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Document 31991R3778
Commission Regulation (EEC) No 3778/91 of 18 December 1991 determining the rate at which the components intended to ensure protection of cereals and rice processing in Portugal are to be dismantled and fixing the amount thereof for 1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 3778/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell' industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 3778/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell' industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1992
GU L 356 del 24.12.1991, p. 46–53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992; abrogato da 392R3833
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31990R3808 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31992R3833 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 3778/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell' industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1992 -
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0046 - 0053
REGOLAMENTO (CEE) N. 3778/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1992 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4), visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie per l'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (5), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha previsto lo smantellamento degli elementi di protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso nell'arco di dieci anni, a partire del 1o gennaio 1991, per quanto attiene agli elementi applicabili in Portogallo negli scambi intracomunitari; che tuttavia, per il settore del riso, appare indicato continuare lo smantellamento disposto dall'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione; considerando che gli importi di base da prendere in considerazione per lo smantellamento o il ravvicinamento sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (7), ovvero quelli figuranti nell'allegato XXIV dell'atto di adesione; considerando che ex articolo 287 dell'atto d'adesione, il divario tra gli elementi fissi applicati in Portogallo nel corso della prima tappa dell'adesione e quelli che entrano nel calcolo dell'onere all'importazione nella Comunità applicato ai prodotti provenienti dai paesi terzi è portato, il 1o gennaio 1992, al 66,46 % del divario esistente; che occorre tener conto di questo nuovo divario nella determinazione degli elementi fissi applicabili in Portogallo; considerando inoltre che gli elementi fissi costituiscono un onere all'importazione che fa parte del prelievo all'importazione; che a decorrere dal 1o gennaio 1991 il prelievo applicabile nella Comunità si applica anche in Portogallo; che, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 287 dell'atto di adesione, è opportuno stabilire il divario residuo tra gli elementi fissi applicabili in Portogallo e quelli applicabili nella Comunità, divario che va ad aggiungersi al prelievo applicabile in Portogallo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; considerando, tuttavia, che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (8) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 (9), e il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo all'importazione di riso della varietà Basmati aromativa a grani lunghi di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 (11), si applicano alle importazioni in Portogallo dei prodotti da essi contemplati; considerando che è opportuno disporre di una tabella completa degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione; considerando che il presente regolamento comporta l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa per il 1991 gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo (12); considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Lo smantellamento degli elementi fissi di cui all'articolo 273 dell'atto d'adesione, destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, si effettua: - per i prodotti derivati dai cereali, in dieci tappe uguali del 10 % o più, se necessario, per garantire che la protezione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri non superi quella applicabile agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi; - per i prodotti derivati dal riso, conformemente all'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione. Articolo 2 1. All'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 in provenienza da altri Stati membri, viene riscosso un elemento, destinato a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, il cui importo è stabilito nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento. 2. Fatto salvo il disposto degli articoli 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 715/90, nonché del regolamento (CEE) n. 3877/86, il prelievo applicato all'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato XXIV dell'atto di adesione è maggiorato dell'importo indicato nella colonna 4 dell'allegato del presente regolamento. 