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Document 31991R2249

REGOLAMENTO (CEE) N. 2249/91 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1991 che stabilisce talune disposizioni d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, relativo al regime dell' ammissione temporanea dei mezzi di trasporto

GU L 204 del 27.7.1991, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2249/oj

31991R2249

REGOLAMENTO (CEE) N. 2249/91 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1991 che stabilisce talune disposizioni d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, relativo al regime dell' ammissione temporanea dei mezzi di trasporto -

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 27/07/1991 pag. 0031 - 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 2249/91 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1991 che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo all'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto, in particolare l'articolo 21 (1);

considerando che occorre precisare i casi e i modi in cui i mezzi di trasporto possono beneficiare del regime dell'ammissione temporanea, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89;

considerando che occorre richiedere un documento doganale e la costituzione di una garanzia solo quando vi siano seri rischi di violazione dell'obbligo di riesportare un mezzo di trasporto introdotto nel territorio doganale della Comunità;

considerando che le palette costituiscono, per la loro stessa natura, un caso particolare; che occorre stabilire una procedura di autorizzazione per le palette che non possono essere identificate;

considerando che è necessario determinare, in termini limitativi, le deroghe da apportare al regolamento (CEE) n. 1855/89, in applicazione del suo articolo 13, e stabilire che non potrà essere ammessa alcun'altra deroga non prevista dal presente regolamento;

considerando che occorre affidare alle amministrazioni doganali degli Stati membri il compito di valutare, caso per caso, le circostanze di fatto che permettono l'applicazione di talune deroghe previste dal presente regolamento nonché il periodo di tempo durante il quale un mezzo di trasporto può essere ammesso in regime di ammissione temporanea, in applicazione di tali deroghe;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I GENERALITÀ

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) regolamento di base: il regolamento (CEE) n. 1855/89;

b) persona stabilita nel territorio doganale della Comunità: qualsiasi persona fisica residente abitualmente nel territorio doganale della Comunità nonché qualsiasi persona giuridica avente sede in questo territorio;

c) traffico interno: il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in questo stesso territorio.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 16 e 17 del presente regolamento, il regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto a norma del regolamento di base si applica senza alcuna formalità, a partire dall'introduzione dei mezzi di trasporto stessi nel territorio doganale della Comunità.

2. a) Quando vengono vincolati al regime dell'ammissione temporanea a conclusione del regime di perfezionamento attivo nella Comunità, i mezzi di trasporto prima soggetti a questo regime sono assimilati ai mezzi di trasporto introdotti nel territorio doganale della Comunità.

b) La data del vincolo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a), è costituita dalla data della prima utilizzazione sotto tale regime.

c) Per la redazione del conto conclusivo previsto per il regime di perfezionamento attivo, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea rilascia al titolare dell'autorizzazione del regime di perfezionamento attivo un attestato sostitutivo dei documenti previsti all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3677/86 (2) del Consiglio.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base, quando il servizio delle dogane ritenga, in occasione di un controllo, che esistano veri rischi di violazione dell'obbligo di riesportare il mezzo di trasporto, il regime di ammissione temporanea si applica dietro presentazione del documento previsto da convenzioni internazionali o di una dichiarazione redatta sul formulario predisposto secondo la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico (3). L'autorità doganale può esigere la costituzione di una garanzia al momento della presentazione della dichiarazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, il documento o la dichiarazione devono essere presentati, con il mezzo di trasporto, al servizio delle dogane nei termini stabiliti dall'ufficio in cui il documento o la dichiarazione sono stati presentati.

Articolo 4

L'articolo 12 del regolamento di base si applica, per quanto di ragione, alle persone giuridiche aventi sede nel territorio doganale della Comunità. TITOLO II MEZZI DI TRASPORTO STRADALI Capitolo I Mezzi di trasporto stradali per uso professionale

Articolo 5

1. Per l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento di base, l'uso professionale comprende il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci a titolo oneroso o gratuito.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento di base, le persone che agiscono per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità devono essere debitamente autorizzate da questa persona.

3. In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base:

a) i veicoli per uso professionale possono essere guidati, nei casi di cui al paragrafo 2, da persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità;

b) il servizio delle dogane può ammettere che:

- in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi veicoli per uso professionale vincolati al regime dell'ammissione temporanea, per un periodo di tempo limitato stabilito caso per caso dello stesso servizio delle dogane;

- una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ed impiegata da una persona stabilita al di fuori dello stesso importi ed utilizzi in questo territorio, per uso professionale, un veicolo appartenente a quest'ultima persona. Il veicolo ammesso in regime di ammissione temporanea può anche essere utilizzato per uso privato a patto che questo uso sia accessorio ed occasionale rispetto all'uso professionale e sia previsto dal contratto di lavoro;

c) i veicoli per uso professionale possono essere utilizzati per il traffico interno quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti, relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.

4. Le operazioni di manutenzione e le riparazioni dei veicoli divenute necessarie durante il viaggio a destinazione o all'interno del territorio doganale della Comunità possono essere effettuate in regime di ammissione temporanea.

