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Document 31991R3002

REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d' ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d' ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 286 del 16.10.1991, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3002/oj

31991R3002

REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d' ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d' ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 16/10/1991 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d'ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie n. 9 (n. d'ordine 40.0090) e n. 20 (n. d'ordine 40.0200), originari dello Sri Lanka il massimale è rispettivamente fissato a 131 e 232 tonnellate; che alla data del 23 aprile 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dello Sri Lanka:

Numero

d'ordine Categoria

(Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0090 9

(tonnellate) 5802 11 00

5802 19 00

ex 6302 60 00 Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia 40.0200 20

(tonnellate) 6302 21 00

6302 22 90

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 90

6302 39 90 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

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