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Document 31991R2732

Regolamento (CEE) n. 2732/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

GU L 261 del 18.9.1991, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2732/oj

31991R2732

Regolamento (CEE) n. 2732/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 18/09/1991 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0186
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0186


REGOLAMENTO (CEE) N. 2732/91 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/91 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto l'estensione nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 di 2 pescherecci che soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto ; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87 ; che i pescherecci aggiunti all'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 sostituiscono quelli che sono stati soppressi sullo stesso elenco in virtù del regolamento (CEE) n. 359/91 della Commissione (5) ; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11.10.1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30.12.1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10.1.1987, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 13.7.1991, pag. 21. (5) GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 9.

ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono aggiunti nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87: >PIC FILE= "T0048495">

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