Capitolo II Mezzi di trasporto stradali per uso privato

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento di base, i veicoli per uso privato non possono essere dati in locazione o in comodato o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione, in comodato o messi a disposizione al momento della loro importazione, non possono essere nuovamente locati o sublocati o formare oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità a fini diversi dalla loro immediata riesportazione.

I veicoli per uso privato appartenenti ad un'impresa di locazione avente sede fuori del territorio doganale della Comunità possono essere nuovamente locati ad una persona fisica stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, in vista della loro riesportazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal servizio delle dogane, se si trovano in questo territorio alla scadenza del contratto di locazione.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti diretti di persone fisiche stabilite fuori del territorio doganale della Comunità, che risiedano abitualmente fuori di questo territorio, possono utilizzare veicoli per uso privato ammessi in regime di ammissione temporanea.

Articolo 7

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base:

1) fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento i veicoli per uso privato possono essere utilizzati occasionalmente da persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità, sempre che queste agiscano per conto e dietro istruzioni del benefiario del regime stabilito in questo territorio;

2) il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del presente regolamento è esteso alle persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità; i veicoli possono essere portati anche fuori del territorio doganale della Comunità da un dipendente dell'impresa di locazione residente in detto territorio;

3) qualsiasi persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità può, per raggiungere lo Stato membro di residenza, prendere in locazione o comodato al di fuori di tale territorio un veicolo per uso privato che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di base. Il termine per la riesportazione del veicolo è stabilito dal servizio delle dogane, tenuto conto delle particolari circostanze di ciascun caso;

4) il servizio delle dogane può ammettere che il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base sia esteso alle persone fisiche, residenti nel territorio doganale della Comunità, sul punto di trasferire la propria residenza normale al di fuori di questo territorio, alle seguenti condizioni:

- l'interessato deve fornire la prova del trasferimento di residenza con qualsiasi mezzo ammesso da detto servizio;

- l'esportazione del veicolo deve avvenire entro tre mesi dalla data d'immatricolazione;

5) l'articolo 5, paragrafo 4 del presente regolamento si applica ai veicoli stradali per uso privato.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea deve, per interrompere il termine di permanenza nel territorio doganale della Comunità di un veicolo ammesso in detto regime, informare il servizio delle dogane e osservare le disposizioni che questo ritenga utili per impedire l'utilizzazione temporanea del veicolo.

Articolo 9

Gli articoli 6 e 7 si applicano, per quanto di ragione, agli animali da sella o da traino ed al loro rimorchio, introdotti nel territorio doganale della Comunità. TITOLO III MEZZI DI TRASPORTO FERROVIARI

Articolo 10

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base:

1) i mezzi di trasporto ferroviari possono essere messi a disposizione di persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, sempre che siano utilizzati in comune in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri. Il regime dell'ammissione temporanea è concluso quando mezzi di trasporto ferroviari dello stesso tipo di quelli messi a disposizione della persona residente nel territorio doganale della Comunità sono esportati o posti, in vista della successiva esportazione, in zona franca o siano vincolati ad uno dei regimi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base;

2) il servizio delle dogane può ammettere che, in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi in questo stesso territorio vagoni adibiti al trasporto di merci, vincolati al regime d'ammissione temporanea per un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dalla predetta autorità. TITOLO IV MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE AEREA

Articolo 11

1. L'articolo 5 del presente regolamento si applica, per quanto di ragione, agli aeromobili adibiti alla navigazione aerea per uso professionale. Il servizio delle dogane può ammettere, in particolare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, che, in casi eccezionali, persone stabilite nel territorio doganale della Comunità importino ed utilizzino, in questo stesso territorio, aeromobili vincolati al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo stabilito caso per caso dello stesso servizio delle dogane.

2. Gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, agli aeromobili adibiti alla navigazione aerea per uso privato. TITOLO V MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA O INTERNA

Articolo 12

1. L'articolo 5 del presente regolamento si applica, per quanto di ragione, alle navi adibite alla navigazione marittima o interna per uso professionale. Il servizio delle dogane può ammettere, in particolare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, che, in casi eccezionali, persone stabilite nel territorio doganale della Comunità importino ed utilizzino, in questo stesso territorio, navi vincolate al regime d'ammissione temporanea durante un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dallo stesso servizio delle dogane.

2. Gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, alle navi adibite alla navigazione marittima o interna per uso privato.