3. Gli importi stabiliti nell'allegato si applicano dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992. Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 3808/90 è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (7) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (8) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (9) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1. (10) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1. (11) GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1. (12) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1. ALLEGATO ELEMENTI FISSI APPLICATI IN PORTOGALLO NEL 1992 (in ECU/t) Codice NC Designazione delle merci Elementi fissi applicabili in Portogallo Importo da aggiungere al prelievo in Portogallo (1) (2) (3) (4) 0714 Radici di manioca, di arrow-root o di salep, topinambours, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: 0714 10 Radici di manioca: 2,42 - 0714 10 10 Pellets ottenuti a partire da farine e semolini altri: 0714 10 91 dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi - - 0714 10 99 altri 2,42 - 0714 90 altri: Radici di arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: 0714 90 11 dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi - - 0714 90 19 altri 2,42 - 1006 30 Riso semimbianchito, anche lucidato e brillato: Riso semimbianchito: stufato: 1006 30 21 a grani tondi 18,65 9,96 1006 30 23 a grani medi 18,65 10,01 a grani lunghi: 1006 30 25 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 18,65 10,01 1006 30 27 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 18,65 10,01 altri: 1006 30 42 a grani tondi 18,65 9,96 1006 30 44 a grani medi 18,65 10,01 a grani lunghi: 1006 30 46 con un rapporto lunghezza/larghezza a 2 e inferiore a 3 18,65 10,01 1006 30 48 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 18,65 10,01 Riso imbianchito: stufato: 1006 30 61 a grani tondi 19,98 10,72 1006 30 63 a grani medi 19,98 10,72 a grani lunghi: 1006 30 65 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 19,98 10,72 1006 30 67 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superior a 3 19,98 10,72 altri: 1006 30 92 a grani tondi 19,98 10,72 1006 30 94 a grani medi 19,98 10,72 a grani lunghi: 1006 30 96 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 inferiore a 3 19,98 10,72 1006 30 98 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 19,98 10,72 (in ECU/t) (1) (2) (3) (4) 1101 00 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato (1) 24,00 4,88 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato (1): 1102 10 00 Farina di segala 24,00 4,88 1102 20 Farina di granturco: 1102 20 10 avente tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 % 4,83 - 1102 20 90 altre 2,42 - 1102 30 00 Farina di riso 2,01 1,00 1102 90 altre: 1102 90 10 di orzo 4,83 - 1102 90 30 di avena 4,83 - 1102 90 90 altre 2,42 - 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali (1): Semole e semolini: 1103 11 di frumento (grano): 1103 11 10 di frumento (grano) duro 24,00 4,88 1103 11 90 di frumento (grano) tenero e di spelta 25,60 6,21 1103 12 00 di avena 4,83 - 1103 13 di granturco: aventi tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 %: 1103 13 11 destinati all'industria della birra 4,83 - 1103 13 19 altri 4,83 - 1103 13 90 altri 2,42 - 1103 14 00 di riso 2,01 - 1103 19 di altri cereali: 1103 19 10 di segala 4,83 - 1103 19 30 di orzo 4,83 - 1103 19 90 altri 2,42 - Agglomerati in forma di pellets: 1103 21 00 di frumento (grano) 4,83 - 1103 29 di altri cereali: 1103 29 10 di segala 4,83 - 1103 29 20 di orzo 4,83 - 1103 29 30 di avena 4,83 - 1103 29 40 di mais 4,83 - 1103 29 50 di riso 2,01 - 1103 29 90 altri 2,42 - 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1): Cereali schiacciati o in fiocchi: 1104 11 di orzo: 1104 11 10 cereali schiacciati 2,42 - 1104 11 90 fiocchi 4,83 - 1104 12 di avena: 1104 12 10 Cereali schiacciati 2,42 - 1104 12 90 fiocchi 4,83 - 1104 19 altri cereali: 1104 19 10 di frumento (grano) 4,83 - 1104 19 30 di segala 4,83 - 1104 19 50 di mais 4,83 - altri: 1104 19 91 Fiocchi di riso 4,02 - 1104 19 99 altri 4,83 - altri cereali lavorati (per esempio: mondati, pelati, tagliati o spezzati): 1104 21 di orzo: 1104 21 10 mondati (decorticati o pilati) 2,42 - 1104 21 30 mondati e tagliati o spezzati (detti « Gruetze » o « grutten »") 2,42 - 1104 21 50 perlati 4,83 - 1104 21 90 soltanto spezzati 2,42 - 1104 22 di avena 1104 22 10 mondati (decorticati o pilati) 2,42 - 1104 22 30 mondati e tagliati (detti « Gruetze » o « grutten ») 2,42 - 1104 22 50 perlati 2,42 - 1104 22 90 soltanto spezzati 2,42 - 1104 23 di granoturco: 1104 23 10 mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati 2,42 - 1104 23 30 perlati 2,42 - 1104 23 90 soltanto spezzati 2,42 - 1104 29 di altri cereali: mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzazi: 1104 29 11 di frumento (grano) 2,42 - 1104 29 15 di segala 