 1108 Amidi e fecole; inulina: Amidi e fecole: 1108 11 00 Amido di frumento (grano) 16,44 - 1108 12 00 Amido di granturco 16,44 - 1108 13 00 Fecola di patate 16,44 - 1108 14 00 Fecola di manioca 16,44 - 1108 19 altri amidi e fecole: 1108 19 10 Amidi di riso 20,53 - 1108 19 90 altri 16,44 - 1109 00 00 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 145,07 - 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: 1702 30 Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio: altri: altri: 1702 30 91 in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 82,40 4,18 1702 30 99 altri 72,00 15,66 1702 40 Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso il fruttosio: 1702 40 90 altri 72,00 15,66 1702 90 altri, compreso lo zucchero invertito 1702 90 50 Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina 72,00 15,66 Zuccheri e melassi, caramellati: altri: 1702 90 75 in polvere, anche agglomerati 82,40 4,18 1702 90 79 altri 72,00 15,66 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: 2106 90 altri: sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: altri: 2106 90 55 di glucosio o di maltodestrina 66,40 11,00 2302 Crusche, setacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: 2302 10 di granturco: 2302 10 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 % 4,80 - 2302 10 90 altri 4,80 - 2302 20 di riso: 2302 20 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 % 4,80 - 2302 20 90 altri 4,80 - 2302 30 di frumento: 2302 30 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % 2302 30 90 altri 4,80 - 2302 40 altri cereali: 4,80 - 2302 40 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotti che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % 4,80 - 2302 40 90 altri 4,80 - 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione di zucchero avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: 2303 10 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: 2303 10 11 superiore al 40 % in peso 145,07 - 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 2303 10 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 %: 8,70 - 2309 10 11 non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 10 13 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %: 2309 10 31 non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 10 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 %: 2309 10 51 non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi, tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 10 53 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - 2309 90 altri: altri: contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 % 2309 90 31 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caesari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 90 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - aventi tenore, in peso, di amido o fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %: 2309 90 41 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 90 43 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %: 2309 90 51 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 90 53 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 -

    (1) Ai fini della distinzione fra i prodotti della sottovoce 1101 00 00 e delle voci 1102, 1103 e 1104 della nomenclatura combinata, da un lato, e quelli delle sottovoci da 2302 10 a 2302 40, dall'altro, si considera che rientrino nella sottovoce 1101 00 00 e nelle voci 1102, 1103 e 1104 i prodotti aventi simultaneamente:

    - un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore al 45 % (in peso) sulla materia secca;

    - un tenore di ceneri (in peso) sulla materia secca (detratte le materie minerali che ci fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento o la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

    I germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o macinati rientrano in ogni caso nella sottovoce 1101 00 00 e nella voce 1102 della nomenclatura combinata.

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