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Document 31991R2201

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/91 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall' Ungheria

    GU L 203 del 26.7.1991, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1992; abrog. impl. da 392R2795

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2201/oj

    31991R2201

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/91 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall' Ungheria -

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 26/07/1991 pag. 0003 - 0003


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/91 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 71, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini originari di un paese terzo diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi, destinati al consumo umano diretto, non possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera il 15 % vol;

    considerando che con il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2178/90 (4), è stata prevista una deroga a tale principio per alcuni vini ungheresi, conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87; che tale deroga scade il 31 agosto 1991; che nella prospettiva della conclusione di un accordo tra la Comunità e l'Ungheria relativo al settore vitivinicolo si ravvisa l'opportunità di prorogare di un anno la scadenza della deroga in questione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3677/89, la data del 31 agosto 1991 è sostituita dal 31 agosto 1992.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. DANKERT

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1. (4) GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 1.

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