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Document 31991R3006

REGOLAMENTO (CEE) N. 3006/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 35 (n. d' ordine 40.0350) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 286 del 16.10.1991, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3006/oj

31991R3006

REGOLAMENTO (CEE) N. 3006/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 35 (n. d' ordine 40.0350) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 16/10/1991 pag. 0015 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 3006/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 35 (n. d'ordine 40.0350) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 35 (n. d'ordine 40.0350) originari del Pakistan il massimale è fissato a 264 tonnellate; che alla data del 2 aprile 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan:

Numero

d'ordine Categoria

(Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0350 35

(tonnellate) 5407 10 00

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 10

5407 42 90

5407 43 00

5407 44 10

5407 44 90

5407 51 00 Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 40.0350 (segue) 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

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