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Document 31991R2129

    Regolamento (CEE) n. 2129/91 della Commissione, del 18 luglio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2921 19 10 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    GU L 197 del 20.7.1991, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2129/oj

    31991R2129

    Regolamento (CEE) n. 2129/91 della Commissione, del 18 luglio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2921 19 10 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 20/07/1991 pag. 0013 - 0013


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2129/91 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2921 19 10 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,3 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

    considerando che per i prodotti del codice NC 2921 19 10 originari del Brasile la base di riferimento è fissata a 30 000 ecu; che in data 27 marzo 1991 le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari del Brasile hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 23 luglio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

    Codice NC Designazione delle merci 2921 19 10 - - - Trietilammina e suoi sali

    Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1991. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

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