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Document 31991R3150

REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/91 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1991 che fissa i limiti di intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine per la campagna 1991/1992

GU L 299 del 30.10.1991, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3150/oj

31991R3150

REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/91 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1991 che fissa i limiti di intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine per la campagna 1991/1992 -

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 30/10/1991 pag. 0027 - 0028


REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/91 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1991 che fissa i limiti di intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 5 e l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88, il limite per l'intervento applicabile alle arance, a partire dalla campagna 1991/1992, è pari al 10 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati; che tuttavia, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1123/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2601/69 per quanto concerne il regime di aiuto alla trasformazione e che modifica le norme di applicazione dei limiti di intervento per determinati agrumi (4), il limite di intervento per le arance così calcolato deve essere maggiorato di una quantità pari alla media dei quantitativi di arance per i quali è stato versato un compenso finanziario durante le campagne dal 1984/1985 al 1988/1989, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2601/69;

considerando che in applicazione dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i limiti di intervento per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine sono pari, a partire dalla campagna 1991/1992, al 10 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati; che tuttavia, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1123/89, i quantitativi di mandarini, di mandarini satsuma e di clementine consegnate alla trasformazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89, sono assimilati ad una produzione destinata al consumo allo stato fresco, ai fini della fissazione dei rispettivi limiti di intervento;

considerando che, in applicazione dell'articolo 18 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la produzione ottenuta sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al termine della campagna 1991/1992 non viene presa in considerazione per la fissazione dei limiti di intervento;

considerando che è opportuno fissare i limiti di intervento per i prodotti succitati per la campagna 1991/1992, in applicazione delle succitate disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992, i limiti di intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine sono fissati come segue:

- arance: 1 181 800 tonnellate,

- mandarini: 35 800 tonnellate,

- mandarini satsuma: 34 500 tonnellate,

- clementine: 113 900 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9. (4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25. (5) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

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