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Document 31991R3767

    Regolamento (CEE) n. 3767/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione in particolare delle città di Mosca e di San Pietroburgo

    GU L 356 del 24.12.1991, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3767/oj

    31991R3767

    Regolamento (CEE) n. 3767/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione in particolare delle città di Mosca e di San Pietroburgo

    Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0021 - 0022


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3767/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione in particolare delle città di Mosca e di San Pietroburgo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4), in particolare l'articolo 35,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli può presentare situazioni di produzione tali da permettere lo smaltimento di detti prodotti a condizioni particolari;

    considerando che, in esecuzione delle conslucioni del Consiglio europeo del 9 e del 10 dicembre 1991 in materia di fornitura di un aiuto alimentare alle popolazioni in particolare delle città di Mosca e di San Pietroburgo, si ravvisa la necessità di mettere a disposizione di tali città alcuni prodotti agricoli in modo da migliorare le condizioni di approvvigionamento della loro popolazione; che per taluni prodotti agricoli, le necessarie misure potranno essere adottate dalla Commissione in applicazione della normativa vigente;

    considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione della presente azione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si procede, secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento, ad un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita a favore delle popolazioni in particolare delle città di Mosca e di San Pietroburgo di talune derrate alimentari da stabilirsi, disponibili in seguito a misure di intervento.

    Le spese della presente azione sono limitate a 95 milioni di ecu iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

    Articolo 2

    1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.

    2. La presente azione può riguardare anche derrate alimentari ottenute nel quadro di uno scambio commerciale di prodotti provenienti da scorte di intervento con derrate alimentari facenti parte della stessa categoria di prodotti.

    3. Le spese di fornitura, comprese le spese di trasporto, ed eventualmente le spese di trasformazione, sono stabilite mediante gara ovvero, per motivi di urgenza, nell'ambito di una trattativa privata.

    4. Le spese sono versate agli operatori per le forniture per cui sia data la prova che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.

    5. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.

    Articolo 3

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, dei correspondenti articoli dei regolamenti (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68 e (CEE) n. 1035/72.

    Articolo 4

    La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura e dell'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione dell'aiuto alle popolazioni interessate.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. DANKERT

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23). (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19). (3) GU n. L 148 del 29. 6. 1958, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16). (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8).

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