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Document 31991R3776

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3776/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d' intervento

    GU L 356 del 24.12.1991, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3776/oj

    31991R3776

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3776/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d' intervento -

    Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0043 - 0044


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3776/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (3), in particolare gli articoli 2 e 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 270/91 (5), ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento; che, in base all'esperienza acquisita, occorre modificare le modalità concernenti le gare permanenti;

    considerando che la validità della gara permanente indetta con il regolamento (CEE) n. 2940/90 della Commissione (6) è stata fissata a tredici mesi; che per garantire all'industria, visti gli investimenti necessari per la lavorazione degli alcoli di origine vinica, è opportuno non limitare la validità di una nuova gara permanente;

    considerando la necessità di riservare un certo quantitativo di alcole a tale gara permanente, evitando nel contempo eventuali perturbazioni di certi mercati;

    considerando l'opportunità di prevedere che un concorrente possa presentare un'offerta per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale; che occorre in particolare consentire alla Commissione di accettare o di respingere un'offerta per tipo di alcole, onde tener conto del valore delle diverse qualità di alcole;

    considerando che occorre inoltre determinare le partite di alcole, costituite da una o più cisterne, solamente nei bandi di gara parziale, per evitare che un importante quantitativo di alcole venga immobilizzato, vista la durata illimitata della gara permanente;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato nel seguente modo:

    1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente testo:

    « Qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci deve essere fornita la prova che, durante i due anni precedenti, sia stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare alcole dei paesi terzi per la fabbricazione, in regime di perfezionamento attivo, delle stesse merci esportate. »

    2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

    « Articolo 3

    Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione bandisce una gara permanente per determinati quantitativi d'alcole ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87. I quantitativi d'alcole aggiudicati nell'ambito di tale gara non oltrepassano i 400 000 hl all'anno. »

    3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

    « Articolo 4

    1. La Commissione procede a gare parziali nell'ambito di una gara permanente.

    2. Il bando di gara parziale è pubblicato nelle prime due settimane di ogni trimestre nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, serie C.

    Nel bando sono indicati:

    - una o più cisterne che costituiscono una partita per Stato membro;

    - il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara parziale;

    - il livello della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1780/89;

    - le modalità specifiche per la gara permanente, nonché i nominativi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati. »

    4) All'articolo 5, primo paragrafo, si inserisce il seguente primo trattino:

    « - la natura della merce esportata qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci; ».

    5) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

    « 3. Il concorrente può presentare una sola offerta per tipo d'alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale. Qualora egli presenti più offerte per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale nessuna di queste offerte potrà venire accettata. »

    6) All'articolo 7, paragrafo 4 bis, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

    « A tal fine la decisione della Commissione indica il numero della cisterna nella quale il quantitativo di alcole di sostituzione è immagazzinato, di concerto con l'organismo d'intervento interessato. »

    7) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1. Ai fini della stesura dei bandi di gara parziale la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni che indica, per Stato membro:

    - il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, che essa prevede di mettere in vendita mediante gara,

    - il tipo di alcole in questione,

    - la qualità degli alcoli in oggetto, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera d), primo e secondo trattino.

    Entro quindici giorni dal ricevimento di questa richiesta gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione ed i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che rispondono alle caratteristiche qualitative richieste per un quantitativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, primo trattino.

    Gli Stati membri interessati designano in modo equilibrato gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, da un lato, e quelli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 dello stesso regolamento, dall'altro. »

    8) All'articolo 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

    « 3. Una volta effettuata la comunicazione degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo comma, l'alcole delle cisterne in questione non può più essere spostato sino al rilascio di un apposito buono di ritiro.

    L'alcole delle cisterne che non figurano nei bandi di gara interessati o non sono designate nella decisione della Commissione di cui agli articoli 7, 15 e 23 non è più soggetto a tale divieto. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7. (4) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 23. (6) GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 14.

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