2,42 - 1104 29 19 altri 2,42 - perlati: 1104 29 31 di frumento (grano) 2,42 - 1104 29 35 di segala 2,42 - 1104 29 39 altri 2,42 - soltanto spezzati: 1104 29 91 di frumento (grano) 2,42 - 1104 29 95 di segala 2,42 - 1104 29 99 altri 2,42 - 1104 30 Germi, di cereali, interi, schiacciati o macinati: 1104 30 10 di frumento (grano) 4,83 - 1104 30 90 altri 4,83 - 1106 Farine e semolini dei legumi da granella secchi, della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri del capitolo 8: 1106 20 Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714: 1106 20 10 denaturati 2,42 - altri: 1106 20 91 destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola 16,44 - 1106 20 99 altri 16,44 - 1107 Malto, anche torrefatto: 1107 10 non torrefatto: di frumento (grano): 1107 10 11 presentato in forma di farina 17,60 7,41 1107 10 19 altro 17,60 7,41 altro: 1107 10 91 presentato in forma di farina 17,60 7,41 1107 10 99 altro 17,60 7,41 1107 20 00 torrefatto 16,00 6,07 (in ECU/t) (1) (2) (3) (4) 1108 Amidi e fecole; inulina: Amidi e fecole: 1108 11 00 Amido di frumento (grano) 16,44 - 1108 12 00 Amido di granturco 16,44 - 1108 13 00 Fecola di patate 16,44 - 1108 14 00 Fecola di manioca 16,44 - 1108 19 altri amidi e fecole: 1108 19 10 Amidi di riso 20,53 - 1108 19 90 altri 16,44 - 1109 00 00 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 145,07 - 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: 1702 30 Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio: altri: altri: 1702 30 91 in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 82,40 4,18 1702 30 99 altri 72,00 15,66 1702 40 Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso il fruttosio: 1702 40 90 altri 72,00 15,66 1702 90 altri, compreso lo zucchero invertito 1702 90 50 Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina 72,00 15,66 Zuccheri e melassi, caramellati: altri: 1702 90 75 in polvere, anche agglomerati 82,40 4,18 1702 90 79 altri 72,00 15,66 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: 2106 90 altri: sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: altri: 2106 90 55 di glucosio o di maltodestrina 66,40 11,00 2302 Crusche, setacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: 2302 10 di granturco: 2302 10 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 % 4,80 - 2302 10 90 altri 4,80 - 2302 20 di riso: 2302 20 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 % 4,80 - 2302 20 90 altri 4,80 - 2302 30 di frumento: 2302 30 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % 2302 30 90 altri 4,80 - 2302 40 altri cereali: 4,80 - 2302 40 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotti che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % 4,80 - 2302 40 90 altri 4,80 - 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione di zucchero avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: 2303 10 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: 2303 10 11 superiore al 40 % in peso 145,07 - 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 2303 10 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 %: 8,70 - 2309 10 11 non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 10 13 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %: 2309 10 31 non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 10 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 %: 2309 10 51 non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi, tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 10 53 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - 2309 90 altri: altri: contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 % 2309 90 31 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caesari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 90 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - aventi tenore, in peso, di amido o fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %: 2309 90 41 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 90 43 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %: 2309 90 51 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 8,70 - 2309 90 53 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 8,70 - (1) Ai fini della distinzione fra i prodotti della sottovoce 1101 00 00 e delle voci 1102, 1103 e 1104 della nomenclatura combinata, da un lato, e quelli delle sottovoci da 2302 10 a 2302 40, dall'altro, si considera che rientrino nella sottovoce 1101 00 00 e nelle voci 1102, 1103 e 1104 i prodotti aventi simultaneamente: - un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore al 45 % (in peso) sulla materia secca; - un tenore di ceneri (in peso) sulla materia secca (detratte le materie minerali che ci fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento o la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali. I germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o macinati rientrano in ogni caso nella sottovoce 1101 00 00 e nella voce 1102 della nomenclatura combinata.