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Document 31991R3002
Commission Regulation (EEC) No 3002/91 of 14 October 1991 re-establishing the levying of customs duties on products of categories 9 and 20 (order Nos 40.0090 and 40.0200), originating in Sri Lanka, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d' ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d' ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d' ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d' ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
GU L 286 del 16.10.1991, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d' ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d' ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 16/10/1991 pag. 0009 - 0010
REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d'ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti delle categorie n. 9 (n. d'ordine 40.0090) e n. 20 (n. d'ordine 40.0200), originari dello Sri Lanka il massimale è rispettivamente fissato a 131 e 232 tonnellate; che alla data del 23 aprile 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dello Sri Lanka, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dello Sri Lanka: Numero d'ordine Categoria (Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0090 9 (tonnellate) 5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00 Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia 40.0200 20 (tonnellate) 6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.