3. In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, il servizio delle dogane ammette che, in casi eccezionali, quando l'insufficienza delle infrastrutture dei porti lacustri situati al di fuori del territorio doganale della Comunità non consenta l'attracco dei mezzi di trasporto adibiti alla navigazione interna per uso privato, una determinata persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità importi una nave vincolata al regime dell'ammissione temporanea e l'utilizzi nella parte comunitaria di un lago situato tra questo territorio ed il territorio del paese di immatricolazione della stessa nave. L'interessato deve fornire la prova dell'insufficienza delle infrastrutture portuali lacustri con qualsiasi mezzo ammesso dal servizio delle dogana. TITOLO VI PALETTE Capitolo I Disposizioni particolari sull'ammissione temporanea delle palette, a norma dell'articolo 2, primo comma, e dell'articolo 3, primo comma, del regolamento di base

Articolo 13

1. L'ammissione temporanea delle palette, a norma dell'articolo 2, primo comma e dell'articolo 3, primo comma del regolamento di base si applica alle palette che possono essere identificate.

2. Le palette o un numero uguale di palette dello stesso tipo o di valore pressoché identico devono essere esportate o riesportate successivamente fuori del territorio doganale della Comunità.

Quando le palette vengano utilizzate in comune, in virtù di un accordo, il regime dell'ammissione temporanea è concluso anche quando palette di valore analogo a quelle che beneficiano di tale regime siano poste, in vista della loro successiva esportazione, in zona franca o siano vincolate ad uno dei regimi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, primo comma, e dell'articolo 3, primo comma, del regolamento di base, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea deve:

a) essere rappresentato nel territorio doganale della Comunità e comunicare a ciascuno Stato membro in cui le palette sostano i dati che ne permettano l'identificazione e l'ambito del potere di rappresentanza;

b) fornire, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le palette sostano, le informazioni relative al luogo e alla data di entrata delle palette nel territorio doganale della Comunità e di uscita delle medesime dal predetto territorio, nonché gli spostamenti di tali palette in ciascuno Stato membro.

Articolo 15

Le palette vincolate al regime dell'ammissione temporanea possono permanere nel territorio doganale della Comunità per un periodo di dodici mesi, riducibile su domanda dell'interessato.

Tuttavia, quando il beneficario del regime dimostri che le palette non sono state utilizzate per un certo periodo di tempo, la mancata utilizzazione è considerata circostanza che giustifica la proroga del termine di cui sopra, a norma dell'articolo 14 del regolamento di base.

Capitolo II Disposizioni particolari sull'ammissione temporanea di altre palette

Articolo 16

1. Per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea per palette diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del presente regolamento, l'operatore o il suo rappresentante deve fare apposita domanda al servizio delle dogane dello Stato membro in cui le palette, destinate ad essere vincolate al regime, sono introdotte nel territorio doganale della Comunità.

2. La domanda deve essere presentata per iscritto con qualsiasi mezzo accettato dall'autorità doganale. Essa deve recare le seguenti diciture:

a) nome, ragione sociale e indirizzo dell'operatore o del suo rappresentante;

b) obbligo di cui all'articolo 14, lettera b), del presente regolamento;

c) numero e descrizione delle palette.

3. La domanda può essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.

Articolo 17

1. Il servizio delle dogane a cui è stata presentata la domanda di cui all'articolo 16 decide sulla medesima e rilascia, se del caso, l'autorizzazione di ammissione temporanea, denominata qui di seguito « autorizzazione ».

2. l'autorizzazione è firmata da un funzionario del servizio delle dogane competente che ne custodisce una copia.

3. L'autorizzazione può essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.

Articolo 18

Le palette vincolate al regime dell'ammissione temporanea possono permanere nel territorio doganale della Comunità per un periodo di sei mesi, riducibile su domanda dell'interessato.

A tali palette si applica l'articolo 15, secondo comma. TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 19

1. Per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea i materiali di cui all'articolo 11 del regolamento devono essere assoggettati alle formalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, fatte salve le maggiori agevolazioni l'autorizzazione contenute negli accordi in vigore.

2. I pezzi di ricambio importati con mezzi di trasporto cui sono destinati o separatamente da questi devono servire unicamente per piccole riparazioni o per la manutenzione normale. Il servizio delle dogane può verificare, in qualsiasi momento, la destinazione dei pezzi di ricambio ammessi nell'ambito del regime in causa.

3. I pezzi di ricambio nuovi che risultano difettosi o danneggiati devono ricevere una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 e 2, del regolamento di base.

Articolo 20

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base, per « circostanze » s'intendono tutti gli eventi che richiedano un'utilizzazione dei mezzi di trasporto per un periodo supplementare, necessario per raggiungere lo scopo che ha motivato l'operazione di ammissione temporanea.

Articolo 21

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di base l'autorità doganale può revocare l'autorizzazione di ammissione temporanea quando constati in particolare, salve le deroghe previste dal presente regolamento e le maggiori agevolazioni contenute negli accordi in vigore:

- che i mezzi di trasporto stradali per uso professionale sono utilizzati nel traffico interno;

- che i mezzi di trasporto per uso privato sono utilizzati per uso professionale;

- che i mezzi di trasporto sono stati dati in locazione, in comodato o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione o messi a disposizione all'atto della loro importazione, sono stati nuovamente locati o sublocati o hanno formato oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità, a fini diversi dalla loro immediata riesportazione.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 8. (2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.

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