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Document 31991R2156
Council Regulation (EEC) No 2156/91 of 15 July 1991 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1866/86 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources in the waters of the Baltic Sea, the Belts and the Sound
Regolamento (CEE) n. 2156/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund
Regolamento (CEE) n. 2156/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund
GU L 201 del 24.7.1991, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 04/02/1998
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31986R1866 | aggiunta | articolo 8.3 | 27/07/1991 | |
51991PC0213 |
Regolamento (CEE) n. 2156/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 24/07/1991 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0185
REGOLAMENTO (CEE) N. 2156/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/89 (3), stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund; considerando che il mezzo più efficace per ridurre le catture di pesci di piccole dimensioni consiste nel vietare la pesca nelle zone in cui essi sono fortemente concentrati; considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili; considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici per quanto riguarda la protezione delle zone di crescita dei pleuronettiformi, è necessario limitare le attività di pesca nella regione « Oderbank » del Mar Baltico; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1866/86, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1866/86 è aggiunto il paragrafo seguente: « 3. Durante tutto l'anno è vietata la pesca con qualunque tipo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate: 54° 23 N 14° 35 E 54° 14 N 14° 25 E 54° 17 N 14° 17 E 54° 24 N 14° 11 E 54° 27 N 14° 25 E 54° 23 N 14° 35 E ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 4.