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Document 31991R2156

Regolamento (CEE) n. 2156/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

GU L 201 del 24.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/02/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2156/oj

31991R2156

Regolamento (CEE) n. 2156/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 24/07/1991 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0185


REGOLAMENTO (CEE) N. 2156/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/89 (3), stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund;

considerando che il mezzo più efficace per ridurre le catture di pesci di piccole dimensioni consiste nel vietare la pesca nelle zone in cui essi sono fortemente concentrati;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici per quanto riguarda la protezione delle zone di crescita dei pleuronettiformi, è necessario limitare le attività di pesca nella regione « Oderbank » del Mar Baltico; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1866/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1866/86 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Durante tutto l'anno è vietata la pesca con qualunque tipo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

54° 23 N 14° 35 E

54° 14 N 14° 25 E

54° 17 N 14° 17 E

54° 24 N 14° 11 E

54° 27 N 14° 25 E

54° 23 N 14° 35 E ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 4.

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