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Document 31991R3338

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3338/91 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1991 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    GU L 316 del 16.11.1991, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3338/oj

    31991R3338

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3338/91 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1991 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio -

    Gazzetta ufficiale n. L 316 del 16/11/1991 pag. 0022 - 0022


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3338/91 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1991 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2381/91 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1991;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIIh, j, k da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dall'8 novembre 1991; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisioni CIEM VIIh, j, k eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1991.

    La pesca delle sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIh, j, k eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dall'8 novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1991. Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 2.

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